Cassazione 12

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 13 ottobre 2015, n. 20552

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18122-2009 proposto da:

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso la Signora (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 896/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 17/07/2008 R.G.N. 436/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/07/2015 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito il P.M, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI MAURIZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Con sentenza 17 luglio 2008, la Corte d’appello di Milano rigettava l’appello di (OMISSIS) avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva respinto le domande, nei confronti di (OMISSIS) e “(OMISSIS) s.n.c. di (OMISSIS) e (OMISSIS)”, di accertamento della sussistenza di un’impresa familiare nella conduzione dell’esercizio commerciale oggetto dell’attivita’, dei conseguenti diritti alla percezione di utili ed incrementi non riscossi dal 27 maggio 1998 al 26 gennaio 2004, alla liquidazione della quota di spettanza e al risarcimento dei danni per l’allontanamento dall’impresa.

A motivo della decisione, la Corte territoriale ribadiva l’inconfigurabilita’, per la natura residuale dell’istituto e la titolarita’ dell’esercizio da imprenditore societario, di un’impresa familiare nel regime di gestione dell’esercizio commerciale della s.n.c. suddetta, pure in assenza di rapporti di coniugio, ne’ di parentela o di affinita’ di (OMISSIS) con (OMISSIS), altro socio della s.n.c. con il marito (OMISSIS); neppure la medesima avendo svolto un lavoro domestico (piuttosto di cura e gestione in via esclusiva della casa, di istruzione e di educazione della figlia) qualificabile alla stregua di contributo quali-quantitativo all’accrescimento dell’impresa asseritamente familiare, anche in difetto di accordi di suddivisione dei compiti tra i coniugi in una tale prospettiva, essendo anzi la prestazione di (OMISSIS) ascrivibile ai doveri, connessi al matrimonio con (OMISSIS), di collaborazione nell’interesse della famiglia e di contribuzione ai suoi bisogni, ai sensi dell’articolo 143 c.c..

Con atto notificato il 16 luglio 2009 (OMISSIS) ricorre per cassazione unico motivo, illustrato da memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c., cui resiste (OMISSIS) con controricorso.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

Con unico motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 230 bis c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per l’erronea esclusione della configurabilita’ di un’impresa familiare nell’esercizio di un’attivita’ in forma societaria e non soltanto individuale, per la residualita’ di previsione dell’articolo 230 bis c.c. a tutela del lavoro prestato nella famiglia, ben potendo la diversa determinazione dei diritti patrimoniali dei soci e dei collaboratori familiari trovare giustificazione nel differente titolo di partecipazione all’attivita’ (con richiamo anche di precedenti di legittimita’ favorevoli in presenza di una societa’ di fatto). Premessa la necessita’ di formulazione del quesito per l’applicabilita’ al presente giudizio dell’articolo 366 bis c.p.c., ratione temporis (abrogato per le controversie nelle quali il provvedimento impugnato con ricorso per cassazione sia stato pubblicato dopo il 4 luglio 2009), peraltro inidoneo per il suo tenore astratto e inconcludente (“Puo’ ritenersi applicabile la disciplina di cui all’articolo 230 bis c.c. nel caso di esercizio d’impresa nella forma delle societa’ di persone?”), in violazione della prescrizione a pena di inammissibilita’ della norma citata, non assolvendo alla funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale, ne’ essendo calato nella fattispecie concreta, cosi’ da mettere la Corte in grado di poter comprendere dalla sua sola lettura l’errore asseritamente compiuto dal giudice di merito e la regola applicabile (Cass. 7 marzo 2012, n. 3530; Cass. 7 aprile 2009, n. 8463), il motivo e’ infondato.

Osserva questa Corte come, nell’evidente intendimento di rafforzare il vincolo familiare nello sviluppo dell’idea della famiglia come comunita’ e nell’apprestamento di una tutela minima e inderogabile a quei rapporti di comune lavoro nell’ambito degli aggregati familiari (in passato ricondotti ad una causa affectionis vel benevolentiae, o ad un contratto innominato di lavoro gratuito: Cass. 9 giugno 1983, n. 3948), in una sorta di istituto intermedio tra il rapporto di lavoro subordinato e di societa’ (senza tuttavia essere, in senso tecnico, ne’ l’uno ne’ l’altro) del tutto peculiare ed autonomo (Corte cost. 15 novembre 1993, n. 419), il legislatore abbia concepito l’impresa familiare (articolo 230 bis c.c.) come quella in cui collaborino il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, per tali intesi i familiari che prestino la loro attivita’ di lavoro nella famiglia o nell’impresa appunto familiare (articolo 230 bis c.c., commi 1 e 3).

