Corte_de_cassazione_di_RomaSUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE IV

SENTENZA 4 settembre 2014, n. 36920

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza dell’11/3/2010 il G.u.p. del Tribunale di Campobasso, all’esito di giudizio abbreviato, dichiarava C.R. responsabile del delitto p. e p. dagli artt. 40, comma 2, e 589 cod. pen. a lui ascritto, quale legale rappresentante della Intur S.p.a., per aver cagionato per colpa la morte di P.G. , in conseguenza di incidente occorso in data (…).
La Intur S.p.a. era proprietaria di una vasta area di terreno in (omissis) aperta al pubblico, caratterizzata dalla presenza, in zona non ricadente nel comprensorio sciistico ma tuttavia non molto distante dalle piste da sci, di profonde depressioni del terreno non facilmente visibili, dette “inghiottitoi”.
Secondo la descrizione del fatto contenuta in rubrica, il P. – transitando alla guida di una motoslitta a velocità elevata nel pianoro di (omissis) e, quindi, tenendo una condotta imprudente anche perché a conoscenza dell’esistenza delle predette depressioni – trovandosi di fronte ad uno di detti ampi fossati (lungo circa 18,40 metri, largo 13,50 metri e profondo fino a 2,40 metri), nell’inutile tentativo di saltarlo, finiva per ribaltarsi rovinosamente con la motoslitta, riportando una trauma che ne cagionava, in poco tempo, la morte.
L’evento era ascritto come detto al C. perché, nella predetta qualità, comportante la titolarità di un obbligo di garanzia rispetto a chiunque accedesse all’area predetta, aveva colposamente omesso “a fronte di una situazione di pericolo facilmente percepibile e rappresentatagli anche dall’autorità comunale, di attivarsi adeguatamente predisponendo idonea recinzione ai margini delle depressioni o idonea segnalazione delle stesse”.
2. All’esito dell’istruzione condotta, il G.u.p. riteneva che a provocare l’evento avesse concorso il fatto del P. , essendo emerso che egli conosceva benissimo i luoghi, che per tal motivo accompagnava i turisti a fare escursioni con la sua moto, che anche immediatamente prima dello schianto aveva fatto dei giri nei pressi della buca, tanto da potersi affermare che nel l’occorso egli avesse volontariamente puntato il fosso e vi si fosse diretto consapevolmente con l’intento di saltarlo, per di più con una passeggera a bordo della motoslitta.
Nondimeno riteneva esistente un nesso causale con la condotta omissiva contestata all’imputato, e ciò sulla base della considerazione che una adeguata recinzione, quale di fatto eseguita in epoca successiva, avrebbe evitato la tragedia.
Riconosciuta pertanto l’attenuante di cui all’art. 62 n. 5 cod. pen. condannava l’imputato alla pena (sospesa) di nove mesi di reclusione, oltre che al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede, con la concessione di una provvisionale di Euro 5.000.
3. Interposto gravame da parte dell’imputato, la Corte d’Appello di Campobasso, con sentenza del 27/6/2013, confermava il giudizio di penale responsabilità ma, considerata la maggiore incidenza causale del comportamento della vittima, calcolata nella misura del 70%, rideterminava il trattamento sanzionatorio partendo da una pena base più bassa, applicando l’attenuante di cui all’art. 62 n. 5 cod. pen. nella sua massima estensione e riconoscendo altresì le attenuanti generiche per il basso grado di colpa ascrivibile al prevenuto: il quale pertanto era condannato alla pena di quattro mesi di reclusione, confermate le altre statuizioni.
4. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato, per mezzo del proprio difensore, deducendo erronea applicazione “della normativa regolante il rapporto di causalità, con particolare riferimento agli artt. 40 comma secondo e 41 cod. pen.”.
Lamenta che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto sussistente un nesso causale tra l’evento e la condotta omissiva ad esso attribuita, pur in presenza di un accertato comportamento apertamente e altamente imprudente del conducente la motoslitta, suscettibile di essere considerato causa unica dell’evento.
Soggiunge che nessun obbligo all’epoca dei fatti vi era di recintare le descritte aree. Di nessun apporto potevano considerarsi, a supporto del diverso ragionamento in proposito seguito dai giudici di merito, le due ordinanze comunali menzionate in sentenza: la prima, infatti, di epoca molto anteriore, faceva riferimento alla necessità di recintare un diverso inghiottitoio posto immediatamente a ridosso delle piste (nel quale, per esigenze lavorative connesse a lavori allora in corso di esecuzione da parte dell’Enel, si era artificialmente creata una buca profonda oltre dieci metri che, prima della sistemazione, poteva obiettivamente costituire un pericolo per gli utenti della pista adiacente): era dunque un’ordinanza avente natura temporanea, peraltro prontamente osservata; la seconda era stata emessa dal Comune successivamente all’evento.
