Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 22 dicembre 2017, n. 30868. Diritto al contratto a tempo indeterminato al borsista al quale non è stato impartito alcun insegnamento ma sul quale, al contrario, è stato esercitato il potere direttivo

La qualificazione giuridica del rapporto di lavoro e’ censurabile in sede di legittimita’ soltanto limitatamente alla scelta dei parametri normativi di individuazione della natura subordinata o autonoma del rapporto, mentre l’accertamento degli elementi, che rivelino l’effettiva presenza del parametro stesso nel caso concreto attraverso la valutazione delle risultanze processuali e che sono idonei a ricondurre le prestazioni ad uno dei modelli, costituisce apprezzamento di fatto che, se immune da vizi giuridici e adeguatamente motivato, resta insindacabile in Cassazione.
Diritto al contratto a tempo indeterminato al borsista al quale non è stato impartito alcun insegnamento ma sul quale, al contrario, è stato esercitato il potere direttivo.

Ordinanza 22 dicembre 2017, n. 30868
Data udienza 18 luglio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente

Dott. TORRICE Amalia – Consigliere

Dott. TRIA Lucia – Consigliere

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 10171-2012 proposto da:
(OMISSIS), (gia’ (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 492/2011 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 19/04/2011 R.G.N. 452/2008.
RILEVATO
CHE:
1. la Corte di Appello di Reggio Calabria ha respinto le impugnazioni, principale ed incidentale, proposte dalla (OMISSIS) e da (OMISSIS) avverso le sentenze, parziale e definitiva, del locale Tribunale con le quali: era stata accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso fra le parti; era stata dichiarata l’illegittimita’ del licenziamento intervenuto con nota del 2.9.2004; era stata pronunciata condanna della Stazione Sperimentale a reintegrare il (OMISSIS) nel posto di lavoro in precedenza occupato, al risarcimento del danno ed al pagamento delle differenze retributive, quantificate assumendo a parametro il trattamento economico previsto per l’operatore amministrativo dal CCNL Enti Pubblici di Ricerca;
2. la Corte territoriale, premesso che il (OMISSIS) era risultato vincitore di una borsa di studio annuale, ha rilevato che di fatto il rapporto si era svolto con le modalita’ tipiche della subordinazione, perche’ al borsista non era stato impartito alcun insegnamento e l’ente aveva esercitato il potere direttivo, gerarchico e disciplinare;
3. il giudice di appello ha ritenuto inapplicabile il Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 36 invocato dall’appellante principale, perche’ il Decreto Legislativo n. 540 del 1999 aveva qualificato la Stazione Sperimentale ente pubblico economico, sicche’ a fronte della espressa qualificazione normativa, irrilevante doveva ritenersi l’applicazione del CCNL per il Comparto degli Enti Pubblici di Ricerca nel periodo 2000-2004;
3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’ (OMISSIS) sulla base di tre motivi, ai quali ha opposto difese con tempestivo controricorso (OMISSIS).
CONSIDERATO
CHE:
1.1 il primo motivo denuncia, ex articolo 360 c.p.c., n. 5, “omessa, insufficiente contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio; contraddittoria ed erronea valutazione della volonta’ manifestata dalle parti” e, evidenziata la inapplicabilita’ dei principi affermati da questa Corte in relazione al rapporto di apprendistato, lamenta l’omesso esame del regolamento interno con il quale la borsa di studio era stata istituita nonche’ del relativo bando di gara, che escludeva espressamente la possibilita’ della costituzione di un rapporto di lavoro pubblicistico o privatistico fra l’ente e il borsista;
1.2. la seconda censura, formulata sempre ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, addebita alla sentenza impugnata di avere erroneamente valutato le risultanze istruttorie dalle quali emergeva che: il (OMISSIS) non aveva mai ricevuto direttive tecniche specifiche sull’attivita’ da svolgere e non era mai stato sottoposto ad un puntuale controllo; il borsista era tenuto solo al rispetto dell’orario annuale previsto dal regolamento della borsa di studio e godeva di ampi margini di liberta’ nella gestione della propria presenza; la attivita’ svolta non era mai stata eterodiretta ne’ vi era stato inserimento stabile nella organizzazione dell’ente;
1.3. il terzo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 540 del 1999, articoli 2 e 5 e del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articoli 1 e 36; impossibilita’ di costituzione di un rapporto di lavoro di natura pubblicistica con la (OMISSIS), con la CCIAA o con l’Azienda Speciale” perche’ la natura pubblica dell’ente, affermata gia’ dal D.Lgt. 20 giugno 1918, n. 2131 rende applicabile il principio dell’accesso all’impiego solo a seguito di pubblico concorso;
2. il primo motivo e’ inammissibile perche’ formulato senza il necessario rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione imposti dall’articolo 366 c.p.c., n. 6 e articolo 369 c.p.c., n. 4;

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