La partecipazione dei familiari all’impresa non trasforma pero’ questa in una collettiva, conservando essa il carattere di impresa individuale, imputabile al solo imprenditore familiare e non anche ai suoi collaboratori (cosi’ solo il primo essendo individuato quale soggetto passivo dell’IRAP, siccome imposta relativa allo svolgimento di un’attivita’ autonomamente organizzata per la produzione di beni e servizi; non anche i familiari collaboratori, cui viene imputato, a determinate condizioni e proporzionalmente alla rispettive quote di partecipazione, il reddito derivante dall’impresa familiare, posto che tale imposta colpisce il valore della produzione netta dell’impresa e che la collaborazione dei partecipanti integra quel quid pluris dotato di attitudine a produrre una ricchezza ulteriore, o valore aggiunto, rispetto a quella conseguibile con il solo apporto lavorativo personale del titolare: Cass. 8 maggio 2013, n. 10777).

Ed infatti, l’impresa appartiene soltanto al suo titolare, essa creando tra i partecipanti un rapporto meramente interno, di natura obbligatoria, per la qualificazione dei loro diritti economici alla stregua di diritti di credito nei confronti del titolare medesimo: con la conseguenza che, in caso di sua morte, non e’ applicabile la disciplina dettata dall’articolo 2284 c.c., che regola lo scioglimento del rapporto societario limitatamente ad un socio, e quindi la liquidazione della quota del socio uscente di societa’ di persone; ma l’impresa familiare cessa ed i beni di cui e’ composta passano per intero nell’asse ereditario del de cuius, potendo rispetto ad essi i partecipanti all’impresa familiare vantare solo un diritto di credito commisurato ad una quota dei beni o degli utili e degli incrementi e un diritto di prelazione sull’azienda (Cass. 15 aprile 2004, n. 7223).

In particolare, i collaboratori familiari concorrono con l’imprenditore alla ripartizione degli utili in proporzione alla quantita’ e qualita’ del lavoro prestato (con specifico riferimento ai criteri di determinazione, sulla base degli utili non ripartiti al momento della sua cessazione o di quella del singolo partecipante, nonche’ dell’accrescimento, a tale data, della produttivita’ dell’impresa: Cass. 8 marzo 2011, n. 5448; Cass. 8 aprile 2015, n. 7007), tenuto conto delle spese di mantenimento, pure gravanti sul familiare che esercita l’impresa, pertanto da detrarre e restando a carico del partecipante che agisca per il conseguimento della propria quota l’onere di provare la consistenza del patrimonio familiare e l’ammontare degli utili da distribuire (Cass. 23 giugno 2008, n. 11057).

Ed e’ proprio la disciplina patrimoniale concernente la partecipazione del familiare agli utili ed ai beni acquistati con essi, nonche’ agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantita’ e qualita’ del lavoro prestato, anche al di fuori dell’impresa (e non, quindi, in proporzione alla quota di partecipazione) ad essere stata individuata come elemento di irriducibilita’ dell’impresa familiare ad una qualsiasi tipologia societaria (nel senso dell’inapplicabilita’ della disciplina prevista dall’articolo 230 bis c.c., con riferimento all’attivita’ lavorativa svolta nell’impresa commerciale gestita da una societa’ in nome collettivo di cui sia compartecipe il congiunto o l’affine del lavoratore: Cass. 6 agosto 2003, n. 11881; in senso contrario, in un’ipotesi di impresa esercitata non in forma individuale ma in societa’ di fatto con terzi: Cass. 23 settembre 2004, n. 19116). Sicche’, se e’ appropriato parlare di un diritto agli utili del socio di societa’ di persone, salvo il patto contrario (articolo 2262 c.c.), mentre solo di una mera aspettativa gode il socio di societa’ di capitali, in cui la distribuzione di utili dipende da una delibera assembleare o da una decisione dei soci (articolo 2433 c.c. e articolo 2479 c.c., comma 2, n. 1), nessun diritto esigibile puo’ essere reclamato, nemmeno dal socio, sui beni acquisiti al patrimonio sociale, e tanto meno sugli incrementi aziendali, durante societate.