Rileva ancora il ricorrente che nessun incidente si era mai verificato su tali aree.
4. Le parti civili hanno depositato in data 16/6/2014 memoria difensiva con la quale contestano le censure proposte dall’imputato, rilevandone l’infondatezza.

Considerato in diritto

4. Il ricorso è fondato.
L’evento lesivo viene, come detto, ricondotto nella sentenza impugnata, sotto il profilo causale, alla condotta omissiva dell’imputato – ravvisata nell’omissione di segnalazione e, più ancora, di adeguata recinzione della descritta depressione naturale esistente all’interno del proprio terreno aperto al pubblico – pur in presenza dell’accertato comportamento apertamente e altamente imprudente della vittima che, conoscendo benissimo l’area da lui percorsa e in particolare la detta ampia fossa naturale e anzi nell’evidente intento di saltarla a mero scopo ludico o esibizionistico, vi si è volontariamente lanciato contro, peraltro trasportando altra passeggera a bordo della motoslitta, con gli esiti infausti per cui è processo.
A tale comportamento i giudici d’appello hanno riconosciuto una preponderante efficacia causale nella determinazione dell’evento, commisurata nel 70%, ritenuta tuttavia inidonea a escludere un nesso causale con la condotta omissiva addebitata all’imputato.
Una tale valutazione si rivela però in contrasto con una corretta impostazione del problema, che nella specie si pone, del concorso di cause e, in particolare, del concetto di causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento – come tale idonea a escludere il nesso causale tra quest’ultimo e la condotta ascritta all’imputato, ai sensi dell’art. 41 cpv. cod. pen. – finendo invero con l’obliterare del tutto la portata di tale ultima disposizione in favore di una applicazione sostanzialmente illimitata del principio di equivalenza causale fissato dal primo comma: principio i cui eccessi, apprezzabili in casi limite quali quello in esame, la norma di cui al secondo comma è invece proprio diretta a evitare.
5. A tale riguardo occorre brevemente rammentare che l’art. 41, primo comma, cod. pen. enuncia il principio che la condotta umana è causale quando costituisce una delle condizioni necessarie dell’evento, e che tale nesso non è _ escluso quando concorrono altre condizioni preesistenti, simultanee o sopravvenute.
Tale formulazione esprime senza dubbio l’adesione alla teoria condizionalistica o dell’equivalenza causale: ciascun fattore assume rilievo condizionante quando presenta un ruolo logicamente essenziale, necessario, ineliminabile ai fini della realizzazione dell’evento. Le condizioni, d’altra parte, si caratterizzano per tale relazione di necessità rispetto all’evento e sono quindi tra loro equivalenti. Il terzo comma dell’art. 41 conferma il principio condizionalistico: la connessione tra la condotta umana e l’evento si configura anche quando il processo causale mostra la presenza di altre condizioni costituite dal fatto illecito altrui.
Tale principio-base deve però essere coordinato con la norma, di portata evidentemente eccentrica rispetto ad esso, posta dal secondo comma, a mente del quale “le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l’evento”.
L’interpretazione di tale norma costituisce, come noto, uno dei temi di maggior complessità del diritto penale, oltre che di fondamentale importanza, svolgendo essa un ruolo centrale nell’assetto che il codice ha inteso attribuire al tema della causalità.
L’opinione largamente prevalente, fatta propria dalla giurisprudenza di questa Corte ritiene che l’unico modo per conferire un senso alla formula è quello di ritenere che si parli di cause sopravvenute che non siano da sole sufficienti a determinare l’evento, e costituiscano in realtà delle concause giacché, se ci si trovasse di fronte a cause dotate di piena autonomia, la disposizione sarebbe inutile, ovvia e ripetitiva degli artt. 40, 1 comma, e 41, 1 comma.
