Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 19 aprile 2017, n. 9869

Ai fini del licenziamento per giustificato motivo soggettivo per soppressione del posto di lavoro non è necessario che vengano soppresse tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore, bastano solo quelle svolte prevalentemente. L’attività part-time è ipotizzabile solo se le mansioni non soppresse rivestono nell’ambito dell’attività lavorativa complessiva una loro oggettiva autonomia

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 19 aprile 2017, n. 9869

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28080-2014 proposto da:

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.R.L. P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 92/2014 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 11/08/2014 R.G.N. 208/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/12/2016 dal Consigliere Dott. ESPOSITO LUCIA;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA MARCELLO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’appello di Perugia, con sentenza dell’11/8/2014, confermo’ la decisione del giudice di primo grado che aveva respinto la domanda avanzata da (OMISSIS), diretta alla declaratoria di illegittimita’ del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato al predetto il (OMISSIS) da S.r.l. (OMISSIS).

2. La sentenza impugnata riporta come di seguito i fatti di causa: il ricorrente aveva svolto dall’ottobre 2008 le funzioni di responsabile del servizio dedicato alla formazione, in qualita’ di quadro; nel novembre 2009 la societa’ aveva preso in affitto l’azienda della (OMISSIS), concessionaria della Volkswagen per l’area di (OMISSIS); cio’ aveva determinato esigenze di integrazione tra la struttura di Perugia e quella di Foligno e a tal fine la societa’ aveva stipulato un contratto di lavoro con (OMISSIS), cui aveva affidato la direzione dell’impresa; al termine del processo d’integrazione lo (OMISSIS) aveva assunto direttamente la gestione e la responsabilita’ della formazione, fino a quel momento attribuita al (OMISSIS), la cui posizione di lavoro veniva soppressa; l’azienda, quindi, aveva proposto al (OMISSIS) l’incarico di responsabile delle relazioni con i clienti presso la struttura di Foligno, con inquadramento inferiore al precedente; in assenza di risposta, interpretando il silenzio come tacito consenso al mutamento di mansioni, l’azienda aveva disposto il trasferimento del predetto a Foligno a decorrere dal 2 maggio 2011, con i compiti gia’ comunicati; il dipendente, tuttavia, aveva denunciato l’illegittimita’ del provvedimento e del trasferimento, invitando la societa’ a revocare entrambe le disposizioni; la datrice di lavoro, quindi, aveva intimato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

3. La Corte territoriale ritenne infondato il rilievo mosso dal lavoratore riguardo alla mancata dimostrazione da parte della societa’ dell’esistenza di un processo di ristrutturazione, con impossibilita’ di ravvisare la soppressione del reparto o del posto di lavoro, ma, piuttosto, il mero trasferimento di mansioni da un dipendente ad un altro. Osservo’ che il riconoscimento del giustificato motivo oggettivo, consistente nella soppressione del posto di lavoro, non era subordinato a un generale processo di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, potendo la modifica limitarsi alla soppressione della singola posizione lavorativa. Osservo’ che il giustificato motivo oggettivo era reale e non pretestuoso, poiche’ le mansioni assegnate al ricorrente erano state attratte alla competenza del direttore d’impresa, rimanendo irrilevante, poiche’ legittima, l’assegnazione ad altri dipendenti delle mansioni del prestatore licenziato. Quanto ai rilievi in ordine all’obbligo di repechage, osservo’ che (OMISSIS) aveva rifiutato l’assegnazione di mansioni di livello professionale inferiore, la cui accettazione avrebbe potuto evitare l’interruzione del rapporto. Osservo’ che il lavoratore non aveva indicato in quale altra posizione dal contenuto equivalente alla professionalita’ da lui acquisita l’azienda avrebbe potuto impiegarlo. In proposito rilevo’ che, pur gravando sul datore di lavoro l’onere di dimostrare l’impossibilita’ di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti, la prova era da ritenere raggiunta nella specie, anche in considerazione del comportamento tenuto dalle parti ex articolo 116 c.p.c., poiche’ il ricorrente si era limitato a un’affermazione generica dell’esistenza di altri e diversi compiti che egli avrebbe potuto utilmente svolgere.

