Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 26 agosto 2016, n. 17370

La gestione di un contratto di locazione di un singolo immobile concesso in godimento a terzi da parte di una società in nome collettivo non costituisce attività d’impresa e quindi non determina il conseguente obbligo di iscrizione alla gestione commercianti del socio responsabile che svolga detta attività

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 26 agosto 2016, n. 17370

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere
Dott. GHINOY Paola – Consigliere
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9182-2015 proposto da:

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS) in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della (OMISSIS) S.P.A. – (OMISSIS) I.N.P.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrenti –

nonche’ contro

(OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 363/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 30/09/2014, R.G. N. 331/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/05/2016 dal Consigliere Dott. CAVALLARO LUIGI;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO RITA, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTO

Con sentenza depositata il 30.9.2014, la Corte d’appello di Genova rigettava l’appello proposto dall’INPS nei confronti della pronuncia di prime cure che aveva accolto l’opposizione proposta da (OMISSIS) avverso taluni avvisi di addebito con cui le era stato intimato il pagamento di somme per contributi dovuti alla gestione commercianti. La Corte, in particolare, riteneva che non fosse maturato il presupposto per l’iscrizione dell’appellata nella gestione commercianti, dal momento che l’attivita’ svolta dalla societa’ di cui ella era socia illimitatamente responsabile non era di tipo commerciale, risolvendosi unicamente nel godimento di immobili.

Avverso tale pronuncia ricorre l’INPS con un unico motivo di censura, illustrato con memoria. (OMISSIS) e’ rimasta intimata.

DIRITTO

Con l’unico motivo di ricorso, l’INPS lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 613 del 1966, articolo 1, L. n. 1397 del 1960, articoli 1 e 2, (il primo dei quali nel testo modificato dalla L. n. 662 del 1996, articolo 1, commi 203 ss.), articoli 2291, 2298 e 2697 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione dell’odierna intimata nella gestione commercianti: ad avviso dell’Istituto, infatti, il fatto che l’intimata fosse socia di una societa’ in nome collettivo, che non avesse dedotto di svolgere altra attivita’ lavorativa e che non fosse stato allegato chi, in suo luogo, avesse in ipotesi la gestione della societa’, in uno con la presunzione normativa che le societa’ costituite in forma diversa dalla societa’ semplice esercitano attivita’ commerciale, costituirebbero indizi gravi, precisi e concordanti che deporrebbero in favore dell’obbligo di iscrizione oggetto del giudizio.

Il motivo e’ infondato.

La disciplina relativa alla gestione assicurativa degli esercenti attivita’ commerciali e del terziario e’ stata, come noto, modificata dalla L. n. 662 del 1996, articolo 1, comma 203, il quale, nel riformulare la L. n. 160 del 1975, articolo 29, comma 1, ha previsto che l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attivita’ commerciali di cui alla L. n. 613 del 1966 sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;

b) abbiano la piena responsabilita’ dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione (ancorche’ tale requisito non sia richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonche’ per i soci di societa’ a responsabilita’ limitata);

c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualita’ e prevalenza;

d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli.

Tenuto conto che la L. n. 1397 del 1960, articolo 2, nel testo modificato dalla L. n. 45 del 1986, articolo 3, stabilisce a sua volta che analogo obbligo di iscrizione (ricorrendo l’ulteriore requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualita’ e prevalenza) grava sui soci di societa’ in nome collettivo e sui soci accomandatari di societa’ in accomandita semplice, risulta evidente che il presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla gestione commercianti consiste pur sempre nella prestazione di un’attivita’ lavorativa abituale all’interno dell’impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: e cio’ perche’ – come a suo tempo rimarcato da Cass. S.U. n. 3240 del 2010 l’assicurazione obbligatoria non intende proteggere l’elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell’espletamento di attivita’ lavorativa abituale, qualora il loro impegno personale si connoti, rispetto agli altri fattori produttivi, come elemento prevalente all’interno dell’impresa.

Nel caso di specie, la Corte ha acclarato che l’odierna intimata, nella qualita’ di socia di una societa’ in nome collettivo, ha svolto mera attivita’ di gestione di un contratto di locazione di un immobile concesso in godimento a terzi. E tenuto conto nei confronti di codesto accertamento in fatto l’INPS non ha sollevato censure, deve escludersi che sulla sua base possano essere maturati i presupposti per l’iscrizione dell’intimata nella gestione commercianti: anzitutto perche’ l’attivita’ di mera riscossione dei canoni di un immobile affittato non costituisce di norma attivita’ d’impresa, indipendentemente dal fatto che ad esercitarla sia una societa’ commerciale (Cass. n. 3145 del 2013), salvo che si dia prova che costituisca attivita’ commerciale di intermediazione immobiliare (Cass. n. 845 del 2010); in secondo luogo, perche’ – come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata – l’eventuale impiego dello schema societario per attivita’ di mero godimento, in implicito contrasto con il disposto dell’articolo 2248 c.c., non puo’ trovare una sanzione indiretta nel riconoscimento di un obbligo contributivo di cui difettino i presupposti propri, per come sopra ricostruiti.

Il ricorso, pertanto, va rigettato. Nulla va pronunciato sulle spese, non avendo l’intimata svolto attivita’ difensiva. Sussistono invece i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

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