Non può pertanto essere condivisa, almeno nella sua assolutezza, l’opposta affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui costituirebbe invece costante indirizzo della giurisprudenza di questa S.C. quello secondo cui causa da sola sufficiente a determinare l’evento potrebbe considerarsi solo quella “del tutto autonoma, indipendente ed estranea alla condotta dell’agente, tale da sfuggire al controllo ed alla prevedibilità dello stesso” (definizione estrapolata da Sez. 4, n. 21513 del 25/02/2009 – dep. 22/05/2009, Stocchi, Rv. 243984, che l’ha utilizzata in un caso in cui l’impossibilità di escludere il nesso causale con la condotta dell’imputato poteva comunque essere affermata non già per l’ovvia esistenza di un collegamento condizionalistico tra la stessa e l’evento, quanto e soltanto per la non eccezionalità e prevedibilità del fattore sopravvenuto ovvero per la riconducibilità di questo all’area di rischio direttamente determinata da quella condotta, la quale era consistita nell’avere l’imputato, titolare di un bar, custodito una bottiglia contenente liquido detergente e brillantante con forte potere corrosivo accanto alle bottiglie contenenti acqua minerale, dal che erano derivate lesioni personali alle persone offese che avevano ingerito dei sorsi di detto liquido, servito loro dalla barista come acqua minerale; ma v. anche nello stesso senso, almeno nelle affermazioni di principio, non nelle regole di giudizio in concreto desunte, spesso compatibili anche con la opposta impostazione, in motivazione, Sez. 4, n. 32298 del 06/07/2006 – dep. 29/09/2006, Abbiati e a., non mass. sul punto; ed ancora, ex aliis, Sez. 5, n. 15220 del 26/01/2011 – dep. 14/04/2011, Trabeisi e altri, Rv. 249967; Sez. 5, n. 11954 del 26/01/2010 – dep. 26/03/2010, Palazzolo, Rv. 246549; Sez. 5, n. 13114 del 13/02/2002 – dep. 06/04/2002, PG in proc. Izzo A, Rv. 222055; Sez. 1, n. 8866 del 20/06/2000 – dep. 08/08/2000, Alosi e altro, Rv. 216904; Sez. 5, n. 5249 del 27/03/1991 – dep. 15/05/1991, Rossini ed altro, Rv. 187142; Sez. 1, n. 6302 del 25/01/1984 – dep. 07/07/1984, Lazzerini, Rv. 165215; Sez. 4, n. 7588 del 23/03/1982 – dep. 04/08/1982, De Gani, Rv. 154860).
Deve piuttosto qui ribadirsi la preferibilità del diverso e prevalente orientamento secondo cui la norma intende svolgere una funzione limitativa rispetto al principio di equivalenza causale espresso nel comma precedente, alludendo a concause qualificate, capaci di assumere su di sé, da un punto di vista normativo, la spiegazione dell’imputazione causale, e per ciò stesso ovviamente non esclude ma anzi presuppone l’esistenza di un collegamento condizionalistico con la condotta dell’agente (ossia, per converso, la non completa autonomia e indipendenza del percorso causale sopravvenuto, in presenza del quale l’esclusione del nesso causale, come detto, dovrebbe affermarsi già in ragione degli artt. 40, comma primo, e 41, comma primo, cod. pen. e rimarrebbe invece privo di significato il secondo comma di tale ultimo articolo)(v. in tal senso, ex aliis, Sez. 4, n. 10626 del 19/02/2013 – dep. 07/03/2013, P.C. in proc. Morgando, Rv. 256391; Sez. 4, n. 42502 del 25/09/2009 – dep. 05/11/2009, Begnardi e altri, Rv. 245460; Sez. 4, n. 6268 del 15/11/2007 – dep. 08/02/2008, Magnarelli, non mass.; Sez. 4, n. 39617 del 11/07/2007 – dep. 26/10/2007, Tamborini, Rv. 237659; Sez. 4, n. 12762 del 21/11/2006 – dep. 29/03/2007, Bratto, non mass.; Sez. 4, n. 20272 del 16/05/2006 – dep. 14/06/2006, Lorenzoni ed altro, Rv. 234596; Sez. 4, n. 1214 del 26/10/2005 – dep. 13/01/2006, Boscherini, Rv. 233173; Sez. 1, n. 11024 del 10/06/1998 – dep. 22/10/1998, Ceraudo, Rv. 211606).
Il codice, dunque, accoglie la teoria della condicio sine qua non ma vi apporta limitazioni rese necessarie dall’esigenza di evitare la proliferazione indiscriminata dell’imputazione del fatto, per effetto dell’eccessiva ampiezza del nesso di condizionamento determinato dal principio di equivalenza causale.
La formula legale, tuttavia, non chiarisce in alcun modo quando si realizza la preponderanza causale che determina l’effetto interruttivo, dando così adito al proliferare di varie teorie e a un dibattito dottrinale ancora lungi dal potersi considerare sopito.
I lavori preparatori e le relazioni del codice non forniscono un aiuto alla comprensione della legge, poiché caratterizzati – sul punto – da grande confusione. L’unico dato certo che traspare da tali atti è che si voleva intervenire per escludere il nesso causale in alcune situazioni esemplificate dai casi classici della persona ferita lievemente che muore nel corso di un incendio fortuito scoppiato nell’ospedale presso il quale è stata ricoverata; o della persona che, dopo essere stata ferita in un’aggressione, perisce a seguito di un incidente nel quale rimane coinvolta l’ambulanza che la trasporta in ospedale.
