Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 19 dicembre 2017, n. 30425. La prescrizione di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3, secondo la quale il ricorso per cassazione deve contenere a pena d’inammissibilita’ l’esposizione sommaria dei fatti di causa

La prescrizione di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3, secondo la quale il ricorso per cassazione deve contenere a pena d’inammissibilita’ l’esposizione sommaria dei fatti di causa non puo’ ritenersi osservata quando il ricorrente non riproduca alcuna narrativa della vicenda processuale, ne’ accenni all’oggetto della pretesa, limitandosi ad allegare mediante “spillatura” o assemblaggio, l’intero ricorso di primo grado ed il testo integrale di tutti gli atti successivi, rendendo particolarmente indaginosa l’individuazione della materia del contendere e contravvenendo allo scopo della disposizione, preordinata ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura

Sentenza 19 dicembre 2017, n. 30425
Data udienza 12 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere

Dott. TRIA Lucia – Consigliere

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 19865-2016 proposto da:
(OMISSIS), domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI ALIFE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 4630/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 05/07/2016 R.G.N. 2543/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/09/2017 dal Consigliere Dott. ALFONSINA DE FELICE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI RENATO che ha concluso per inammissibilita’ del ricorso, in subordine rigetto;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza in data 5/07/2016, in riforma della decisione del Tribunale di S. Maria Capua Vetere n.2459/2015, ha dichiarato legittimo il licenziamento disciplinare inflitto dal Comune di Alife (Ce) nei confronti di (OMISSIS), responsabile dell’Ufficio Finanziario dello stesso Comune, per la sistematica attivita’ di appropriazione di somme di denaro, da parte di questi, per una cifra superiore ai 300.000 Euro.
La sentenza d’Appello ha accertato l’esistenza in capo all’Ente del potere di riaprire un procedimento disciplinare gia’ in essere, sospeso in attesa della pronuncia in sede penale, al verificarsi di nuovi comprovati fatti. La Corte ha ritenuto che qualora emergano nuovi elementi, l’Amministrazione ben puo’ portare a termine l’azione disciplinare senza dover attendere la completa definizione del processo penale, stante la completa autonomia dei due giudizi affermata dalla L. n. 165 del 2001, cosi’ come modificata dal Decreto Legislativo n. 150 del 2009, che ha introdotto l’articolo 55 ter, rubricato: “Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale”. Ha rilevato la Corte territoriale, che la norma pone in capo all’amministrazione, nei casi di maggiore gravita’ di cui all’articolo 55 bis, comma 1, due possibilita’: proseguire autonomamente l’azione disciplinare a prescindere dall’esito di quella penale, o sospendere il suo giudizio in attesa dell’esito del giudizio penale. La decisione da’ per acquisito, dunque, in una con la pronuncia del giudice di prime cure, che quella controversa (17/2/2012), non sia una nuova contestazione rispetto all’originaria (14/10/2010), bensi’ una riattivazione della prima, per il sopraggiungere di nuovi elementi di prova, sufficienti a motivare l’irrogazione della sanzione piu’ grave del licenziamento. La conclusione del procedimento si giustifica per la perdurante esigenza del Comune di Alife di porre fine a un rapporto di lavoro il cui nesso fiduciario era venuto definitivamente meno per i rilevanti danni che il (OMISSIS) aveva causato negli anni. La motivazione della Corte d’Appello regge pertanto sulla valorizzazione del carattere autonomo dei due procedimenti – penale e disciplinare – introdotto con l’articolo 55 ter, citato.
Avverso tale decisione interpone ricorso in Cassazione (OMISSIS) con tre censure, cui resiste con tempestivo controricorso il Comune di Alife, che propone altresi’ ricorso incidentale condizionato.

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