Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 19 febbraio 2018, n. 3977. Riconosciuto nei confronti di una insegnante il risarcimento per straining

Riconosciuto nei confronti di una insegnante il risarcimento per straining, consistente in una forma di mobbing attenuato.

Ordinanza 19 febbraio 2018, n. 3977
Data udienza 22 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere

Dott. TRIA Lucia – Consigliere

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 6154-2013 proposto da:
MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministero pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 83/2012 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 29/02/2012, R.G.N. 395/2011.
FATTO E DIRITTO
RILEVATO CHE:
1. la Corte di Appello di Brescia ha rigettato l’appello proposto dal Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca avverso la sentenza del Tribunale della stessa citta’ che aveva parzialmente accolto il ricorso di (OMISSIS) e condannato il Ministero al risarcimento del danno cagionato alla dipendente, quantificato in complessivi Euro 15.329,08;
2. la Corte territoriale, premesso che la (OMISSIS), dichiarata inidonea all’insegnamento, era stata assegnata alla segreteria della scuola (OMISSIS), ha evidenziato che era sorta tensione con la dirigenza scolastica allorquando l’appellata aveva rappresentato che occorreva ulteriore personale per l’espletamento dei servizi amministrativi;
3. alle rimostranze della (OMISSIS) il dirigente scolastico aveva reagito sottraendole gli strumenti di lavoro; attribuendole mansioni didattiche, sia pure in compresenza con altri docenti, nonostante l’accertata inidoneita’; privandola, infine, di ogni mansione e lasciandola totalmente inattiva;
4. la Corte territoriale, richiamando le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio disposta dal Tribunale, ha evidenziato che la condotta, seppure non propriamente mobbizzante, integrava un’ipotesi di straining, ossia di stress forzato deliberatamente inflitto alla vittima dal superiore gerarchico con un obiettivo discriminatorio;
5. il giudice di appello ha escluso che la diversa qualificazione data alle azioni allegate e provate nel giudizio di primo grado implicasse una violazione del principio della necessaria corrispondenza fra il chiesto e pronunciato, perche’ non compete al ricorrente la qualificazione medico-legale della fattispecie ritenuta produttiva di danno risarcibile;
6. infine la Corte territoriale ha ritenuto provato il nesso causale fra le condotte denunciate ed il danno biologico di natura temporanea ed ha condiviso la liquidazione effettuata dal Tribunale sulla base delle indicazioni fornite dal consulente tecnico d’ufficio;
7. avverso tale sentenza il MIUR ha proposto ricorso affidato a quattro motivi, ai quali (OMISSIS), ritualmente intimata, non ha opposto difese.
CONSIDERATO CHE:
1. con il primo motivo il Ministero denuncia, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. e degli articoli 1218, 2043, 2059, 2087 e 2697 c.c. perche’ la Corte territoriale non si e’ limitata ad applicare una norma giuridica diversa da quella invocata dalla parte bensi’ “ha creato una nuova fattispecie a cui ha ricollegato in maniera arbitraria ed apodittica conseguenze proprie di altra fattispecie giuridica”;
1.1 il Ministero aggiunge che il cosiddetto straining non costituisce una categoria giuridica ed anche in medicina legale la sua configurabilita’ e’ controversa sicche’, una volta escluse la sistematicita’ e la reiterazione dei comportamenti vessatori, non vi e’ spazio per l’accoglimento della domanda risarcitoria;

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