In tali casi si parlava e si parla di interruzione del nesso causale.
Questi esempi aiutano a comprendere che il codificatore intendeva disciplinare situazioni nelle quali una condizione, pur operando congiuntamente con la precedente condotta umana e con le altre condizioni preesistenti, nel concreto sviluppo dell’iter causale assume una rilevanza preponderante ai fini della spiegazione causale, travolgendo le implicazioni causali insite nell’andamento delle precedenti condizioni. Tale condizione qualificata, proprio per la sua rilevanza preponderante dal punto di vista dell’ordinamento penale, interrompe la transitività delle altre condizioni preesistenti ed in particolare della condizione costituita dalla condotta umana, ed assume su di sé tutto il peso della spiegazione causale.
La norma, dunque, tenta di corrispondere ad esigenze di equità ed equilibrio del sistema, arginando l’eccessiva estensione dell’imputazione del fatto determinata dal principio condizionalistico di logica equivalenza di tutte le condizioni.
Essa, come si diceva, può apparire certamente contraddittoria se ci si muove sul piano logico, giacché una condizione logicamente necessaria è e resta una condizione necessaria anche se è sopravvenuta un’altra condizione, pure essa necessaria, che ha assunto un peso preponderante nella spiegazione del fatto. La contraddittorietà diventa però solo apparente se ci si muove su un distinto terreno, quello del senso comune: su questo piano, diverso da quello puramente logico della causalità condizionalistica, è ragionevole affermare che una condizione sopravvenuta, in determinate circostanze, abbia assunto un ruolo talmente significativo che possa essere sensatamente considerata quale causa esclusiva, cioè “da sola sufficiente a determinare l’evento”.
Come pure è ben noto, il dibattito teorico volto a meglio definire il concetto di preponderanza causale è stato dominato dalla teoria della causalità umana, che considera interruttivo solo il fattore rarissimo, eccezionale e propone quindi un criterio di selezione delle concause di tipo eminentemente statistico.
La teoria muove dalla considerazione che ciò che interessa sapere non è se l’azione sia o non causa dell’evento, ma se un uomo ne possa esser considerato autore. La causalità umana presenta caratteristiche speciali, dovute al fatto che l’uomo è fornito di coscienza e volontà che gli consentono di utilizzare i fattori esterni per il conseguimento dei suoi scopi. Ne deriva che nei giudizi causali riferiti all’uomo l’azione e l’omissione non vanno valutate isolatamente, ma occorre anche considerare i fattori esterni che si imputano al soggetto. Saranno sicuramente imputabili sia i fattori di cui l’uomo ha tenuto conto nell’operare, sia quelli da lui dominabili. Non sfuggono al dominio umano i fatti anormali o atipici, giacché anch’essi possono essere spesso previsti e prevenuti. Non dominabili sono solo i fatti che hanno una probabilità minima, insignificante di verificarsi, cioè quelli rarissimi, eccezionali.
In presenza di fattori eccezionali, si configura una relazione di mera occasionalità, che esclude la configurabilità della causazione giuridica. Tale relazione di occasionalità ricorre solo quando sia la condotta umana che il fatto eccezionale sono condizioni dell’evento ed hanno quindi influito sulla determinazione del risultato concreto. Esiste la relazione condizionalistica ma essa non è sufficiente a fondare il vero e proprio rapporto causale giuridicamente rilevante definito in termini di dominabilità.
Tale dottrina ha esercitato ed esercita decisiva influenza sulla giurisprudenza di questa Corte. Sono numerose le pronunzie nelle quali il fattore interruttivo viene definito come atipico, imprevedibile, eccezionale: tali formule però sono utilizzate in una accezione estremamente ristretta, di guisa che, nella massima parte dei casi, esse vengono impiegate proprio per dimostrarne la non ricorrenza nei casi concreti di volta in volta considerati. Infatti l’effetto interruttivo è stato riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte in un numero limitatissimo di casi.
6. Sono note le critiche mosse alla teoria della causalità umana, alcune delle quali previste dal suo stesso Autore.
Ne sono considerati in particolare aspetti di criticità e debolezza euristica: la rilevanza attribuita ai fattori eccezionali preesistenti e concomitanti, in contrasto con la regola di cui all’art. 41 cpv.; l’insostenibilità delle conseguenze cui conduce nel caso in cui l’agente sia stato a conoscenza del fattore eccezionale (come nel classico esempio della morte che sopravviene anche a causa di una malattia rarissima come l’emofilia); il rilievo attribuito alla prevedibilità ed evitabilità dell’evento, che anticiperebbe sul piano eziologico la valutazione dell’elemento soggettivo attraverso quello che è stato definito uno “scambio di etichette”; la vaghezza del concetto di eccezionalità che si basa solo su intuizioni di tipo statistico; la povertà culturale di un criterio che da una spiegazione parziale e unilaterale delle differenti ragioni della mancata imputazione di un evento.
