CASSAZIONE

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 1 luglio 2014, n. 14943

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido – Presidente
Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere
Dott. VENUTI Pietro – rel. Consigliere
Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 14521/2008 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A. C.F. (OMISSIS), (gia’ (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di genitore esercente la potesta’ sulla figlia minore (OMISSIS) ed il sig. (OMISSIS) entrambi quali eredi di (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 443/2007 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 22/05/2007 R.G.N. 672/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/03/2014 dal Consigliere Dott. PIETRO VENUTI;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Messina, con sentenza depositata in data 24 maggio 2007, ha confermato la decisione di primo grado, che aveva accolto la domanda proposta da (OMISSIS), in proprio e quale esercente la potesta’ sui figli minori, volta ad ottenere l’equo indennizzo a favore del coniuge (OMISSIS), per asbestosi polmonare dipendente da causa di servizio, ascrivibile alla tabella A cat. 7 Decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981, ed ha condannato (OMISSIS) al pagamento della relativa prestazione.

La Corte di merito ha ritenuto che le lesioni pleuro-polmonari erano da riferire ad asbestosi pleurica conseguente alla inalazione di polveri di amianto durante l’attivita’ lavorativa svolta dal (OMISSIS) quale motorista sulle navi traghetto.

Ricorre per cassazione avverso questa sentenza (OMISSIS) S.p.A. (gia’ (OMISSIS)) sulla base di un solo motivo. (OMISSIS) e’ rimasta intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso, denunziando vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, la ricorrente deduce che la sentenza impugnata ha riconosciuto al defunto (OMISSIS) l’equo indennizzo senza fare alcun riferimento al nesso di causalita’ tra l’attivita’ dal medesimo svolta e la patologia denunziata, ma sulla scorta di mere presunzioni.

Viceversa, in assenza di una attivita’ caratterizzata dall’assenza di rischio specifico e dalla eziologia multifattoriale, era necessario dimostrare le caratteristiche dell’attivita’ espletata, le modalita’ di svolgimento della prestazione, le condizioni di lavoro, la durata e l’intensita’ dell’esposizione a rischio e che tali elementi fossero in connessione causale con l’evento.

Ad avviso della ricorrente, la Corte di merito ha ritenuto decisiva ai fini della risoluzione della controversia la consulenza tecnica espletata, senza tenere conto della documentazione prodotta dalla societa’ e degli accertamenti sanitari effettuati in via amministrativa che avevano escluso la riconducibilita’ della patologia pleuro-polmonare all’attivita’ lavorativa. Tale patologia e’ stata attribuita dal consulente tecnico, in via concausale, alle mansioni lavorative espletate dal (OMISSIS), in totale disaccordo con le conclusioni delle consulenza di parte, che aveva ascritto “a cause comuni” le affezioni dal medesimo lamentate.

2. Il ricorso non e’ fondato.

In tema di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, la parte che intende far valere in sede di legittimita’ un motivo fondato sulle risultanze della consulenza tecnica e’ tenuta – in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso – ad indicare se la relazione cui si fa riferimento sia presente nel fascicolo di ufficio del giudizio di merito (specificando, in tal caso, gli estremi di reperimento della stessa), ovvero a chiarire alla Corte il diverso modo in cui essa possa essere altrimenti individuata, non potendosi affidare al giudice di legittimita’ il compito di svolgere un’attivita’ di ricerca della relazione, in sede decisoria, senza garanzia del contraddittorio (cfr. Cass. 22 febbraio 2010 n. 4201).

Inoltre, il ricorrente che denunci in sede di legittimita’ le carenze della consulenza tecnica d’ufficio, ha l’onere di indicare specificamente le parti dell’elaborato in cui sono riscontrabili dette lacune, in modo da porre in condizione la Corte di verificarne il contenuto, senza compiere indagini integrative (Cass. 20 settembre 2013 n. 21632; Cass. 3 gennaio 2014 n. 48).

Nella specie la ricorrente si e’ limitata ad affermare che non era condivisibile il parere espresso dal c.t.u., senza indicare le lacune in cui e’ asseritamente incorso il medesimo e limitandosi a richiamare gli accertamenti eseguiti nella fase amministrativa e la “perizia di parte” eseguita in tale sede.

Ha dedotto inoltre il vizio di motivazione della impugnata sentenza, vizio che viceversa non sussiste avendo la Corte di merito spiegato le ragioni per le quali, aderendo alle conclusioni del c.t.u., era da ritenere che la denunziata patologia fosse riconducibile all’attivita’ lavorativa svolta.

La Corte territoriale ha infatti accertato, attraverso la prova testimoniale, che il (OMISSIS), quale motorista sulle navi traghetto, lavorava nella parte piu’ bassa della nave, in ambienti esposti a polveri di amianto utilizzato per la protezione dal forte calore; che per riparare guasti alle tubazioni collocate nella sala macchine era necessario rimuovere lo strato di amianto che ricopriva tali tubazioni; che la prolungata presenza in ambienti angusti ed esposti all’amianto e la sua inalazione avevano avuto un ruolo causale ed efficiente nella determinazione della asbestosi pleurica e delle lesioni pleuro-polmonari.

Alla stregua di tali elementi del tutto infondate si palesano le censure mosse dalla ricorrente alla impugnata sentenza. Esse, infatti, pur denunziando vizi di motivazione, in realta’ configurano un mero dissenso diagnostico, non attinenti a vizi del processo logico, che si traducono in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice.

Al riguardo, questa Corte ha ripetutamente affermato che in materia di prestazioni previdenziali derivanti da patologie relative allo stato di salute dell’assicurato, i lamentati errori e lacune della consulenza tecnica sono suscettibili di esame in sede di legittimita’ unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione della sentenza, quando siano riscontrabili carenze o deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate e non gia’ quando si prospettino semplici difformita’ tra la valutazione del consulente circa l’entita’ e l’incidenza del dato patologico e la valutazione della parte (cfr., ex plurimis, Cass. 569/11; Cass. 22707/10; Cass. 9988/09; Cass. 7341/04).

Quanto, infine, alla carenza di argomentazioni in ordine ai rilievi mossi dal consulente di parte alla consulenza tecnica, e’ principio consolidato che quando il giudice del merito ritenga di dovere prestare completa adesione al parere espresso dal consulente tecnico d’ufficio, non e’ obbligato ad indicare le ragioni per le quali disattende le contrarie opinioni del consulente di parte, dovendosi queste intendere rifiutate per implicito. Infatti le consulenze tecniche di parte costituiscono semplici allegazioni difensive a contenuto tecnico, rispetto alle quali il giudice non e’ tenuto a motivare il proprio dissenso, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con tali osservazioni.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Non v’e’ luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, non avendo l’intimata svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

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