Ed ancora piu’ configgente con le regole imperative del sistema societario e’ stato ritenuto il riconoscimento di diritti corporativi al familiare del socio: tale da introdurre un inedito metodo collegiale maggioritario, integrato con la presenza dei familiari dei soci, nelle decisioni concernenti l’impiego degli utili, degli incrementi e altresi’ la gestione straordinaria e gli indirizzi produttivi; e financo la cessazione dell’impresa stessa. Tale disciplina si pone, infatti, in insanabile contrasto con le relative modalita’ di assunzione all’interno di una societa’, in cui sono riservate di volta in volta agli amministratori o ai soci, in forme e secondo competenze distintamente previste (il piu’ delle volte da norme inderogabili), in funzione del tipo societario, ma univoche nell’esclusione di soggetti estranei alla compagine sociale (cosi’: Cass. s.u. 6 novembre 2014, n. 23676, secondo cui l’esercizio dell’impresa familiare e’ incompatibile con la disciplina societaria non solo per l’assenza nell’articolo 230 bis c.c. di ogni previsione in tal senso, ma soprattutto per le ragioni illustrate; e la soluzione e’ inoltre coerente con una interpretazione teleologica della norma, introdotta dalla riforma del diritto di famiglia con la Legge 19 maggio 1975, n. 151, articolo 89, norma di chiusura della disciplina dei rapporti patrimoniali, che, come si evince dall’incipit dell’articolo 230 bis c.c. “salvo sia configurabile un diverso rapporto”, prefigura l’istituto dell’impresa familiare come autonomo, di carattere speciale, ma non eccezionale, e di natura residuale rispetto ad ogni altro rapporto negoziale eventualmente configurabile).

Cosi’ ribadita l’incompatibilita’ dell’impresa familiare con la disciplina societaria (e quand’anche ipotizzabile, difettando l’allegazione e la prova dei requisiti di prestazione dalla ricorrente di un lavoro casalingo idoneo alla partecipazione ad un’impresa familiare: Cass. 16 dicembre 2005, n. 27839), neppure puo’ essere accolta la prospettazione di (OMISSIS) (a parziale correzione, sulla puntuale contestazione di (OMISSIS) a pg. 13 del suo controricorso, della propria domanda di accertamento di un’impresa familiare tra la ricorrente, (OMISSIS) e (OMISSIS) s.n.c. di (OMISSIS) e (OMISSIS), senza peraltro mantenimento del contraddittorio, gia’ dal grado d’appello, con quest’ultima) di “sussistenza dell’impresa familiare fra la medesima ricorrente ed il proprio coniuge, sig. (OMISSIS), il quale era socio di una societa’ in nome collettivo” (cosi’ a pg. 1 della memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c.).

Appare fin troppo evidente come non il socio, ma la societa’ personale sia il soggetto imprenditore (e cosi’ ancora ribadito da Cass. s.u. 6 novembre 2014, n. 23676, cit.), in quanto centro esponenziale di interessi collettivi (e quindi sovraindividuali) dotato di autonoma soggettivita’, pertanto soggetta allo statuto dell’imprenditore commerciale (articolo 2214 c.c. ss.) ed in particolare al fallimento: quello (c.d. “in estensione”, ai sensi della L.F., articolo 147) del socio di societa’ di persone giustificandosi (non gia’ per la sua qualita’ di imprenditore commerciale: Cass. 2 aprile 2012, n. 5260; ma) soltanto per la natura personale e diretta della sua responsabilita’ illimitata, anche se con carattere di sussidiarieta’ in relazione al preventivo obbligo di escussione del patrimonio sociale (Cass. s.u. 16 febbraio 2015, n. 3022, in specifico riferimento alla natura costitutiva di una garanzia per un’obbligazione non gia’ altrui, ma propria dell’atto con cui il socio illimitatamente responsabile di una societa’ in nome collettivo rilasci una garanzia ipotecaria per un debito della societa’): a prescindere dall’accertamento della sua personale insolvenza, appunto in difetto della sua autonoma qualita’ imprenditoriale (Cass. 3 marzo 2006, n. 4705; Cass. 13 maggio 2011, n. 10652).

Dalle superiori argomentazioni discende allora coerente il rigetto del ricorso, con l’affermazione del seguente principio di diritto, ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., comma 1: “L’esercizio dell’impresa familiare e’ incompatibile con la disciplina societaria, essenzialmente per la partecipazione del familiare agli utili ed ai beni acquistati con essi, nonche’ agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantita’ e qualita’ del lavoro prestato e non alla quota di partecipazione, oltre che per il riconoscimento di diritti corporativi al familiare del socio in conflitto con le regole imperative del sistema societario. Neppure esso si puo’ configurare tra due coniugi di cui uno eserciti un’attivita’ commerciale in qualita’ di socio di una societa’ di persone, difettando la sua qualita’ di imprenditore, esclusivamente propria della societa’”.

La regolazione delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, segue il regime di soccombenza.

 

P.Q.M.

 

LA CORTE

Rigetta il ricorso e condanna (OMISSIS) alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in euro 100,00 per esborsi e euro 4,000,00 per compenso professionale, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

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