Le critiche che sottolineano una certa vaghezza dell’elaborazione di cui si parla e, in particolare, del concetto di eccezionalità del fattore sopravvenuto, colgono indubbiamente nel segno; pare tuttavia dubitabile che tale debolezza sia propria della sola teoria di spiegazione causale predetta e non sconti piuttosto un nucleo di indeterminatezza in realtà ineliminabile, quale che sia la teoria causale seguita (è invero altrettanto generico e aperto a soggettivi apprezzamenti anche il concetto di causa atipica cui si richiama la teoria della causalità adeguata, nonché quello di rischio consentito, cui fa riferimento la teoria dell’imputazione oggettiva dell’evento o teoria del rischio).
E del resto, tale insopprimibile tasso di elasticità proprio dei parametri logici utilizzati nella definizione di “causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento” risponde a ben vedere, come è stato sottolineato, alla esigenza di conciliare il rigore di fondo di un rapporto causale basato sull’equivalenza delle condizioni con l’esigenza di escludere l’imputazione dell’evento che ne deriverebbe nei casi concreti in cui un comune senso di giustizia lo impone, la cui multiforme varietà ne impedisce con ogni evidenza una catalogazione astratta e aprioristica.
7. Data, dunque, l’inevitabile incapacità delle ricostruzioni teoriche di offrire strumenti concettuali univoci e penetranti per la spiegazione delle reali ragioni di esclusione della causalità in presenza di fattori sopravvenuti eccezionali o atipici o estranei all’area di rischio creata dall’agente (e considerata a ben vedere la tautologicità delle definizioni al riguardo proposte), maggiormente significativo si rivela l’esame dei casi – pochi, per vero, come già s’è detto – in cui la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto l’idoneità dell’elemento sopravvenuto a interrompere il nesso causale tra l’evento e la condotta dell’agente, onde rapportare ad essi le peculiarità del caso in esame e trame ove possibile l’affermazione (o la negazione) di una comune ratio giustificativa dell’esclusione del nesso causale, da sottoporre solo successivamente anche ad una verifica alla luce delle riferite più diffuse teorie di spiegazione causale. Ciò evidentemente allo scopo di riempire, più che sia possibile, di contenuto oggettivo e verificabile il concetto di giustizia del caso concreto sotteso, come detto, alla norma di cui all’art. 41, comma 2, cod. pen. che si tratta qui di applicare.
7.1. Tra tali casi, maggiormente assimilabile a quello in esame, è il caso della volontaria esposizione al pericolo da parte della vittima affrontato nel precedente di Sez. 4, n. 14198 del 04/05/1990 – dep. 26/10/1990, Patricera, Rv. 185562.
Questa la vicenda: a seguito di condotte colpose dei conducenti, un’auto ed un’autocisterna erano entrate in collisione; l’autocisterna aveva preso fuoco; in quel frangente i conducenti di alcune auto si fermavano e si prodigavano per prestare soccorso; alcuni di essi si avvicinavano all’auto riuscendo a liberare il conducente e la sorella, che vi erano rimasti prigionieri; improvvisamente il fuoco si propagava al serbatoio dell’autocisterna che esplodeva provocando una violenta onda d’urto che investiva i soccorritori; uno di essi, che si trovava a circa sessanta metri dal punto dell’esplosione, subiva in tale contingenza lesioni letali. Si discuteva se, oltre che di incendio colposo, i conducenti dovessero pure rispondere di omicidio colposo del soccorritore.
La Corte, condividendo l’assunto dei giudici di merito, ha escluso il nesso causale tra la condotta imprudente dei conducenti e la morte del soccorritore, affermando che la condotta della vittima (il soccorritore) è del tutto eccezionale ed imprevedibile, indipendente dal fatto del reo; e si inserisce in una serie causale come fattore determinante ed autonomo dell’evento.
In quel caso la Corte è giunta dunque ad affermare l’idoneità della condotta dei soccorritori ad interrompere il nesso causale con la condotta colposa dei due conducenti coinvolti nel sinistro e, a tal fine, ha fatto ricorso ai concetti di eccezionalità e imprevedibilità di tale condotta, ritenuti confacenti sulla base del rilievo che “il dovere civico di prestare soccorso non deve essere compiuto indiscriminatamente e con incosciente sprezzo del pericolo e perciò la condotta del soccorritore che non tiene conto di tali essenziali condizioni è al di fuori da ogni normale prevedibilità”.
