Cassazione 10

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV

sentenza 5 gennaio 2016, n. 40

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHI Luisa – Presidente

Dott. MASSAFRA Umberto – Consigliere

Dott. MONTAGNI Andrea – Consigliere

Dott. SERRAO Eugeni – rel. Consigliere

Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

nei confronti di:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 6246/2015 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PALERMO, del 09/04/2015;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERRAO EUGENIA;

sentite le conclusioni del PG Dott. SPINACI Sante, che concluso per l’annullamento con rinvio;

Udito per le parti civili l’Avv. (OMISSIS), che ha concluso per l’annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per l’Udienza Preliminare presso il Tribunale di Palermo, con sentenza emessa in data 9/04/2015 ai sensi dell’articolo 425 c.p.p., ha dichiarato non doversi procedere, con riguardo a cinque capi d’imputazione per intervenuta prescrizione del reato, nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), imputati per una serie di reati tutti riconducibili a fatti riguardanti malattie professionali verificatesi per esposizione ad amianto nello stabilimento (OMISSIS) della (OMISSIS) s.p.a. In particolare, le imputazioni riguardavano 43 casi di omicidio colposo e 19 casi di lesioni personali colpose gravi o gravissime derivanti dall’esposizione all’amianto patita dalle vittime in ambiente lavorativo negli anni in cui il Cantiere Navale di (OMISSIS) era stato diretto dagli imputati (OMISSIS) (dall'(OMISSIS)), (OMISSIS) (dal (OMISSIS)) e (OMISSIS) (dall'(OMISSIS)).

2. Propongono ricorso per cassazione, a mezzo di procuratore speciale, le parti civili (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), in proprio e quali eredi di (OMISSIS), censurando la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’articolo 157 c.p., in combinato disposto con l’articolo 589 c.p., commi 1, 2 e 4. I ricorrenti deducono che, erroneamente, il Giudice dell’Udienza Preliminare ha ritenuto decorso il termine massimo di prescrizione del reato contestato al capo n. 16), posto che tale termine, decorrente dalla data del decesso del lavoratore ((OMISSIS)), non poteva essere inferiore a 15 anni. Con atto depositato il 9/10/2014, infatti, il capo d’imputazione era stato modificato contestando agli imputati anche la violazione dell’articolo 589 c.p., comma 4, ed, applicando la disciplina previgente in quanto piu’ favorevole, il termine non poteva essere inferiore a 15 anni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondatamente proposto.

2. Ai fini del vaglio di ammissibilita’, deve precisarsi che i ricorrenti sono legittimati a proporre impugnazione nella veste di familiari di persona deceduta a causa del reato per il quale e’ processo, secondo l’espressa previsione dell’articolo 90 c.p.p., comma 3.

3. Il reato contestato, ossia il delitto di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme in materia di esposizione dei lavoratori ad agenti tossici e dalla morte e lesioni di piu’ persone, si e’ consumato in data (OMISSIS), ossia alla data in cui il lavoratore e’ deceduto, essendo tale il momento in cui si e’ verificato l’evento lesivo contemplato dall’articolo 589 c.p..

4. Quanto alla sanzione edittale di riferimento, non e’ possibile distinguere tra le norme poste a tutela del lavoro quelle di prevenzione degli infortuni e quelle che tutelano la salute, avendo molte disposizioni il duplice scopo di salvaguardare i lavoratori sia dal rischio di infortuni sia da malattie professionali. Del resto, le leggi piu’ recenti in materia non distinguono, gia’ nel titolo, tra la tutela dagli infortuni e la salute, in tal modo riconducendole al concetto unitario di normativa a tutela dei lavoratori. Inoltre, se l’evento morte e’ previsto dall’aggravante di cui all’articolo 589 c.p., comma 2, non puo’ ritenersi ragionevole non equiparare gli infortuni sul lavoro, della piu’ disparata eziologia, idonei a cagionare il decesso del lavoratore, alla malattia professionale che, sebbene analogamente originata dalla prestazione di lavoro, conduce ugualmente alla morte, benche’ dopo un lasso di tempo piu’ lungo e che, dunque, dev’essere ricompresa nel concetto stesso di infortunio sul lavoro, rappresentando le alternative indicazioni di cui alle sopra richiamate norme, specificazioni meramente illustrative ad abundantiam. Quindi, la terminologia adoperata negli articoli 589 e 590 c.p.. “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro” e’ riferibile non solo alle norme inserite nelle leggi specificamente antinfortunistiche, ma anche a tutte quelle che, direttamente o indirettamente, perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali e che, in genere, tendono a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all’ambiente in cui esso deve svolgersi (Sez. 4 , n. 8641 del 11/02/2010, Truzzi, Rv. 246423; Sez. 4 , n. 37666 del 02/07/2004, Gattoni, Rv. 229151; Sez. 4 , n. 14199 del 25/05/1990, Cosenza, Rv. 185563; Sez. 4 , n. 1146 del 30/11/1984, dep. 1985, Mungo, Rv. 167681).

5. Con riguardo alla disciplina del tempo necessario a prescrivere, l’articolo 157 c.p., comma 1, n. 2, in vigore all’epoca del fatto prevedeva, in relazione alla pena edittale stabilita alla data del fatto dall’articolo 589 c.p., comma 2, un termine di dieci anni e l’allora vigente articolo 160 c.p., stabiliva in quindici anni (aumento della meta’ del termine a prescrivere) il tempo massimo di prolungamento di tale termine per gli atti interruttivi. Successivamente, e’ intervenuta la Legge 5 dicembre 2005, n. 251, entrata in vigore l’8/12/2005, che, tra l’altro, ha apportato modifiche agli articoli 157, 160 e 161 c.p.. I termini prescrizionali previsti dalla citata legge in relazione al reato qui addebitato agli imputati, risultano piu’ favorevoli per gli imputati stessi rispetto a quelli previsti dal previgente articolo 157 c.p., posto che il termine a prescrivere di cinque anni dovrebbe essere raddoppiato, per il delitto di cui all’articolo 589 c.p., comma 2, a norma dell’articolo 157 c.p., comma 6, ma puo’ essere prolungato, a norma dell’articolo 161 c.p., sino al decorso di un tempo pari ad un quarto del tempo necessario a prescrivere per gli atti interruttivi.

6. Ne deriva che, in ogni caso, alla data in cui e’ stata emessa la sentenza impugnata, nella quale si fa peraltro esclusivo riferimento al termine di prescrizione del reato di lesioni colpose, il delitto contestato non era prescritto e che la sentenza deve essere annullata senza rinvio. All’annullamento del provvedimento che ha definito il giudizio segue la trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo per l’ulteriore corso.

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