cassazione 8

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 24 agosto 2015, n. 17114

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere

Dott. GHINOY Paola – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20233/2013 proposto da:

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA FORENSE C.F. (OMISSIS);

– intimata –

nonche’ da:

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA FORENSE C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 185/2013 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 26/03/2013 r.g.n. 914/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/03/2015 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, inammissibilita’ in subordine rigetto ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- La sentenza attualmente impugnata, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, avverso la sentenza del Tribunale di Vasto n. 176/2012: 1) dichiara l’incompatibilita’ con l’iscrizione alla suddetta Cassa della qualita’ di socio della (OMISSIS) s.n.c., rivestita dall’avvocato (OMISSIS) nel periodo compreso tra il 1972 e il momento dello scioglimento di detta societa’ (17 giugno 2006); 2) per l’effetto conferma l’annullamento di tale iscrizione solo per il suindicato periodo; 3) dispone, pertanto, la restituzione al (OMISSIS) dei contributi versati nel periodo medesimo, oltre agli interessi legali.

La Corte d’appello dell’Aquila, per quel che qui interessa, precisa che:

a) sulla base del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento va disatteso l’assunto del primo giudice secondo cui l’incompatibilita’ in contestazione sarebbe da escludere perche’ nell’ambito della societa’ di famiglia l’avvocato (OMISSIS) non ha mai rivestito cariche comportanti dei poteri di gestione e di amministrazione, avendo solo la qualita’ di socio, ritenuta compatibile con l’esercizio della professione forense e l’iscrizione al relativo albo;

b) infatti, la ratio della normativa e’ quella di evitare possibili condizionamenti all’esercizio indipendente della professione forense, garantendone, con chiarezza, l’autonomia, il prestigio e l’efficienza, senza possibilita’ di operare distinzioni difficilmente gestibili e verificabili da parte della Cassa Forense;

c) va, pertanto, privilegiata una interpretazione formale della normativa in oggetto, il che comporta la dichiarazione dell’incompatibilita’ nei termini suindicati.

2- Il ricorso dell’avvocato (OMISSIS) domanda la cassazione della sentenza per due motivi; resiste, con controricorso, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, che propone, a sua volta, ricorso incidentale, per un motivo.

Entrambe le parti depositano anche memorie ex articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente i due ricorsi vanno riuniti, perche’ proposti avverso la medesima sentenza.

1 – Sintesi dei motivi del ricorso principale.

1.- Il ricorso e’ articolato in due motivi.

1.1 – Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, articolo 38 (recte: articolo 3).

Si sostiene l’erroneita’ della statuizione della Corte d’appello consistente dell’aver ritenuto che, nella specie, fosse configurabile un’ipotesi di attivita’ incompatibile con l’esercizio della professione forense, in quanto la societa’ in nome collettivo di famiglia di cui l’avvocato (OMISSIS) era socio non era operativa e comunque il ricorrente non aveva mai esercitato competenze gestionali o assunto cariche sociali nella societa’ stessa.

1.2.- Con il secondo motivo si denunciano: a) violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., nonche’ del principio di buona fede e affidamento, della Legge n. 241 del 1990, articoli 1 e 2, e dell’articolo 1362 c.c.; b) omessa pronuncia.

Si rileva che la Corte aquilana avrebbe omesso di considerare le questioni, ritualmente riproposte, riguardanti, in particolare la violazione dei principi di buona fede, correttezza e affidamento da parte della Cassa Forense, derivante dall’avere per lunghi anni omesso di adottare alcun provvedimento, nonostante la conoscenza, a partire dal 1987, della presenza di redditi del (OMISSIS) provenienti dalla societa’, grazie alle comunicazioni annuali regolarmente effettuate dall’interessato.

Tale violazioni darebbero luogo alla illegittimita’ del provvedimento di cancellazione dalla Cassa di cui si discute.

2 – Sintesi del ricorso incidentale.

2.- Con il motivo di ricorso incidentale si deduce, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione di numerose norme di legge, in ordine alla statuizione della Corte aquilana di condanna della Cassa al “rimborso dei contributi versati”, oltre agli interessi legali, in quanto comprensiva anche del contributo integrativo, che invece e’ dovuto da tutti gli iscritti all’Albo indipendentemente dalla iscrizione alla Cassa e, quindi, non e’ rimborsabile, in considerazione della sua finalita’ solidaristica.