Tale seconda parte della motivazione è stata sottoposta a critica in dottrina, osservandosi, con evidente ragionevolezza, che, se era corretto e condivisibile, in quanto rispondente a esigenze di giustizia dettate dal senso comune, escludere il nesso causale tra la condotta colposa dei conducenti dei veicoli e il tragico evento che poi ebbe a colpire i soccorritori, era del tutto inappropriata la giustificazione teorica che ne era data, nella misura in cui evocava concetti quali quelli di eccezionalità e imprevedibilità in realtà nient’affatto pertinenti (si è rilevato, infatti, che “quello di prestare soccorso a seguito di un incidente è comportamento socialmente atteso, talvolta addirittura doveroso, e non infrequente. Nel caso di specie, poi, tale plateale imprudenza neppure si configurava. Al momento dell’esplosione il soccorritore si trovava a circa sessanta metri dal veicolo in fiamme e quindi ad una distanza per nulla sconsiderata. Il fatto, poi, che tale comportamento di soccorso sia più o meno audace non muta sostanzialmente lo stato delle cose. Con ogni probabilità, infatti, la decisione della Corte non sarebbe stata diversa se il soccorritore fosse stato un professionista e si fosse attenuto ai protocolli d’intervento in tali situazioni, che tendono a gestire ragionevolmente il pericolo, ma non azzerano il rischio”).
Si è piuttosto ritenuto – nella diversa prospettiva della c.d. teoria del rischio – che, in tal caso, la vera ratio giustificativa della corretta soluzione adottata è rappresentata dal principio di libera autodeterminazione, che impone di considerare l’evento come effetto della scelta da parte di un soggetto che esclude la riferibilità anche ad altro agente.
L’esclusione dell’imputazione nei confronti di chi ha contribuito causalmente alla sua produzione si fonderebbe, quindi, in tal caso, sulla libera scelta, sulla consapevolezza del rischio liberamente affrontato da persona pienamente capace d’intendere e di volere, con la precisazione che deve trattarsi di scelta che non possa essere influenzata, né governata, dal primo agente.
7.2. Pare anche utile il raffronto con il caso esaminato da Sez. 4, n. 11311 del 07/05/1985 – dep. 25/11/1985, Bernardi, Rv. 171215, nel quale pure è stata ritenuta l’interruzione del nesso causale.
Un dipendente di un albergo in una località termale, terminato il turno di lavoro, si era diretto verso l’auto parcheggiata nei pressi e, per guadagnare tempo, invece di percorrere la strada normale, si era introdotto abusivamente in un’area di pertinenza di un attiguo albergo ed aveva percorso un marciapiede posto a margine di una vasca con fango termale alla temperatura di circa 80 gradi. L’area era protetta da ringhiere metalliche ed il passaggio era sbarrato da due catenelle, mentre non esisteva alcuna protezione all’interno dell’area stessa, sui passaggi che fiancheggiavano le vasche. In prossimità dell’area si trovavano segnali di pericolo. L’uomo, che conosceva molto bene la zona, aveva scavalcato le catenelle e si era incamminato lungo i marciapiedi, ma aveva messo un piede in fallo cadendo nella vasca e perdendovi la vita. Il proprietario dell’albergo era stato condannato dal giudice di primo grado ed assolto dalla corte d’appello. L’accusa era di omicidio colposo in relazione alla violazione dell’art. 242 del d.P.R. n. 547 del 1955, per la mancata predisposizione di adeguati parapetti ai margini della vasca.
La pronunzia assolutoria era motivata dal fatto che il lavoratore conosceva benissimo i luoghi ed era ben consapevole dei pericoli derivanti dal fango ad alta temperatura, dai vapori che ne emanavano e dal buio. Tale condotta era stata ritenuta illecita e del tutto anomala, eccezionale, atipica, imprevedibile e quindi assorbente e tale da interrompere il nesso di causalità rispetto alle carenze riscontrabili nelle misure di prevenzione adottate dall’imputato. Tale assunto è stato confermato nel susseguente giudizio di cassazione.
Anche in tal caso si è proposta, in dottrina, quale vera ragione giustificativa dell’esclusione del nesso causale, non l’eccezionalità o imprevedibilità dell’evento, in realtà non predicabile rispetto ai casi di ingresso abusivo nella altrui proprietà, ma l’estraneità dell’evento all’area di rischio riferibile all’omissione addebitata all’imputato e la sua riconducibilità piuttosto al rischio consapevolmente accettato dalla vittima, immessosi nel terreno pur perfettamente a conoscenza delle insidie in esso esistenti.
