Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 21 dicembre 2017, n. 30714. Il requisito della continuita’ nell’esercizio della professione non puo’ essere contestato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense per i periodi anteriori a quinquennio precedente

Il requisito della continuita’ nell’esercizio della professione non puo’ essere contestato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense per i periodi anteriori a quinquennio precedente la suddetta domanda quando non sia stata esercitata la facolta’ di revisione prevista dalla L. n. 319 del 1975, articolo 3, come modificato dalla L. n. 576 del 1980, articolo 22, postuli che l’interessato abbia adempiuto correttamente agli obblighi di comunicazione previsti dalla detta L. n. 576 del 1980, articoli 17 e 23.

Sentenza 21 dicembre 2017, n. 30714
Data udienza 4 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 27601/2012 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
CASSA NAZIONALE PREVIDENZA ASSISTENZA FORENSE, C. F. (OMISSIS);
– intimata –
nonche’ da:
CASSA NAZIONALE PREVIDENZA ASSISTENZA FORENSE C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale notarile in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS) (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 7212/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 05/12/2011 r.g.n. 6096/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/10/2017 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e assorbimento dell’incidentale;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
L’avv. (OMISSIS) ha proposto ricorso al Tribunale del lavoro di Roma al fine di ottenere l’affermazione del proprio diritto alla liquidazione della pensione di vecchiaia con la inclusione anche degli anni compresi tra il 1985 ed il 1990 e tra il 1992 ed il 1996 che la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense aveva escluso ai fini del calcolo della pensione medesima, ai sensi della L. n. 576 del 1980, articolo 3, per mancanza del requisito della continuita’ nell’esercizio della professione.
Il Tribunale ha accolto la domanda. La Corte di appello di Roma, con sentenza depositata il 5 dicembre 2011, accogliendo l’appello della Cassa ha dichiarato:
che il limite del quinquennio fissato dalla legge per l’accertamento del requisito della continuita’, nel caso di esercizio della facolta’ di revisione, e’ condizionato al corretto adempimento da parte dell’iscritto degli obblighi di comunicazione previsti dalla L. n. 576 del 1980, articoli 17 e 23, come indicato anche dalla giurisprudenza di legittimita’; che non era condivisibile quanto affermato dal primo Giudice secondo cui i poteri della Cassa dovevano essere limitati al quinquennio anteriore alla proposizione della domanda di pensione, posto che o stesso Tribunale aveva dato atto che il ricorrente non aveva prodotto tempestivamente la documentazione utile a tal fine e pertanto legittimamente la Cassa aveva dichiarato l’inefficacia a fini pensionistici dell’iscrizione del ricorrente per gli anni sopra indicati.
Per la cassazione di tale sentenza l’avv. (OMISSIS) propone ricorso affidato ad un motivo. La Cassa resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato fondato su due motivi. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente principale denuncia violazione della L. n. 379 del 1975, articolo 3, come modificato dalla L. n. 576 del 1980, articolo 22. In particolare, la censura si riferisce alla interpretazione delle citate norme secondo cui sarebbe consentito alla Cassa l’accertamento della continuita’ nell’esercizio della professione forense oltre i limite del quinquennio precedente la domanda di pensione anche nell’ipotesi in cui l’interessato abbia ottemperato all’obbligo di trasmissione alla Cassa dei dati reddituali relativi agli anni 1985-1996 il 12 settembre 1997 ed in un unico contesto.
2. I ricorso incidentale condizionato propone un primo motivo relativo alla violazione dei medesimi articoli di legge oggetto del ricorso principale, in relazione alla circostanza che – ad avviso della contro ricorrente – la stessa Cassa avrebbe solo la facolta’ e non l’obbligo di procedere alle verifiche intermedie ed un secondo motivo secondo i quale, in ogni caso, la Corte territoriale non avrebbe esaminato il profilo della idoneita’ degli atti posti in essere dall’avvocato (OMISSIS) al fine di integrare il riconoscimento del diritto della Cassa ai sensi dell’articolo 2966 c.c..
3. Il ricorso principale e’ privo di fondamento.

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