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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Sentenza 22 marzo 2013, n. 7318

Svolgimento del processo

Con sentenza dell’8 ottobre 2003, il Tribunale di Livorno dichiarava la illegittimità delle sanzioni disciplinari irrogate a C. F. e L.G. dal datore di lavoro (Trenitalia s.p.a.) il 3 maggio 2000.

Ai due dipendenti era stata irrogata una sanzione conservativa (sospensione dal servizio e dalla retribuzione per sette giorni) in ragione del rifiuto opposto a procedere all’avvio del treno sulla tratta (OMISSIS), causando un disservizio per i passeggeri a causa del ritardo nella partenza. I due dipendenti, in distinte occasioni, avevano opposto la mancanza della cassetta di pronto soccorso in dotazione ai macchinisti. Ricevuto l’ordine scritto i due si erano ancora rifiutati, ritenendo che l’ordine fosse illegittimo e che eseguirlo costituisse un reato per la violazione della normativa anti infortunistica.

Il Tribunale aderiva alla tesi prospettata, accogliendo le domande.

Avverso la sentenza interponeva appello il datore di lavoro, censurandola nella parte in cui aveva erroneamente ritenuto che i macchinisti non potessero procedere all’avvio del treno senza la cassetta di pronto soccorso, esistendo peraltro disposizioni interne per le quali la mancanza del presidio poteva essere ovviata con la sosta in stazione quando, come nella specie, si fosse trattato di percorsi per i quali erano previste numerose fermate. Insisteva comunque che l’obbligo del presidio riguardava solo gli impianti fissi.

Si costituivano i ricorrenti resistendo al gravame.

Con sentenza depositata il 13 dicembre 2006, la Corte d’appello di Firenze accoglieva il gravame e dichiarava la legittimità delle sanzioni disciplinari inflitte ai dipendenti.

Questi ultimi propongono ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, poi illustrati con memoria.

Resiste la società con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano una contraddittoria, insufficiente ed omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonchè violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.P.R. n. 303 del 1956, artt. 1 e 27; del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 15 e del D.M. n. 388 del 2003, art. 2, per avere erroneamente ritenuto, a fronte dell’obbligazione facente carico alle Ferrovie dello Stato (ora Trenitalia s.p.a.), di predisposizione all’interno del locomotore, quale sede di lavoro del personale di macchina, di presidi sanitari, di ammettere la predetta società a dotazione sanitarie alternative a quelle legislativamente previste.

Lamentano che in materia di presidi sanitari sul posto di lavoro a tutela dei lavoratori, la disciplina speciale, di cui al D.P.R. n. 303 del 1956, rubricata “Norme generali per l’igiene del lavoro”, riguardante l’igiene e la sicurezza sul luogo di lavoro, aveva introdotto – in apposito Cap. 3^), intitolato “servizi sanitari” – la speciale normativa da osservare in materia di pronto soccorso aziendale.

Evidenziano che in tutti i casi di non ottemperanza a tali disposizioni, il datore di lavoro inadempiente è punito con l’arresto o con l’ammenda. Il motivo prosegue con l’indicazione delle successive norme di legge (L. n. 626 1994) e regolamentari (circolari aziendali), disciplinanti la materia, da cui emergeva che la società non poteva nella specie imporre agli odierni ricorrenti di avviare il treno sulla tratta (OMISSIS).

2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonchè la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.P.R. n. 303 del 1956, artt. 1 e 27; del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 15 e del D.M. n. 388 del 2003, art. 2; artt. 112 e 116 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto, in difetto di prova sul punto, la sussistenza di presidi sanitari alternativi a quelli in dotazione del capotreno, ovvero la sussistenza dei detti presidi in dotazione nelle stazioni di fermata dei treni lungo le tratte assegnate ai lavoratori sanzionati.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonchè la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli artt. 1362 e segg. c.c., in relazione all’art. 94 del c.c.n.l. 1996-1998, nonchè del D.P.R. n. 303 del 1956 e del D.Lgs. n. 626 del 1994, per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto legittime le sanzioni disciplinari inflitte ai lavoratori, in quanto la partenza del convoglio in assenza del presidio sanitario non avrebbe, secondo i giudici di appello, costituito condotta penalmente illecita.

4. I motivi, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.

E’ infatti pacifico tra le parti che, ai sensi dell’art. 94 del c.c.n.l. di categoria, il dipendente non possa esimersi dal rispettare l’ordine scritto impartitogli dall’azienda, a meno che esso non configuri un reato. A prescindere pertanto dall’interpretazione delle norme citate in materia di presidi sanitari sul luogo di lavoro, e nel comparto ferroviario in particolare, è sufficiente rilevare che i dipendenti si rifiutarono di eseguire l’ordine scritto, senza che questo configurasse da parte dei dipendenti alcun reato. Ed invero quest’ultimo poteva configurarsi solo in capo del datore di lavoro o dei dirigenti preposti, come previsto dal D.P.R. n. 303 del 1956, art. 58, e non già del dipendente.

Ed invero la prevista punibilità del datore di lavoro per la mancata osservanza delle disposizioni in materia del presidio di pronto soccorso, non rende penalmente illecita la conduzione del treno da parte dei lavoratori, non configurandosi pertanto nella specie l’ipotesi di legittimo rifiuto di adempiere ad un ordine illegittimo configurante reato per colui che lo esegue di cui all’art. 94, lett. g) del c.c.n.l. (come esposto dagli stessi ricorrenti a pag. 31 del ricorso).

Deve semmai notarsi che questa Corte ha in materia affermato che vi è un obbligo del lavoratore di segnalare al datore di lavoro, al dirigente o ai preposti le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di protezione predisposti o forniti dal datore di lavoro, ai sensi del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 5, lett. c), (che deve essere sempre osservato dai lavoratori, anche quando essi abbiano la certezza che le menzionate deficienze siano già note ai suddetti soggetti, risolvendosi l’omessa segnalazione in una colpevole inerzia, la quale – pur non interrompendo il nesso di causalità tra il comportamento omissivo dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti e gli eventi dannosi subiti dai lavoratori – può concretarsi in un concorso di questi ultimi nella produzione dei medesimi eventi (Cass. n. 4493 del 21/04/1995).

Nella specie tale obbligo di segnalazione è risultato ampiamente adempiuto dai ricorrenti, tanto da rifiutarsi infine di far partire il treno, sicchè, anche sotto tale profilo, la censura risulta infondata.

5. Il ricorso deve pertanto rigettarsi.

Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 40,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 31 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2013

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