7.3. Pare indubbio che, rispetto ai due casi testé richiamati, quello in esame a fortiori reclami l’affermazione dell’idoneità del fattore causale sopravvenuto (ossia del fatto doloso della stessa vittima) a interrompere il nesso causale tra il tragico evento e la condotta omissiva addebitata all’imputato.
Come univocamente accertato, infatti, ruolo causale evidentemente determinante ha assunto la deliberata scelta della vittima non solo di accettare il rischio insito nell’affrontare la depressione naturale del terreno da essa ben conosciuta (e probabilmente, secondo quanto pure evidenziato in sentenza, fino a poco prima ulteriormente perlustrata) ma addirittura di misurarsi con la stessa, proponendosi, in modo evidentemente sconsiderato, di saltarla con la motoslitta lanciata alla massima velocità, pur essendo questa appesantita dalla presenza di altra passeggera.
Così pacificamente ricostruita la dinamica dell’incidente, senso comune impedisce di considerare l’evento come conseguenza della pericolosità in sé della cosa e induce piuttosto ad ascriverlo alla condotta consapevolmente e volontariamente votata al rischio della vittima.
Nel momento in cui, infatti, la pericolosità del luogo non solo era ben nota ma addirittura accettata e per così dire voluta ovvero presupposta nel proposito sportivo o esibizionistico maturato dalla vittima, non può non discenderne che il ruolo della stessa quasi scompare nella dinamica causale, per scolorire (a seguire la teoria della causalità umana) a livello di mera occasione del fatto o fattore condizionante presupposto.
A ben vedere, infatti, la pericolosità del luogo può apprezzarsi, come fattore causale giuridicamente rilevante, solo nei confronti di chi non ne abbia conoscenza o di chi, pur avendola ben presente, si trovi nelle condizioni di doverlo affrontare (es. percorso naturale che esponga al pericolo di cadute); non anche nei confronti di chi, ben conoscendo le caratteristiche del luogo, vi si avventuri liberamente e volontariamente proprio allo scopo di affrontarle e misurarsi con esse, nell’intento di dimostrare di poterle dominare e facendo improvvido affidamento sulle proprie capacità e sulle potenzialità dei propri mezzi.
7.4. Ciò posto, non sembra impossibile, almeno nel caso concreto, dare alla soluzione dettata dal senso comune anche copertura teorica sia secondo la teoria della causalità umana, in prevalenza come detto accettata nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, sia e ancor più alla luce della teoria del rischio: sia pure con qualche forzatura nel primo caso, perfettamente accettabile tuttavia ove si consideri la detta vera ratio sottesa alla norma di cui all’art. 41, comma 2, cod. pen. – quella cioè di limitare i sicuri eccessi e paradossi cui darebbe luogo una applicazione indiscriminata della teoria del’equivalenza causale, dando spazio alle esigenze di giustizia sostanziale del caso concreto – la quale sarebbe troppo spesso tradita, e tanto più nel caso in esame, da una applicazione rigorosa e letterale del concetto di evento eccezionale e imprevedibile.
7.4.1. Se è vero infatti che, con riferimento alla prima impostazione, occorre tener conto del fatto che, come espressamente riferito dallo stesso ricorrente, “tante volte in precedenza (il P. , n.d.r.)… aveva da solo effettuato” il salto della fossa a bordo della motoslitta, cionondimeno l’eccezionalità della condotta della vittima può nella specie predicarsi in considerazione delle particolari e certamente innovative ed estreme modalità del gesto tecnico tentato: salto con la motoslitta, lanciata alla massima velocità, appesantita dalla presenza di altra passeggera; circostanza, quest’ultima, di fatto probabilmente decisiva nella dinamica del sinistro e tale da distinguere la tragica e certamente inedita performance sciaguratamente tentata dalla vittima, con caratteri di tale avventatezza da trasmodarla nella classe degli eventi rarissimi e imprevedibili.
7.4.2. Ancor più agevole è la spiegazione causale dell’evento, come dipendente esclusivamente, ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. pen. dalla condotta della vittima, alla luce della teoria del rischio.
Come s’è detto, secondo tale impostazione l’esclusione dell’imputazione dell’evento si fonda sulla libera scelta, sulla consapevolezza del rischio liberamente affrontato dalla vittima, pienamente capace d’intendere e di volere, tutte le volte in cui tale scelta non sia influenzarle, né governabile dal primo agente. Tale impermeabilità della libera sfera d’azione della vittima determina -si è detto – una cesura, una separazione dei rischi, una distinzione delle sfere di responsabilità che esclude l’imputazione oggettiva al primo agente.
L’imputazione non sarebbe invece esclusa ove la determinazione di affrontare il rischio non possa ritenersi frutto di una deliberazione completamente libera e consapevole (come, ad esempio, nel caso della persona che si inietta la droga in stato di intossicazione cronica) o quando chi esponga a pericolo altri non lo informi adeguatamente su circostanze particolari di rischio.
La chiave di lettura – si è detto – è l’autodeterminazione della vittima, che agisce sulla base di una scelta compiuta con la piena consapevolezza dei rischi relativi. La decisione di autoesporsi al pericolo, anche quando espressione di umana solidarietà o esercizio di un mestiere o entrambe le cose, oltrepassa la condotta del primo agente esonerandolo in linea di principio dall’accollo dell’evento.
Non si può imputare ad un individuo le conseguenze di un gesto assunto da un terzo in piena coscienza e volontà e sul quale non si può influire.
Esaminando la fattispecie di che trattasi alla stregua della esposta griglia concettuale, si potrebbe obiettare che, nel caso di specie, sulla sconsiderata determinazione della vittima avrebbe potuto influire, nel senso di dissuaderla o renderla inattuabile, l’apposizione di una recinzione attorno al fossato.
Tale obiezione però dimostra troppo atteso che, se si postula un legame condizionalistico ex art. 41, comma 1, cod. pen. tra la condotta dell’agente primario e l’evento, per ciò stesso non può ovviamente mai negarsi una influenzabilità in senso lato della scelta della vittima: se quella condizione, infatti, non fosse sussistita (nel caso in esame, se fosse stata presente una recinzione del fossato), probabilmente ne sarebbe stata anche influenzata (ovvero scoraggiata se non addirittura di fatto ostacolata) la scelta della vittima.
Ne deriva che quando si postula una governabilità della scelta della vittima si fa riferimento alla libera determinazione della stessa nelle condizioni date e/o all’assenza di un contributo positivo alla maturazione di quella specifica determinazione.
Come evidenziato nella dottrina che accoglie tale teoria, invero, “la definizione della sfera di rischio implica la valutazione delle concrete potenzialità sinergiche della condotta e delle sue immediate conseguenze, illuminata dalla considerazione della causalità nella sua veste più ampia e prossima al senso comune: la causalità come influenza. Si tratta di considerare le possibili interazioni causali alla luce delle cognizioni esperienziali e scientifiche che governano i comportamenti ed i giudizi dell’uomo; non per complicare il già difficile giudizio d’imputazione condizionalistica, ma solo per limitarne gli effetti in contingenze straordinarie da individuare in modo rigoroso”.
Per escludere l’imputazione occorre dunque raffrontare la sfera di rischio originaria – ancorché valutata non in astratto ma nello specifico contesto considerato nel caso concreto – con il rischio realizzatosi.
Naturalmente, tale raffronto tra rischi implica una valutazione aperta a margini di flessibilità.
Ma ciò, ancora una volta, non sta che a dimostrare probabilmente l’ineliminabile difficoltà di concepire una spiegazione razionale astratta e generale idonea a coprire l’innegabile ma anche irrinunciabile antinomia logica rappresentata dal rapporto tra il primo e il secondo comma dell’art. 41 cod. pen..
Applicando, dunque, al caso di specie tali coordinate concettuali, non può dubitarsi che la recinzione del fossato posta a fondamento dell’addebito è riferibile ad un’area di rischio nettamente distinta da quello poi realizzatosi: il rischio, cioè, di cadute accidentali da parte di chi vi si avvicinasse, non quello – oggettivamente e notevolmente diverso – cui si è volontariamente esposto la vittima nel tentativo, tragicamente fallito, di saltare da una sponda all’altra con la motoslitta lanciata alla sua massima velocità e appesantita dalla presenza di una passeggera.
8. La sentenza impugnata incorre, dunque, in violazione di legge laddove afferma l’esistenza di un nesso causale tra la condotta addebitata all’imputato e l’evento, nesso che invece, alla stregua degli univoci elementi raccolti, e secondo una corretta applicazione della norma di cui all’art. 41, comma secondo, cod. pen. nei termini sopra esposti, andava escluso per l’esistenza di una causa sopravvenuta “da sola sufficiente a determinare l’evento”, da individuarsi, come detto, nella condotta altamente imprudente e deliberatamente votata al rischio della vittima.
Risultando il fatto accertato in modo incontroverso in tutti i suoi aspetti rilevanti ai fini della decisione e non potendosi ragionevolmente ipotizzare margini per una sua diversa ricostruzione, la sentenza impugnata va pertanto annullata, ai sensi dell’art. 620 lett. l cod. proc. pen., senza rinvio, per insussistenza del fatto.
Ne discende anche la revoca delle statuizioni civili.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste; revoca le statuizioni civili

 

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