3 – Esame del ricorso principale.

3.- I motivi del ricorso principale – da esaminare congiuntamente data la loro intima connessione – non sono da accogliere.

4.- Va, infatti, osservato che per la disciplina di cui al R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito dalla Legge 22 gennaio 1934, n. 36 – applicabile nella specie, ratione temporis – in assenza di una specifica norma di contenuto contrario l’assunzione, da parte di un avvocato, della qualita’ di socio nell’ambito di una societa’ di persone, quale quella di cui si tratta, deve ritenersi dare luogo ad una situazione di incompatibilita’, a prescindere dalla mancata assunzione di cariche comportanti dei poteri di gestione e di amministrazione della societa’ medesima, censurabile con la sola adozione del provvedimento amministrativo, non sanzionatorio, della cancellazione dall’albo, diversamente da quel che accade per le societa’ di capitali, secondo quanto costantemente affermato da questa Corte (vedi, per tutte: Cass. SU 5 gennaio 2007 n. 37; Cass. SU 24 marzo 1977, n. 1143; Cass. SU 28 febbraio 2011, n. 4773).

Mentre la corretta comunicazione, da parte dell’interessato alla Cassa forense, della presenza di redditi provenienti dalla societa’ stessa assume rilievo al fine di escludere eventuali illeciti disciplinari derivanti dalla fraudolentemente celata o negata dal professionista sussistenza della suindicata situazione di incompatibilita’ (vedi: Cass. SU 26 giugno 2003, n. 10162).

5.- Con la Legge 31 dicembre 2012, n. 247, articolo 18, (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense) la disciplina delle incompatibilita’ della professione di avvocato e’ stata modificata, stabilendosi, fra l’altro che tale professione e’ incompatibile:

“con la qualita’ di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di societa’ di persone, aventi quale finalita’ l’esercizio di attivita’ di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonche’ con la qualita’ di amministratore unico o consigliere delegato di societa’ di capitali, anche in forma cooperativa, nonche’ con la qualita’ di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L’incompatibilita’ non sussiste se l’oggetto della attivita’ della societa’ e’ limitato esclusivamente all’amministrazione di beni, personali o familiari, nonche’ per gli enti e consorzi pubblici e per le societa’ a capitale interamente pubblico”.

Tale disciplina, peraltro, e’ entrata in vigore il 2 febbraio 2013 (con le limitazioni indicate dall’articolo 65 della legge stessa) e, quindi, e’ inapplicabile alla presente fattispecie.

6.- La Corte d’appello dell’Aquila, nella sentenza attualmente impugnata, ha fatto corretta applicazione dei suindicati principi, con congrua e logica motivazione, sicche’ la sentenza va esente dalle censure formulate nel ricorso principale.

4 – Esame dei ricorso incidentale.

7.- Il motivo del ricorso incidentale e’ inammissibile.

Infatti, poiche’ nella sentenza impugnata non vi e’ alcun riferimento alla problematica in esso sviluppata (relativa alla rimborsabilita’ o meno del contributo integrativo) e, come ha rilevato anche il ricorrente principale in memoria, di tale questione non si e’ mai discusso nei gradi di merito del giudizio – in assenza di allegazioni al riguardo, effettuate in conformita’ con il principio di specificita’ dei motivi di ricorso per cassazione e volte a dimostrare che tale problematica era gia’ compresa nel thema decidendum del giudizio di merito – esso, per come e’ formulato, si pone in contrasto con il consolidato principio secondo cui nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarita’ formale del processo ed alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio o, nell’ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti (vedi, per tutte: Cass. 16 aprile 2014, n. 2190; Cass. 26 marzo 2012, n. 4787; Cass. 30 marzo 2000, n. 3881; Cass. 9 maggio 2000, n. 5845; Cass. 5 giugno 2003, n. 8993; Cass. 21 novembre 1995, n. 12020).

5 – Conclusioni.

8.- In sintesi, entrambi i ricorsi devono essere respinti. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese processuali di questo giudizio di cassazione, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla Legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla Legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, si da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale e il ricorso incidentale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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