3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il (OMISSIS) con tre motivi. La societa’ resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e/o errata applicazione della L. n. 604 del 1966, articoli 3 e 5, in relazione all’articolo 2697 c.c. e articolo 360 c.p.c., n. 3. Osserva che l’iter argomentativo della Corte e’ errato e conduce a concludere che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo equivale a tutti gli effetti a un recesso ad nutum, dovendosi ritenere esclusa ogni forma di sindacato da parte dell’Autorita’ giudiziaria sulla legittimita’ del recesso. Rileva che e’ richiesto un accertamento circa l’effettivita’ delle ragioni poste dal datore di lavoro a giustificazione della decisione di modifica delle mansioni, l’esistenza del rapporto di riferibilita’ causale dell’individuazione del posto da sopprimere rispetto al riassetto organizzativo, l’inesistenza di soluzioni alternative al licenziamento. Osserva che la circostanza che nell’anno 2001 parte datoriale aveva ritenuto di dover attrarre i compiti della formazione nelle mansioni del direttore (OMISSIS), a conclusione di una non meglio precisata riorganizzazione derivata dall’acquisizione della filiale di Foligno, peraltro intervenuta nel 2009, denotava la contraddittorieta’ e l’apparenza della motivazione stessa. Rileva che sulla reale sussistenza del motivo addotto deve svolgersi l’indagine da parte dell’Autorita’ giudiziaria per accertarne l’effettivita’ e non pretestuosita’. Evidenzia che l’iniziativa del demansionamento era stata accompagnata anche dal trasferimento, misura afflittiva perche’ Foligno e’ ubicato a distanza di 50 km dall’originaria sede, cosi’ rivelandosi la strumentalita’ dell’intera operazione in funzione del licenziamento.

1.2. Il motivo e’ privo di fondamento. Questa Corte ha avuto modo di affermare in plurime occasioni che il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, la L. 15 luglio 1996, n. 604, ex articolo 3, non richiede una ristrutturazione aziendale di ampia portata, essendo sufficiente che l’azienda proceda alla soppressione del posto o del reparto cui e’ addetto il singolo lavoratore (per tutte Cass. Sez. L, Sentenza n. 19616 del 26/09/2011, Rv. 619102 01); cio’ perche’, ad esempio, e’ intervenuta la soppressione della funzione cui il licenziato era addetto, o la cd. esternalizzazione della sua attivita’ a terzi, o la ripartizione delle mansioni di questi tra piu’ dipendenti gia’ in forze, o l’innovazione tecnologica che rende superfluo l’apporto del lavoratore, con l’unico limite, in ossequio all’insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte (Cass. SS.UU. n. 3353 del 1994; conf. Cass. n. 3899 del 2001; da ultimo Cass. n. 13516 del 2016) del caso in cui avvenga una mera sostituzione del dipendente licenziato con altro lavoratore assunto a minor costo, perche’ retribuito meno per lo svolgimento di identiche mansioni. E’ stato affermato, altresi’, (Cass. Sez. L, Sentenza n. 19185 del 28/09/2016, Rv. 641379 – 01) che “il giustificato motivo oggettivo di licenziamento, della L. n. 604 del 1966, ex articolo 3, e’ ravvisabile anche soltanto in una diversa ripartizione di determinate mansioni fra il personale in servizio, attuata a fini di una piu’ economica ed efficiente gestione aziendale, nel senso che certe mansioni possono essere suddivise fra piu’ lavoratori, ognuno dei quali se le vedra’ aggiungere a quelle gia’ espletate, con il risultato finale di far emergere come in esubero la posizione lavorativa di quel dipendente che vi era addetto in modo esclusivo o prevalente”. La descritta situazione e’ ravvisabile in concreto, poiche’ dall’accertamento in fatto compiuto dai giudici del merito, non censurato sotto il profilo del vizio motivazionale, si evince che la societa’ ha proceduto ad attrarre alla competenza del direttore dell’impresa le mansioni gia’ spettanti al lavoratore licenziato, nell’ambito di un riassetto organizzativo attuato in funzione di una piu’ economica gestione. Quanto all’idoneita’ delle ragioni sottese al licenziamento a giustificarlo, il collegio aderisce al piu’ recente orientamento espresso da questa Corte di legittimita’ (Cass. Sez. L -, Sentenza n. 25201 del 07/12/2016, Rv. 642226 – 01), secondo il quale la decisione in ordine al riassetto organizzativo e alle sue modalita’ e’ rimessa alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa entrare nel merito della scelta dei criteri di gestione dell’impresa, costituente espressione della liberta’ di iniziativa economica tutelata dall’articolo 41 Cost., con la conseguenza che non e’ sindacabile nei suoi profili di congruita’ ed opportunita’ la decisione imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente licenziato, sempre che risulti l’effettivita’ e la non pretestuosita’ del riassetto organizzativo operato. Cio’ e’ ancor piu’ evidente (cfr. sent. da ultimo citata) in regime di operativita’ della L. n. 183 del 2010, articolo 30, comma 1, il quale prevede che, in tutti i casi nei quali le disposizioni di legge nella materie del lavoro privato e pubblico “contengano clausole generali, ivi comprese le norme in tema di… recesso, il controllo giudiziale e’ limitato esclusivamente, in conformita’ ai principi generali dell’ordinamento, all’accertamento del presupposto di legittimita’ e non puo’ essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro…”. Una volta accertata, pertanto, l’esistenza di una ragione organizzativa o produttiva che riconduce la decisione datoriale alla giustificazione che la legge postula per l’esercizio del potere, non essendo consentita al giudice la facolta’ di effettuare un giudizio comparativo tra piu’ possibili soluzioni, selezionando quella che appare piu’ confacente sotto il profilo organizzativo o produttivo e che connota la discrezionalita’ propria delle opzioni imprenditoriali, nessuna violazione della disciplina in materia di licenziamenti e’ ravvisabile.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione o errata applicazione della L. n. 604 del 1966, articolo 3 e articolo 360 c.p.c., n. 3. Rileva che risultavano soppresse solo una parte delle mansioni in precedenza attribuite, poiche’ permaneva in capo al lavoratore il ruolo, previsto dal decreto Decreto Legislativo n. 626 del 1994, di garante della sicurezza del personale, con una serie di compiti e responsabilita’ previste dalla legge, incarico da svolgersi nell’interesse dell’imprenditore, cosi’ come le mansioni attinenti all’ecologia. Da cio’ consegue che, prima di proporre il demansionamento, sarebbe dovuto essere proposto al lavoratore il part time in relazione all’attivita’ come residuata.

