Cassazione pres. D'Isa

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV

sentenza 31 marzo 2016, n. 13001

Presidente Claudio D’Isa

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 04/04/2015, il Tribunale di Rimini, in sede di giudizio direttissimo, non convalidava, restituendo gli atti al P.M., l’arresto eseguito dal CC della Stazione di Miramare di Rimini nei confronti di M.R..
2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini lamentando violazione di legge e vizi motivazionali. Deduce che il Giudice, valutando gli atti a propria disposizione, avrebbe erroneamente, ritenuto che nella specie sia stata esercitata la facoltà che il codice riconosce al privato di poter procedere – in caso di flagranza e di reati procedibili d’ufficio – all’arresto dell’autore del fatto mentre quest’ultimo era solo stato trattenuto dal personale del locale in attesa dell’arrivo, tempestivo, dei Carabinieri che procedevano autonomamente, questi sì, all’arresto.

Considerato in diritto

3. II ricorso è fondato.
4. Vale osservare che il M.R. era imputato per il delitto di cui agli artt. 56, 624, 625, n. 4 c.p., perché, al fine di trarne profitto, poneva in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi del contenuto della borsetta di M.V., introducendo una mano all’interno della borsa che la stessa portava al braccio; furto che non si verificava per cause indipendenti dalla volontà del M., consistenti nell’intervento di D.P.D., il quale lo allontanava dalla M. e lo bloccava fino all’arrivo dei personale della Stazione Carabinieri di Rimini – Miramare. Fatti avvenuti in Rimini il 04/04/2015.
4.1 Evidenzia il ricorrente che gli atti richiamati dal giudice indicano che l’imputato “veniva trattenuto dal personale del locale in attesa dell’arrivo dei Carabinieri subito informati” e il proprietario del bar (dopo essere intervenuto spingendo via il giovane che, come detto, veniva trattenuto da personale del locale in attesa dell’arrivo dei Carabinieri già allertati), “ha chiamato i Carabinieri che sono intervenuti poco dopo prelevando il giovane insieme ad altri soggetti”.
4.2. II giudice della convalida ha, in vero, ritenuto l’arresto effettuato da privato al di fuori delle previsioni degli artt.380 e 383 c.p.p., mentre in realtà l’imputato, confesso, era solo stato trattenuto dal proprietario dell’esercizio pubblico in attesa dell’arrivo, per altro immediato, dei Carabinieri, che avevano provveduto (autonomamente) all’arresto (ex art. 381, comma 2, lett. g, c.p.p.). Ciò è deducibile anche dall’assenza delle procedure previste per l’arresto da parte di persone diverse dagli operanti di p.g., intervenuti prontamente dopo la richiesta dei gerenti del bar nel quale si era svolta la vicenda.
5. È giurisprudenza consolidata di questa Corte che in tema di arresto, la nozione di quasi flagranza di cui all’art. 382 c.p.p., non va intesa rigidamente e, comunque, avendo riguardo esclusivamente al criterio quantitativo del lasso temporale dalla commissione del fatto. Ciò in quanto la previsione dell’arresto di chi sia “sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima” trova fondamento nell’esigenza di un legame materiale della persona con il fatto. Deve cioè esistere “una stretta connessione temporale tra il reato e la sorpresa con tracce dello stesso”, sì che l’azione per raggiungere ed arrestare l’autore dell’episodio criminoso possa ritenersi svolta senza soluzione di continuità (Sez. 4, n. 16088 dei 17/12/2008).
5.1. Si è poi precisato che la nozione di “inseguimento” ad opera della forza pubblica comprende ogni attività di indagine e ricerca finalizzata alla cattura dell’indiziato di reità, quand’anche la stessa si protragga nel tempo, purché non subisca interruzioni dopo la commissione dei reato (Sez. 4, n. 29980 del 20 giugno 2006).
5.2. Venendo al caso di specie, dall’esame degli atti, non precluso in questa sede in applicazione dei principio per cui il giudice di legittimità è giudice anche del fatto, tutte le volte in cui venga denunciata la violazione di una norma processuale, emerge che l’imputato venne “trattenuto” dal proprietario bar in cui si sono svolti i fatti sino all’arrivo dei Carabinieri che procedettero al suo arresto, situazione che realizza, a giudizio dei Collegio, l”‘inseguimento” dell’indagato nei termini innanzi precisati. Non par dubbio infatti che l’esigenza dei legame materiale della persona con il fatto, presidiato anche dall’esigenza che non vi sia soluzione di continuità tra la sua commissione e la reazione dei consociati, è pienamente ravvisabile nelle circostanze che accompagnarono l’arresto del M.. Ne deriva che, negandone la convalida, il giudice di merito ha fatto malgoverno dei principi innanzi enunciati.
5.3. Né quanto detto contrasta con il recentissimo arresto delle Sezioni Unite, in materia, posto che il dictum è relativo alla diversa ipotesi in cui l’arresto in flagranza avvenga sulla base di informazioni della vittima o di terzi fornite nella immediatezza dei fatto ma in assenza dell’imputato e non, come nel caso che occupa, all’ipotesi in cui non vi sia soluzione di continuità tra il fatto, il trattenimento dell’imputato da parte di terzi, l’immediato arrivo degli operanti e l’arresto da questi autonomamente e legittimamente eseguito.
6. L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata. Gli atti vanno poi trasmessi al Tribunale di Rimini per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’impugnata ordinanza con trasmissione degli atti al Tribunale di Rimini.

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