Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 24 gennaio 2017, n. 1746

In tema di licenziamento disciplinare

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 24 gennaio 2017, n. 1746

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12280-2015 proposto da:

(OMISSIS), domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 12/03/2015 R.G.N. 594/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO RITA che ha concluso per l’inammissibilita’, in subordine rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in appello del 30.4.2014 l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli chiedeva la riforma della sentenza 19.3.2014 con la quale il Tribunale di Vibo Valentia, quale Giudice del lavoro, aveva dichiarato la nullita’ del licenziamento disciplinare intimato a (OMISSIS) il 25.5.2005 con ordine di reintegrazione e risarcimento del danno. La Corte di appello di Catanzaro con sentenza del 15.1.2015 accoglieva l’appello dell’Agenzia e rigettava le domande del (OMISSIS). La Corte territoriale rilevava che il Tribunale aveva dichiarato la nullita’ del recesso per l’omessa audizione del lavoratore Decreto Legislativo n. 165 del 2001, ex articolo 55, comma 5 e dell’articolo 66, commi 2 e 3 del CCNL ritenendo che la giustificazione attraverso documentazione medica della mancata comparizione del (OMISSIS) nei gg. fissati 4 e 24 marzo del 2005 obbligasse l’Agenzia a disporre una nuova convocazione. La Corte, disattesa una eccezione di inammissibilita’ dell’appello per violazione dell’articolo 434 c.p.c. in quanto l’appellante aveva ricostruito il fatto, le ragioni delle ragioni impugnata e chiaramente indicato la doglianza per cui le norme di legge e di contratto erano state rispettate come gia’ dedotto in comparsa di costituzione in prime cure, osservava che, dopo un primo procedimento disciplinare per sottrazione di somme di denaro provenienti da vaglia postali (conclusosi in sede penale con la condanna alla pena di anni uno e sei mesi di reclusione e in sede disciplinare con la sospensione dal servizio per 10 gg.), erano stati avviati altri due procedimenti disciplinari per la sottrazione rispettivamente della somma di Euro 250,22 e per quella di Euro 3.000,46 rispetto ai quali si provvedeva alla sospensione del dipendente stante la pendenza di un accertamento penale. Successivamente l’Agenzia aveva disposto la riattivazione del procedimento disciplinare e, una volta intervenuta la sentenza penale di patteggiamento, aveva comminato il recesso. Ora il (OMISSIS) risultava gia’ ascoltato nel 2003 in relazione alle due contestazioni in parola ed in quella occasione aveva avanzato le proprie difese; nessuna norma, peraltro, obbligava il datore di lavoro a disporre una nuova audizione del lavoratore gia’ sentito una volta riattivato il procedimento e tale audizione era stata disposta autonomamente dall’Agenzia, ma non era stata neppure mai chiesta dal dipendente che aveva solo manifestato la propria disponibilita’ ad essere riascoltato. Anche se dalla sentenza di patteggiamento emergeva che le appropriazioni erano relative ad un periodo compreso tra il 1995 ed il 1998 non vi erano elementi per stabilire che i fatti fossero stati a conoscenza del datore di lavoro ancora prima delle note della Circoscrizione doganale del 2003, dopo le quali erano stati immediatamente contestati nel termine contrattualmente previsto. La precedente sanzione della sospensione per dieci giorni era stata disposta per fatti diversi e la sentenza di patteggiamento rappresentava un elemento da cui desumere la responsabilita’ materiale del dipendente alla stregua della consolidata giurisprudenza di legittimita’. Certamente i fatti contestati e provati in relazione alla sentenza di cui sopra erano tali da determinare la rottura del vincolo fiduciario tenuto conto anche delle delicate mansioni del lavoratore, funzionario addetto alla ricezione di denaro per conto dell’Agenzia doganale di Paola.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il (OMISSIS) con otto motivi; resiste controparte con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si deve osservare che appare privo di rilievo il fatto che nella conclusioni di parte resistente (di cui si e’ dibattuto in sede di pubblica discussione) si sia chiesta la cassazione della sentenza impugnata e non la sua conferma trattandosi di un evidente lapsus calami visto che di ciascuno dei motivi si e’ chiesto con dettagliata argomentazione o la dichiarazione di inammissibilita’ o il rigetto.

Con il primo motivo si allega la violazione e falsa applicazione di norme vigenti ex articolo 360 c.p.c., n. 3 in relazione al Decreto Legge n. 83 del 2012 ed alla L. n. 134 del 2102. La Corte non aveva idoneamente e sufficientemente esaminato le doglianze sviluppate nell’atto di appello e le aveva ritenute apoditticamente idonee e puntuali senza offrire le ragioni di tale decisione.

