Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 4 gennaio 2018, n. 82. Demansionamento se il dipendente viene spostata in settori che non richiedono la professionalità acquisita in passato

Demansionamento se il dipendente viene spostata in settori che non richiedono la professionalità acquisita in passato.

 

Ordinanza 4 gennaio 2018, n. 82
Data udienza 18 luglio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 11096-2012 proposto da:
(OMISSIS) N.V. P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1255/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 19/12/2011 R.G.N. 1676/2010.
RITENUTO IN FATTO
LA CORTE visti gli atti e sentito il consigliere relatore, OSSERVA:
che la Corte di Appello di Torino con sentenza n. 1255 in data 8 novembre/19 dicembre 2011, notificata il 2 marzo 2012, in parziale riforma della impugnata pronuncia, condannava l’appellata societa’ (OMISSIS) al risarcimento del danno non patrimoniale patito dall’appellante attrice (OMISSIS), liquidandolo equitativamente all’attualita’ in 40.000,00 Euro, oltre accessori dalla decisione, nonche’ al rimborso delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio (con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 6 giugno 2009, l’attrice aveva lamentato l’illegittimita’ della dequalificazione professionale, protratta per oltre sette anni, nonche’ l’insorgenza di una malattia psichica, per cui aveva chiesto a titolo risarcitorio, la condanna della convenuta al pagamento della somma di 108.733,70 Euro, indicando come voci di danno non patrimoniale, quello alla personalita’, alla capacita’ professionale, quello da perdita di chance e il danno alla salute);
che, secondo la Corte distrettuale, conformemente a quanto opinato dal giudice di primo grado, era accertato il demansionamento prodotto in danno della (OMISSIS), gia’ inquadrata nel 60 livello professionale ex contratto collettivo nazionale metalmeccanici ed addetta con mansioni di gestione di ordini presso l’ufficio acquisti, pure di seguito della trasformazione del rapporto da a tempo pieno a tempo parziale in base all’accordo intervenuto con l’azienda 18 luglio del 1995, finche’ dal 4 settembre 2000 era stata trasferita presso il settore CORPORATE per occuparsi dell’attivazione delle sim aziendali, svolgendovi mansioni del tutto inferiori sul piano della qualita’ professionale, consistite in operazioni essenzialmente esecutive mediante inserimento di dati su fogli elettronici (a nulla erano valse le richieste piu’ volte avanzate dalla lavoratrice per una ricollocazione lavorativa adeguata alla professionalita’ precedentemente maturata). Dal 14 novembre 2007, di seguito a cessione di ramo di azienda, l’attrice era quindi passata dipendenze della S.r.l. (OMISSIS), peraltro continuando a svolgere mansioni qualitativamente inferiori. In effetti, dal settembre dell’anno 2000 la (OMISSIS), nonostante l’anzidetto inquadramento nel 60 livello, si era vista assegnare mansioni ascrivibili all’inferiore 40 livello. L’assunto di parte datoriale, circa l’impossibilita’ di assegnare all’appellante mansioni confacenti alla sua professionalita’, in quanto richiedenti orario a tempo pieno, non aveva trovato adeguato riscontro in sede istruttoria. Secondo il giudice di primo grado, fermo restando l’onere della prova gravante sul lavoratore circa il pregiudizio lamentato -in base all’orientamento giurisprudenziale piu’ volte ribadito a partire dalla pronuncia delle Sezioni unite della Corte di Cassazione n. 6572 del 24 marzo 2006- non risultava allegata alcuna circostanza idonea a rappresentare la ricaduta della qualificazione sulla sfera di vita professionale, neppure sotto il profilo della perdita di chance.
La Corte di Appello rilevava in primo luogo che in sede di comparsa di costituzione l’appellata (OMISSIS) N.V., sebbene risultata vincitrice in primo grado, aveva contestato la pronuncia del Tribunale nella parte in cui era stata ritenuta sussistente la lamentata dequalificazione professionale.

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