Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 28 febbraio 2018, n. 4622. Il dipendente che svolge mansioni superiori in relazione ad un ufficio dirigenziale, non ha diritto alla retribuzione di risultato, per il solo fatto di averle svolte

Il dipendente che svolge mansioni superiori in relazione ad un ufficio dirigenziale, non ha diritto alla retribuzione di risultato, per il solo fatto di averle svolte: la stessa è, infatti, connessa alla verifica dei risultati di gestione.

Sentenza 28 febbraio 2018, n. 4622
Data udienza 26 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere

Dott. MIGLIO Francesca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13938/2012 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12 ope legis;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 103/2011 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 02/12/2011 r.g.n. 116/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/2017 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’ Stefano, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Trento, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’impugnazione proposta dal Ministero dell’interno nei confronti di (OMISSIS) avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Trento.

2. La lavoratrice premesso di essere dipendente del Ministero dell’interno e di lavorare presso il Commissariato di Governo per la Provincia di Trento, con la qualifica di direttore amministrativo contabile (C3, ora terza fascia retributiva F5), deduceva di essere stata incaricata dal settembre 2005 di sostituire l’allora dirigente trasferito ad altra sede del servizio contabilita’ e gestione finanziaria del Commissariato, in attesa della assegnazione di un dirigente contrattualizzato.

Esponeva che detto ufficio costituiva ufficio dirigenziale non generale, da conferire ai dirigenti di II fascia dell’area 1 dell’Amministrazione civile dell’interno presso le Prefetture.

Chiedeva, quindi, le differenze retributive per avere svolto le mansioni superiori.

3. Il Tribunale con sentenza non definitiva accertava lo svolgimento delle funzioni superiori; con sentenza definitiva determinava il credito.

4. La Corte d’Appello dichiarava inammissibile l’appello incidentale in quanto relativo a statuizioni della sentenza non definitiva rispetto alla quale non era intervenuta riserva di appello. Quanto all’appello principale lo rigettava.

5. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre il Ministero dell’interno, prospettando 2 motivi di ricorso.

6. La (OMISSIS) non si e’ costituita.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, va osservato che, come si rileva dall’avviso di ricevimento, la notifica del ricorso a mezzo posta a (OMISSIS) si perfezionava in ragione del ritiro in data 6 giugno 2012 del plico depositato presso l’Ufficio postale a seguito di impossibilita’ di recapitarlo da parte dell’ufficiale giudiziario in data 5 giugno 2012 per temporanea assenza del destinatario.

2. Il ricorso si articola in due motivi, che vertono sulla statuizione che ha riconosciuto, seppure limitatamente alla parte fissa, la retribuzione di posizione, per lo svolgimento di fatto di funzioni dirigenziali superiori rispetto alla qualifica rivestita.

3. Con il primo motivo di ricorso si prospetta vizio di motivazione apparente: nullita’ della sentenza ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5.

La sentenza e’ censurata per aver posto a fondamento della statuizione, le argomentazioni di Cass., S.U., n. 3814 del 2011, che costituirebbe precedente, avendo omesso il giudice d’Appello di indicare nella sentenza medesima, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento e le ragioni per cui ha condiviso la prima decisione, rendendo impossibile il controllo sull’esattezza e sulla logicita’ del ragionamento decisorio.

3.1. Il motivo non e’ fondato.

In tema di provvedimenti giudiziali, la motivazione “per relationem” ad un precedente giurisprudenziale esime il giudice dallo sviluppare proprie argomentazioni giuridiche, ma il percorso argomentativo deve comunque consentire di comprendere la fattispecie concreta, l’autonomia del processo deliberativo compiuto e la riconducibilita’ dei fatti esaminati al principio di diritto richiamato, dovendosi ritenere, in difetto di tali requisiti minimi, la totale carenza di motivazione e la conseguente nullita’ del provvedimento (Cass., n. 11227 del 2017).

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