Il motivo appare inammissibile (anche volendo prescindere dalla formulazione del motivo ex articolo 360, n. 3 e non gia’ ex articolo 360 c.p.c., n. 4) posto che come precisato da questa Corte (Cass. n. 2143/2015) “il motivo di ricorso con il quale si lamenta la violazione o falsa applicazione dell’articolo 434 c.p.c., comma 1, denuncia un vizio che attiene alla corretta applicazione delle norme da cui e’ disciplinato il processo che ha condotto alla decisione dei giudici di merito, vizio che e’ pertanto ricompreso nella previsione dell’articolo 360 c.p.c.. comma 1, n. 4. Poiche’ in tali casi il vizio della sentenza impugnata discende direttamente dal modo in cui il processo si e’ svolto, ossia dai fatti processuali che quel vizio possono aver procurato, si spiega il consolidato orientamento di legittimita’ secondo il quale, in caso di denuncia di errores in procedendo del giudice di merito, la Corte di cassazione e’ anche giudice del fatto, inteso come fatto processuale (v. Cass. n. 24481 del 2014, Cass. n. 14098 del 2009; Cass. n. 11039 del 2006; Cass. n. 15859 del 2002; Cass. n. 6526 del 2002). Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 8077 del 2012, a composizione di un contrasto di giurisprudenza, hanno definitivamente chiarito che ove i vizi del processo si sostanzino nel compimento di un’attivita’ deviante rispetto alla regola processuale rigorosamente prescritta dal legislatore, cosi’ come avviene nel caso che si tratti di stabilire se sia stato o meno rispettato il modello legale di introduzione del giudizio, il giudice di legittimita’ non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicita’ della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma e’ investito del potere-dovere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda. Affinche’ questa Corte possa riscontrare mediante l’esame diretto degli atti l’intero fatto processuale, e’ necessario comunque che la parte ricorrente indichi gli elementi caratterizzanti il fatto processuale di cui si chiede il riesame, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, (ex plurimis, Cass. n. 24481 del 2014,Cass. n. 8008 del 2014, Cass. n. 896 del 2014, Cass. Sez. Un. n. 8077 del 2012, cit.)”.

Ora sotto tale aspetto deve rilevarsi che il ricorso non rispetta i richiamati canoni di autosufficienza, considerato che non sono stati trascritti i passaggi della sentenza gravata per i quali si attribuisce la violazione processuale lamentata, ne’ tale pretesa violazione e’ stata puntualmente illustrata con riferimento al contenuto del ricorso in appello ed alla correlata sentenza di primo grado.

Con il secondo motivo si allega l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti. In appello si era osservato la novita’ della prospettazione di controparte “circa la possibilita’ di potere revocare l’audizione del lavoratore disposta in conformita’ delle norme vigenti e per consentirgli di potere esprimere pienamente le ragioni della sua difesa nonostante l’opposizione dell’appellato e la non accettazione del contraddittorio sulla medesima per mancanza di garanzie del doppio grado di giurisdizione”.

Il motivo appare inammissibile perche’ (cfr. quanto detto in relazione al primo motivo) non rispetta i consolidati canoni di autosufficienza, considerato che in sostanza si allega una mutatio libelli (che peraltro viene indebitamente censurata ex articolo 360 c.p.c., n. 5) senza ricostruire in modo idoneo e razionale quanto sostenuto da controparte in primo grado ed in appello e senza confrontare tali rispettive difese con quanto sostenuto dalla Corte di appello. Peraltro dal punto di vista puramente motivazionale la sentenza non presenta alcuna carenza posto che la Corte di appello ha dettagliatamente spiegato le ragioni per cui non era necessario ascoltare il ricorrente; in quanto era gia’ stato ascoltato e perche’ non lo aveva neppure espressamente richiesto.

Con il terzo motivo si allega l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti. In primo grado si era accertato che il procedimento disciplinare era stato sospeso per consentire al lavoratore di difendersi all’esito delle risultanze del giudizio penale e su tale punto non era stato proposto alcun specifico motivo di impugnazione.

Il motivo appare inammissibile in quanto non offre alcuna trattazione e ricostruzione dell’atto di appello e non si mostra in specifico la carenza delle deduzioni nell’atto di appello rispetto alla statuizione oggi impugnata.

Con il quarto motivo si allega la contraddittorieta’ ed insufficienza della motivazione circa un fatto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti. L’articolo 66 del CCNL prevedeva obbligatoriamente l’ascolto del lavoratore; era irrilevante la circostanza per cui il lavoratore non lo avesse richiesto esplicitamente posto che l’ascolto era necessario per l’esercizio dei suoi diritti di difesa.

Il ricorso appare inammissibile posto che la decisione sul punto della necessita’ o meno dell’audizione del lavoratore appare congruamente e logicamente motivata. La Corte di appello con accertamento di fatto come tale incensurabile in questa sede (tanto piu’ dopo la nuova formulazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5) ha stabilito che il lavoratore era gia’ stato sentito in ordine ai fatti per cui e’ stato irrogato il recesso prima della sospensione ed aveva esercitato il proprio diritto di difesa; peraltro neppure il lavoratore aveva avanzato alcuna richiesta di nuova audizione. Pertanto inconferente e’ il richiamo alla norma contrattuale prima ricordata posto che certamente tale norma non afferma il principio per cui sia necessario riascoltare il lavoratore in relazione ai medesimi fatti una volta riattivato un procedimento disciplinare. Comunque la nullita’ dell’intero procedimento disciplinare si sarebbe verificata solo ove fosse stata dimostrato un vulnus rilevante e specifico ai diritti di difesa del lavoratore nel caso in esame escluso dalla Corte di appello e nel motivo solo genericamente dedotto (cfr. Cass. n. 17245/2016; Cass. n. 14106/2016).

Con il quinto motivo si allega la contraddittoria ed omessa motivazione circa un fatto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti. I fatti erano stati tutti globalmente valutati e per essi era stata adottata la sanzione della sospensione per 10 giorni con esaurimento del potere disciplinare.

Il motivo appare infondato posto che non sussiste la dedotta carenza motivazionale posto che la novita’ dei fatti sanzionati con l’impugnato recesso e’ stata accertata positivamente dalla Corte di appello: si tratta in realta’ di una censura di merito non coerente con la nuova formulazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. sez. Un. n. 8053 e n. 8054/2014)

Con il sesto motivo si allega l’omesso esame circa un fatto decisivo che e’ stato oggetto di discussione tra le parti e violazione e falsa applicazione di norma vigente. Si era proceduto ad una sospensione del procedimento disciplinare perche’ erano emersi nuovi profili di responsabilita’ per cui rispetto a tali nuovi profili il lavoratore non aveva potuto esercitare compiutamente i suoi diritti di difesa e quindi era necessario riascoltarlo.

Il motivo appare inammissibile perche’, circa il vizio di motivazione, la Corte di appello ha ritenuto che il lavoratore si fosse in realta’ gia’ difeso su tutti i fatti e sul punto le censure oltre che non coerenti con la nuova formulazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 sono del tutto generiche non offrendo alcuna trattazione del merito degli addebiti di cui si discute. Si deduce poi una violazione e falsa applicazione di norma vigente che non e’ dato comprendere posto essa non viene indicata in alcun modo, neppure implicitamente.

Con il settimo motivo si allega la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c.. I nuovi addebiti erano stati mossi tardivamente ed erroneamente la Corte di appello aveva ritenuto che fosse onere del lavoratore dimostrare la non tempestivita’ degli addebiti.

Il motivo appare infondato posto che la Corte di appello ha gia’ risposto al rilievo qui riproposto osservando che la dedotta tardivita’ non ha trovato conferme di sorta e che, quindi, non emergeva alcuna violazione dell’articolo 66 del CCNL; non vi e’ alcun dubbio che tale violazione doveva essere dedotta e comprovata da parte del lavoratore visto che l’Agenzia ha allegato che le contestazioni erano state mosse nel 2003 subito dopo l’avvenuta comunicazione con note della Circoscrizione doganale di Reggio Calabria dell’avvenuta distrazione delle somme indicate nelle dette note. A fronte di questa ricostruzione puntuale e documentata dal punto di vista temporale della conoscenza dei fatti e della avvenuta successiva contestazione (che risulta aver rispettato la norma contrattuale) spettava al lavoratore di comprovarne la contrarieta’ al vero sulla base di qualche elemento anche di natura presuntiva, a meno di non voler onerare il datore di lavoro di una “prova diabolica” come quella di dimostrare positivamente – non si capisce in che modo – l’ignoranza di un fatto, prima del momento in cui si e’ dimostrato documentalmente di esserne venuto a conoscenza.

Con l’ultimo motivo si allega l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti. Per fatti analoghi l’Agenzia aveva comminato la sola sospensione dal servizio per giorni dieci.

Il motivo e’ inammissibile in quanto non si ricostruisce come e quando la doglianza e’ stata proposta in giudizio (la sentenza impugnata non ne parla)e richiama inoltre elementi che non sono circostanziati nel motivo e non possono essere ricostruiti in base alla sentenza impugnata sicche’ sotto questo profilo sussiste un difetto di autosufficienza; infine la circostanza dedotta non appare in alcun modo rilevante perche’ riferibile ad altri dipendenti di cui non e’ dato sapere le mansioni, l’anzianita’, il comportamento in concreto tenuto, i precedenti disciplinari.

Si deve quindi rigettare il proposto ricorso. Le spese di lite – liquidate come al dispositivo – seguono la soccombenza.

La Corte ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ che si liquidano in Euro 5.000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito. La Corte ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis

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