Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 26 gennaio 2017, n. 1997

Interposizione fittizia se l’addetta al Take away, “formalmente” a contratto a progetto con una Srl in realtà segue le direttive di lavoro dei dirigenti del supermercato

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 26 gennaio 2017, n. 1997

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19854-2011 proposto da:

(OMISSIS) S.C.A.R.L. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS);

(OMISSIS) S.R.L. C.F. (OMISSIS);

– intimati –

Nonche’ da:

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS) S.C.A.R.L. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

nonche’ contro

(OMISSIS) S.R.L. C.F. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 138/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 23/02/2011 R.G.N. 1232/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/10/2016 dal Consigliere Dott. BRONZINI GIUSEPPE;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA MARIO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, inammissibilita’ in subordine rigetto ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Milano riteneva (confermando la sentenza definitiva del Tribunale Milano) la sussistenza di una interposizione fittizia tra la (OMISSIS) a.r.l, e (OMISSIS) assunta con contratti a progetto dalla (OMISSIS) s.r.l. dal 1999 per essere impiegata per il servizio di take away nel supermercato di (OMISSIS) gestito dalla detta (OMISSIS). La Corte di appello, come il Tribunale, rilevava che non ci si trovasse in realta’ in presenza di un contratto di merchandising avente per oggetto l’esposizione dei prodotti di salumeria negli spazi del supermercato (come dedotto dalla (OMISSIS), e come risultante dagli accordi tra le due societa’) ma che la (OMISSIS). appellante avesse agito come effettivo datore di lavoro (il Tribunale aveva stabilito la sussistenza del rapporto a tempo indeterminato tra le parti di tipo subordinato dal primo contratto a progetto escludendo il periodo in cui la lavoratrice aveva dedotto di aver lavorato senza contratto). La Corte territoriale osservava che era emerso che erano i dirigenti del supermercato a dare le direttive di lavoro “stabilendo quali erano i prodotti in offerta ed il relativo prezzo, effettuando i controlli ed impartendo disposizioni, oltre a stabilire i turni e la pause, lamentandosi per le inosservanze, mentre nessuno dell’altra societa’ si era mai presentato a verificare alcunche’ o a regolare i tempi dello svolgimento del lavoro” come riferito dai testi. La Corte di appello accoglieva in parte l’appello della (OMISSIS), limitando la somma spettante a 38.098,56 Euro tenuto conto dell’importo delle somme effettivamente corrisposte alla lavoratrice.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso principale la (OMISSIS) con due motivi; resiste la lavoratrice con controricorso che ha proposto ricorso incidentale con due motivi cui resiste controparte con controricorso. La (OMISSIS) ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..

Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata della presente sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte rilevato che;

con il primo motivo del ricorso principale si deduce la violazione dell’articolo 2094 c.c. e della L. n. 1369 del 1960, articolo 1, della L. n. 196 del 1997, articoli 1 e 10 e del D.Lgs n. 276 del 2003, articoli 20 e 27, non sussistendo nel caso in esame i presupposti, come fissati dalla giurisprudenza della Corte di legittimita’, per affermare la natura subordinata del rapporto e con il secondo motivo si allega l’illogicita’, contraddittorieta’ ed insufficiente motivazione della sentenza impugnata in quanto gli elementi valorizzati in sentenza erano del tutto compatibili con l’assetto contrattuale come emergente dagli accordi tra le due imprese e non comprovavano l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la (OMISSIS), ricorrente;

rilevato che i due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto vertono sulle medesime questioni;

ritenuto che per costante giurisprudenza la qualificazione del rapporto spetta al Giudice di merito purche’ sia idoneamente motivata e che sul punto la Corte di appello (confermando peraltro quanto gia’ stabilita’ dal giudice di prime cure) ha ritenuto che in realta’, nonostante gli accordi tra le societa’ ricordati in premessa, si fosse svolto un rapporto di lavoro di natura subordinata tra la (OMISSIS) e la (OMISSIS). ricorrente in relazione al servizio di take away nel supermercato di (OMISSIS) gestito dalla detta (OMISSIS). poiche’ era emerso che erano i dirigenti del supermercato a dare le direttive di lavoro “stabilendo quali erano i prodotti in offerta ed il relativo prezzo, effettuando i controlli ed impartendo disposizioni, oltre a stabilire i turni e la pause, lamentandosi per le inosservanze, mentre nessuno dell’altra societa’ si era mai presentato a verificare alcunche’ o a regolare i tempi dello svolgimento del lavoro” come riferito dai testi;

osservato che si tratta di elementi certamente idonei alla riconduzione del rapporto di cui e’ causa allo schema di cui all’articolo 2094 c.c., posto che tali elementi denotano un assoggettamento del lavoratore al potere direttivo ed organizzativo del datore di lavoro tipico di tale figura contrattuale;

rilevato che in realta’ i motivi tendono ad una rivalutazione del “fatto” come tale inammissibile in questa sede, posto che la Corte di appello ha congruamente e logicamente motivato la conferita qualificazione del rapporto che appare coerente con la giurisprudenza di legittimita’, osservato che con il primo motivo del ricorso incidentale si lamenta l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata in quanto era stata detratta l’intera somma percepita dalla lavoratrice dedotta nel ricorso mentre si doveva detrarre solo la somma percepita ma relativa al periodo per il quale era stato riconosciuto il rapporto tra le parti;

ritenuto che il motivo difetta di autosufficienza in quanto non riporta nessuno degli elementi documentali che sarebbero rilevanti per accertare la fondatezza della doglianza (non solo non viene ricostruita la prospettazione della parte in primo grado, ma neppure in appello) e che quindi appare inammissibile;

osservato che con il secondo motivo del ricorso incidentale si allega la violazione ex articolo 360 c.p.c., n. 3, dell’articolo 92 c.p.c., per avere il Giudice di appello compensato un terzo delle spese del doppio grado;

rilevato che il motivo di cui sopra appare infondato posto che, avendo la Corte di appello ridotto la condanna del datore di lavoro, ben poteva per una parte compensare le spese del doppio grado e che, quindi, il principio della soccombenza, appare rispettato:

rigetta entrambi i ricorsi e, stante la reciproca soccombenza, compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta i ricorsi.

Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimita’

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