Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 21 novembre 2017, n. 27669. A fronte di una domanda del lavoratore che chieda al datore il risarcimento dei danni connessi all’espletamento dell’attivita’ lavorativa

A fronte di una domanda del lavoratore che chieda al datore il risarcimento dei danni connessi all’espletamento dell’attivita’ lavorativa, il giudice adito, una volta accertato l’inadempimento, innanzitutto dovra’ verificare se, in relazione all’evento lesivo, ricorrano le condizioni soggettive e oggettive per la tutela obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali stabilite dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965.
In tal caso potra’ procedere alla verifica di applicabilita’ dell’articolo 10 decreto citato nell’intero del suo articolato meccanismo, anche ex officio ed indipendentemente da una richiesta di parte in quanto si tratta dell’applicazione di norme di legge al cui rispetto il giudice e’ tenuto

Sentenza 21 novembre 2017, n. 27669
Data udienza 5 luglio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 20080-2012 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 160/2012 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 07/04/2012 R.G.N. 36/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/07/2017 dal Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale Avvocato (OMISSIS).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Brescia con sentenza n. 160 in data 29 marzo 7 aprile 2012 rigettava il gravame interposto da (OMISSIS) S.p.A. contro (OMISSIS), avverso la pronuncia del giudice del lavoro di Mantova in data 11 ottobre 2011, che aveva accolto la domanda dello stesso (OMISSIS), volta ad ottenere il risarcimento del danno differenziale non patrimoniale derivato dall’infortunio sul lavoro avvenuto il (OMISSIS), per cui la societa’ convenuta era stata condannata al pagamento della somma di Euro 40.820,81.
Ad avviso della Corte distrettuale, era infondata l’eccezione relativa alla escussione del teste (OMISSIS), siccome validamente disposta dal giudice di primo grado ai sensi dell’articolo 421 c.p.c., in relazione a quanto indicato dal testimone (OMISSIS), dopo che il procuratore costituito dell’attore ne aveva fornito il nominativo (il (OMISSIS) peraltro aveva dichiarato che il lavoratore infortunatosi era scivolato cadendo di schiena verso la protezione che non aveva retto, per cui era caduto a terra ed aveva potuto constatare che il paletto di protezione che aveva ceduto era marcio).
Nel caso di specie, secondo la Corte territoriale, sussisteva la responsabilita’, di natura contrattuale ex articolo 2087 c.c., di parte datoriale in ordine al sinistro verificatosi, per cui non era stata fornita prova liberatoria dalla societa’, ai sensi dell’articolo 1218 dello stesso codice. La generale situazione di pericolo e di rischio risultava oggetto di rilievi da parte del Servizio di prevenzione della Asl di (OMISSIS), che aveva censurato l’amovibilita’ del parapetto e comunque la lassita’ di una difesa costituita da funi metalliche rivestite di plastica, unita alla circostanza dello scarso spazio a disposizione di colui che si trovava ad operare su di un piano di calpestio del tutto irregolare e con la porzione centrale aperta verso il vuoto. A prescindere dalle misure strutturali per ovviare a questa situazione, che competevano al costruttore del mezzo, non vi era dubbio che una cosi’ palese situazione di rischio dovesse essere oggetto di intervento da parte del datore di lavoro, che avrebbe dovuto dotare il mezzo quantomeno di ripari piu’ idonei.
Riguardo, poi, alla quantificazione del danno, secondo la Corte di Appello, la contestata duplicazione del risarcimento in gran parte era dipesa da un inciso poco chiaro della sentenza appellata. In realta’, confrontando i dati della tabella a punti nella specie applicata, emergeva chiaramente che la somma di 60.522,00 Euro corrispondeva al solo valore di complessivo punteggio, sul quale andava applicata la maggiorazione personalizzata, che era stata contenuta nella misura del 20%, sicche’ il danno biologico permanente era stimabile in ragione di complessivi 72.956,40 Euro, cui andava aggiunto l’importo di 6330,00 Euro per invalidita’ temporanea, dato non contestato. Dal suddetto totale andava, quindi, detratto l’indennizzo percepito dall’INAIL per danno biologico, sicche’ era del tutto corretta la quantificazione del danno non patrimoniale differenziale in ragione di Euro 40.820,81. In proposito non potevano invece computarsi le somme liquidate dall’INAIL per prestazioni attinenti al ristoro del danno patrimoniale, essendo d’altro canto irrilevante la possibilita’ che sommando il danno non patrimoniale, liquidato dall’Istituto e dal giudice, e la rivalsa dell’Inail, per quanto corrisposto al lavoratore come danno patrimoniale, parte datoriale possa trovarsi esposta per un ammontare superiore a quello previsto per la liquidazione interamente privatistica del danno, senza che questo meccanismo sia motivo di alcuna censura, attenendo ad una scelta del legislatore e che dipendeva dal particolare disvalore sociale per il colpevole del danno subito dal lavoratore nello svolgimento delle sue prestazioni.

[…segue pagina successiva]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *