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Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza  11 marzo 2014, n. 5568

Svolgimento del processo

1. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 5 ottobre 2011, respingeva il gravame svolto da L.F. avverso la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda intesa all’accertamento del rapporto di lavoro subordinato intercorso con la Montebovi s.p.a., alla declaratoria di illegittimità del licenziamento asseritamente intimato dalla predetta società, alla condanna della società al pagamento delle differenze retributive.
2. Il lavoratore aveva in particolare lamentato, con il gravame, il mancato espletamento della prova testimoniale dedotta al fine di dimostrare di avere svolto, con vincolo di subordinazione, l’attività di autista addetto al trasporto e alla consegna di prodotti della società.
3. La Corte territoriale, all’esito dell’espletata prova orale, riteneva non emerso, nell’attività di trasporto e consegna di prodotti Montebovi pacificamente espletata dal L. , l’assoggettamento al potere organizzativo, direttivo e disciplinare della società. Escludeva, inoltre, che, per il tramite dei concessionari per la distribuzione dei prodotti della società medesima, si fosse realizzata un’illecita interposizione di manodopera, in difetto di allegazione e prova degli elementi idonei a dimostrare l’operato dei predetti concessionari in assenza di autonomia organizzativa e gestionale.
4. In definitiva per la Corte del gravame, anche in considerazione delle risultanze dell’interrogatorio libero del L. (sulle direttive date dagli “intermediari” e sulla remunerazione, pur data dai predetti “intermediari”, con compenso calcolato a percentuale e mai fisso), e in difetto di prova che gli intermediari agissero in nome e per conto della Montebovi, il rapporto con l’autista doveva ritenersi instaurato direttamente con il concessionario e ad esso era estranea la società.
5. Avverso tale sentenza ricorre L.F. con tre motivi. La parte intimata ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

6. Con i motivi di ricorso viene dedotta violazione di legge, artt. 1, commi 1 e 3 e 5 L. n.1369 del 1960, nel testo applicabile ratione temporis, in relazione anche all’art. 2697 c.c., per avere la Corte di merito escluso che ricorresse un’intermediazione vietata in base al rilievo che la prestazione era pagata dagli intermediari (i concessionari della distribuzione) e che il rapporto di lavoro (peraltro solo in alcuni periodi formalizzato come lavoro dipendente alle dipendenze della s.n.c. Sartor di Sartor Claudio & C. e della Cooperativa Mondial s.r.l. e svoltosi, per il resto, in nero) doveva imputarsi alle persone degli intermediari succedutisi in un arco di sedici anni. Assume il ricorrente che la Corte avrebbe omesso di applicare la presunzione di appalto illecito e di considerare le relative circostanze di fatto a fondamento della suddetta presunzione; avrebbe erroneamente posto a suo carico l’onere di provare la circostanza negativa che gli intermediari non avessero un’organizzazione autonoma e non agissero a proprio rischio; avrebbe dato rilevanza decisiva alla testimonianza dell’ultimo degli intermediari, autore del licenziamento ritorsivo (I. ); avrebbe omesso, infine, di considerare tutte le emergenze documentali che riconducevano la prestazione lavorativa alla società, e non tenuto conto dell’utilizzo di macchine ed attrezzature e locali di proprietà della Montebovi.
7. I motivi, esaminati congiuntamente per la loro connessione logica, non sono meritevoli di accoglimento.
8. In tema di interposizione illecita nelle prestazioni di lavoro, ai sensi della L. n. 1369 del 1960, art. 1, applicabile ratione temporis, l’accertamento dei presupposti per l’esistenza di un appalto vietato rientra nei compiti del giudice del merito ed è, perciò, incensurabile in cassazione se adeguatamente motivata (v., ex multis, Cass. 657/2008; Cass. 41817/2006; 2356/2004).
9. La Corte di merito ha correttamente fondato il proprio convincimento sulla compiuta valutazione delle modalità di svolgimento dell’attività del L. , accertando la totale assenza sia degli elementi tipici della subordinazione (“non è emerso l’assoggettamento del L. al potere organizzativo, direttivo e disciplinare della società”), sia dei requisiti per ritenere sussistente un’interposizione illecita di manodopera ai sensi della legge n. 1369/1960 nel testo applicabile ratione temporis.
10. In particolare, quanto alla dedotta interposizione illecita di manodopera, non è stato adeguatamente censurato il decisum della Corte di merito, fondato sul difetto di allegazione e prova degli elementi idonei a dimostrare l’assenza di autonomia organizzativa e gestionale dei concessionari rispetto alla Montebovi e che gli autisti dei quali si avvalevano per la distribuzione dei prodotti, erano normalmente diretti dalla società.
11. La parte ricorrente ha evocato, al riguardo, un’erronea ripartizione degli oneri probatori, non cogliendo tuttavia nel segno, atteso che la statuizione impugnata si è conformata a consolidati orientamenti giurisprudenziali in tema di interposizione nelle prestazioni di lavoro ed applicazione della presunzione legale assoluta di sussistenza della fattispecie vietata dalla L. n. 1369 del 1960.
12. A tanto i Giudici del gravame sono infatti pervenuti facendo corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte, secondo cui: l’appalto di mere prestazioni di lavoro, vietato ai sensi dell’art. 1 legge 23 ottobre 1960 n. 1369, costituisce una fattispecie complessa caratterizzata dalla presenza di un primo rapporto fra colui che conferisce l’incarico ed usufruisce in concreto delle prestazioni del lavoratore (appaltante, committente o interponente) e colui che riceve l’incarico e retribuisce il lavoratore (appaltatore, intermediario o interposto) e di un secondo rapporto fra l’intermediario ed il lavoratore; pertanto quest’ultimo per poter venir dichiarato dipendente del committente, ai sensi dell’ultimo comma del menzionato art. 1 legge 1369, ha l’onere di allegare e dimostrare innanzitutto l’esistenza del rapporto fra questi e l’asserito intermediario, e inoltre, alla stregua della presunzione assoluta stabilita dalla legge (impiego da parte dell’appaltatore di capitali, macchine o attrezzature fornite dall’appaltante) o in base alle normali regole di prova, che l’intermediario è un imprenditore solo apparente, restando escluso che al fine sopraindicato possa prescindersi da entrambe le menzionate allegazioni e prove, dando solo la (pur necessaria) dimostrazione che l’asserito interposto ha messo a disposizione dell’interponente le energie lavorative del lavoratore medesimo (v., ex multis, Cass. 13388/2000 e successive conformi).
13. Inoltre, la contestata valutazione delle risultanze di causa, mediata dalla censura per vizio di motivazione, non si conforma al principio di autosufficienza del ricorso, attesa l’omessa trascrizione negli elementi essenziali del contenuto dei documenti che si assumono essere stati non adeguatamente apprezzati dalla Corte di merito, non risultando in tal modo consentito alla Corte di legittimità di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione.
14. In definitiva il ricorso va rigettato.
15. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 100,00 per esborsi, oltre Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.

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