2.2. Anche la seconda censura e’ infondata. Questa Corte di legittimita’ si e’ gia’ espressa (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 11402 del 06/07/2012, Rv. 623171 – 01) nel senso che ai fini della configurabilita’ della soppressione del posto di lavoro integrante giustificato motivo oggettivo di licenziamento non e’ necessario che vengano soppresse tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato, ben potendo le stesse essere quelle prevalentemente esercitate in precedenza e quindi tali da connotare la posizione lavorativa del prestatore di lavoro, potendo ravvisarsi la possibilita’ di un utilizzo parziale del lavoratore nella medesima posizione lavorativa, se del caso ridotta con l’adozione del part – time, soltanto ove le mansioni diverse da quelle soppresse rivestano, nell’ambito del complesso dell’attivita’ lavorativa svolta, una loro oggettiva autonomia. In conformita’ all’esposto orientamento la Corte territoriale, con apprezzamento in fatto insindacabile in questa sede e incensurato sotto il profilo del vizio di motivazione, ha dato conto della marginalita’ delle funzioni residuate in capo al lavoratore, apprezzandole come di per se’ insufficienti a consentire la permanenza dello stesso in azienda, sia pure in regime di part time.

3. Con l’ultimo motivo il ricorrente deduce violazione e/o errata applicazione della L. n. 4 del 1996, articolo 3, in relazione all’articolo 2697 c.c. e articolo 360 c.p.c., n. 3. Rileva che la parte datoriale non ha provato il suo assunto circa l’inesistenza in azienda di posizioni equivalenti residue e che e’ stata rigettata la richiesta del lavoratore di acquisire il libro unico del lavoro che avrebbe consentito una verifica al riguardo. Osserva che, trattandosi di impresa di dimensioni consistenti e possedendo il datore di lavoro tutti i dati aziendali, al contrario del lavoratore, la posizione di quest’ultimo quanto alla prova era ben piu’ onerosa.

1. La doglianza e’ fondata. Il collegio, invero, aderisce all’orientamento (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 5592 del 22/03/2016, Rv. 639305 – 01), secondo il quale in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, spetta al datore di lavoro l’allegazione e la prova dell’impossibilita’ di “repechage” del dipendente licenziato, in quanto requisito di legittimita’ del recesso datoriale, senza che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili, talche’ spetta al datore di lavoro, il quale puo’ opportunamente fruire anche delle opportunita’ offertegli dalla vicinanza della prova, essendo lo stesso il detentore delle scritture aziendali, dimostrare la mancanza di possibilita’ di reimpiego del lavoratore in posizioni dal contenuto equivalente a quella soppressa in termini di professionalita’ acquisita. In attuazione di tale principio non puo’ essere ritenuta sufficiente di per se’ sola, ai fini dell’integrale adempimento degli obblighi di repechage, la proposta di assegnazione del lavoratore a mansioni di livello professionale inferiore.

4. Per le ragioni esposte, in accoglimento della terza doglianza, il ricorso va accolto. Di conseguenza la sentenza va cassata, con rinvio al giudice del merito, il quale si atterra’ ai principi enunciati e provvedera’, altresi’, sulle spese relative al giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo e il secondo, accoglie il terzo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di composizione.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *