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Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 28 marzo 2014, n. 7379

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido – Presidente
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere
Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 12925/2010 proposto da:
(OMISSIS) nella sua qualita’ di gia’ socio accomandatario della (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della (OMISSIS) S.P.A. (OMISSIS) I.N.P.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
– I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro’ tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS) S.P.A. c.f. (OMISSIS);
– intimata –
Nonche’ da:
(OMISSIS) S.P.A., gia’ (OMISSIS) S.P.A., gia’ (OMISSIS) S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS);
– intimati –
e contro
– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della (OMISSIS) S.P.A. (OMISSIS) I.N.P.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
– resistenti con mandato –
avverso la sentenza n. 54/2010 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 14/01/2010 r.g.n. 173/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/2014 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, inammissibilita’ del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(OMISSIS), nella sua qualita’ di socio accomandatario della s.a.s. (OMISSIS), proponeva opposizione avverso le due intimazioni di pagamento notificategli il 20 aprile 2005 da (OMISSIS) s.p.a., concessionario della riscossione, con le quali gli si ingiungeva il pagamento a Inps e Inail degli importi rispettivamente di euro 148.743,22 ed euro 13.601,82. A motivo dell’opposizione deduceva l’omessa notifica delle cartelle esattoriali che ne costituivano il presupposto, che era stata eseguita a mani di tale (OMISSIS), persona qualificatasi come “addetta alla casa” ma in realta’ estranea al suo ambito familiare e domestico.
Il Tribunale dell’Aquila respingeva l’opposizione e la decisione veniva confermata dalla Corte d’Appello con la sentenza n. 54/2010. La Corte argomentava che la relata di notifica non era stata impugnata e che era del tutto inverosimile che tale persona fosse del tutto sconosciuta dal destinatario, trattandosi di soggetto che si trovava nella sua abitazione con il presumibile consenso suo o dei suoi conviventi, sicche’ non poteva ritenersi attendibile la prova testimoniale che avrebbe dovuto smentire tale assunto.
Per la cassazione di tale sentenza il sig. (OMISSIS), nella qualita’ di gia’ socio accomandatario della (OMISSIS) s.n.c., ha proposto ricorso affidato a cinque motivi, illustrati anche con memoria ex articolo 378 c.p.c., cui hanno resistito Inps, Inail ed (OMISSIS) s.p.a; quest’ultima ha proposto a sua volta ricorso incidentale. L’Inail ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c., fuori termine.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente essere disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, in quanto proposti avverso la medesima sentenza (articolo 335 c.p.c.).
2. Come primo motivo il ricorrente principale deduce la “Nullita’ della sentenza per omessa pronuncia su un motivo di appello e per violazione e falsa applicazione dell’articolo 145 c.p.c., commi 2 e 3, e degli articoli 137, 138 e 139 c.p.c., (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”, nonche’ “omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”.
Tale motivo viene articolato in quattro punti:
A) riferisce in primo luogo che le due cartelle recano l’indicazione dell’indirizzo della societa’, di quello del socio accomandatario ed il nominativo della persona addetta alla casa cui i plichi sono stati consegnati. L’indirizzo della societa’ sarebbe tuttavia diverso da quello che risultava all’epoca dalla visura della Camera di commercio di Pescara, presso il quale la sede era stata trasferita.
B) Dalle relazioni di notifica non sarebbe deducibile l’esistenza di tentativi infruttuosi di notificare le cartelle presso la sede della societa’. Risulterebbe pertanto la violazione degli articolo 145 c.p.c., commi 2 e 3, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal Decreto Legge 30 dicembre 2005, n. 273, conv. nella Legge 51 del 2006.
C) La consegna dei plichi al legale rappresentante della societa’ in accomandita sarebbe stata effettuata mediante consegna a persona qualificata come “addetta alla casa” e non al legale rappresentante personalmente, come avrebbe dovuto avvenire.
D) La societa’ concessionaria avrebbe effettuato una sola notifica per ciascuna cartella, e non due copie per ciascuno degli obbligati (la societa’ e il rappresentante, coobbligato in solido).
Aggiunge che le plurime violazioni delle norme processuali descritte non sarebbero state prese in considerazione dalla Corte di merito, il che configurerebbe un’omessa pronuncia censurabile in sede di legittimita’ come vizio di attivita’, nonche’ una nullita’ del procedimento.
3. Il motivo e’ inammissibile.
Esso prospetta in primo luogo il vizio di omessa pronuncia della sentenza impugnata, che non avrebbe preso in considerazione le specifiche doglianze sopra riportate, inquadrabile nella fattispecie di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riguardo all’articolo 112 c.p.c.. L’esame della sussistenza di tale vizio presuppone tuttavia che, da un lato, al giudice di merito siano state rivolte una domanda od un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile; dall’altro, occorre che tali istanze siano riportate puntualmente nei loro esatti termini nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali esse erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne la ritualita’ e la tempestivita’ e, in secondo luogo, la decisivita’. Il potere-dovere del giudice di legittimita’ di esaminare direttamente gli atti processuali e’ infatti condizionato, a pena di inammissibilita’, all’adempimento da parte del ricorrente, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio “per relationem” agli atti della fase di merito, dell’onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca ma solo ad una verifica degli stessi (Sez. 2, sentenza n. 6361 del 19/03/2007, Sez. 2, sentenza n. 21226 del 14/10/2010, Sez. 6 – 5, ordinanza n. 5344 del 04/03/2013).
Nel caso che ci occupa, il ricorso non risponde ai requisiti sopra descritti e necessari per esaminare il vizio denunciato, dal momento che si riferisce solo genericamente di avere riportato la censura sub A nell’atto di appello, e non nel ricorso introduttivo (e quindi tardivamente ex articolo 437 c.p.c., comma 2), senza riportare gli estremi precisi della censura, e nulla si dice sugli altri aspetti.
Inoltre, le censure fanno riferimento alle relazioni di notifica delle cartelle, ma queste non sono riportate nell’atto introduttivo, ne’ sono allegate allo stesso, ne’ si indica la loro collocazione nel fascicolo, il che determina violazione delle prescrizioni dettate dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4.
Dalle allegazioni del ricorrente non e’ peraltro desumibile la decisivita’ della circostanza richiamata sub A) ai fini della validita’ della tesi sostenuta, considerato che non viene indicata la data del mutamento di sede della societa’.
4. Come secondo motivo il ricorrente deduce “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 24 Cost., e articolo 111 Cost., comma 2, (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Nullita’ della sentenza e procedimento per violazione e falsa applicazione dell’articolo 101 c.p.c., e articolo 137 c.p.c. e ss., (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4). Motivazione insufficiente e contraddittoria su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”.
Censura la Corte di merito per avere sostenuto che la nullita’ della notifica delle cartelle esattoriali sarebbe irrilevante a fronte dell’esistenza di un effettivo obbligo di pagamento, ignorando il rilievo anche costituzionale dei principi del diritto alla tutela giurisdizionale e di quello del contraddittorio e il fatto che il verbale di accertamento che era alla base delle cartelle era stato annullato con sentenze del Tribunale di Pescara passata in giudicato. Aggiunge che nel caso egli, per il difetto della notifica, non si era opposto alle cartelle e gli era stata preclusa la possibilita’ di difesa.
5. Il motivo e’ infondato, in quanto con il passaggio motivazionale che viene censurato la Corte d’Appello si e’ limitata a dare atto che l’oggetto del giudizio di opposizione era limitato alla validita’ della notifica delle cartelle esattoriali e non atteneva al merito della pretesa impositiva, circostanza che corrisponde a quanto riferito dallo stesso ricorrente in relazione al contenuto degli atti introduttivi.
6. Come terzo motivo il ricorrente deduce “Nullita’ della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’articolo 137 c.p.c. e ss., articoli 139 e 148 c.p.c. (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4). Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”.
Lamenta che la Corte abbia ritenuto sufficiente al fine di ritenere la validita’ della notifica l’attestazione apposta nella relata che dava atto della consegna a persona qualificatasi come “addetta alla casa”, trascurando il fatto che non sono assistite da pubblica fede le attestazioni che non derivano dalla diretta percezione del pubblico ufficiale, come la qualita’ del consegnatario.
7. Come quarto motivo deduce “Nullita’ della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’articolo 139 c.p.c., (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4). Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”.
Addebita alla Corte di avere ritenuto inverosimile che egli non conoscesse la persona alla quale i plichi sono stati consegnati ignorando la giurisprudenza secondo la quale e’ necessario che ai fini dell’articolo 139 c.p.c., sussista un rapporto stabile e non occasionale con il destinatario della notifica.
Lamenta altresi’ che la Corte abbia ignorato, ritenendola immotivatamente inverosimile, la deposizione della sua ex convivente che aveva negato di conoscere la consegnataria, che l’ufficiale della riscossione aveva dichiarato di non avere identificato. La corretta valutazione delle prove testimoniali avrebbe indotto a ritenere che la signora (OMISSIS) non aveva le caratteristiche per potere essere ritenuta “addetta alla casa”.
8.1 due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto attengono al capo di sentenza con il quale la Corte ha ritenuto la ritualita’ della notifica in relazione alla qualifica di “addetta alla casa” della consegnataria dei plichi.
In proposito questa Corte ha ancora di recente ribadito che “Al procedimento di notifica della cartella esattoriale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, e’ applicabile per analogia di contesto giuridico il principio secondo cui, in caso di notificazione ai sensi dell’articolo 139 c.p.c., comma 2, la qualita’ di persona di famiglia o di addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda di chi ha ricevuto l’atto si presume “iuris tantum” dalle dichiarazioni recepite dall’ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell’atto, che contesti la validita’ della notificazione, l’onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, l’inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario, comportante una delle qualita’ su indicate ovvero la occasionalita’ della presenza dello stesso consegnatario ” (Sez. 6 – 5, ordinanza n. 12181 del 17/05/2013, Sez. 1, sentenza n. 7827 del 15/04/2005).
La Corte di merito si e’ attenuta a tali principi, in quanto ha valorizzato il fatto che la persona si trovasse all’interno dell’abitazione del notificando e ne ha tratto la conseguenza che cio’ dipendesse dal consenso di questo o dei suoi conviventi, con conseguente inattendibilita’ della prova testimoniale finalizzata a dimostrare il contrario. La valutazione attiene peraltro al merito del giudizio ed e’ stata adeguatamente motivata sulla base del contrasto tra la dichiarazione resa e l’evidenza della situazione. Il tenore della deposizione della teste non appare comunque dotato del carattere della decisivita’ nel senso dell’idoneita’ a vincere la presunzione di validita’ della notifica, considerato che nel passaggio trascritto in ricorso la signora (OMISSIS) aveva negato che la (OMISSIS) fosse collaboratrice domestica dell’ (OMISSIS) o che avesse lavorato presso il suo ufficio, ma aveva aggiunto che vi erano alcune donne nella parte condominiale dell’abitazione con le quali ella non era mai entrata in confidenza, cosi’ non escludendo un rapporto di coerenza non occasionale della consegnataria con l’abitazione del destinatario della notifica.
9. Come quinto motivo il ricorrente sostiene la “Nullita’ della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’articolo 137 c.p.c. e ss. (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”.
Lamenta che la Corte abbia ritenuto che la regolarita’ formale della notifica avrebbe introdotto una presunzione legale insuperabile, dimenticando che la notifica non puo’ ritenersi perfezionata per il solo completamento degli adempimenti formali che non siano tuttavia rispettosi del precetti legali.
10. Tale motivo e’ assorbito dal rigetto dei due motivi che precedono, in quanto se la notifica risulta esente dai vizi ritualmente prospettati essa introduce la presunzione di conoscenza ritenuta dalla Corte di merito.
11. Il ricorso incidentale di (OMISSIS) s.p.a. ha ad oggetto la “nullita’ della sentenza e del procedimento per omessa pronuncia in ordine all’inammissibilita’ del ricorso ex articolo 617 c.p.c. Violazione dell’articolo 112 c.p.c..
Lamenta che la Corte d’Appello non si sia pronunciata sull’inammissibilita’ del ricorso avversario per violazione del termine perentorio di decadenza previsto dall’articolo 617 c.p.c., applicabile all’azione proposta che, essendo qualificabile come opposizione agli atti esecutivi, resta soggetta ai termini previsti dalla norma. Riferisce che la notifica dell’ingiunzione infatti e’ stata effettuata in data 20.4.2005 e il ricorso in opposizione e’ stato depositato solo in data 13.5.2005.
12. La questione, cosi’ come prospettata con riferimento all’articolo 112 c.p.c., e’ inammissibile in quanto incorre nello stesso vizio gia’ rilevato al punto sub. 3.
Anche in relazione a tale motivo deve osservarsi che, trattandosi di questione che non e’ stata esaminata dalla Corte d’Appello, il deducente avrebbe dovuto specificare se ed in che modo essa era stata proposta in giudizio e solo a seguito dell’ottemperanza a tale onere questa Corte avrebbe potuto prendere visione diretta degli atti per riscontrare l’esistenza del vizio processuale denunciato. Tanto piu’ una puntuale deduzione sarebbe stata necessaria nel caso in esame, in quanto l’effettiva esistenza del vizio e la sua incidenza sull’esito del processo presuppone che l’esame dell’eccezione non sia precluso per effetto di un giudicato interno derivante da pronuncia di primo grado non impugnata sul punto, sul che nulla dice il ricorrente incidentale, cosi’ impedendo di verificare l’ammissibilita’ e la decisivita’ della censura.
13. La soccombenza reciproca determina la compensazione delle spese processuali tra il ricorrente principale e quello incidentale. Il ricorrente principale deve invece essere condannato al pagamento delle spese processuali in favore di Inps e Inail, nella misura liquidata in dispositivo in applicazione dei criteri previsti dal Decreto Ministeriale n. 140 del 2012, che si applica, a mente del suo articolo 41, alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore e quindi al 23.8.2012.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li respinge. Compensa le spese tra (OMISSIS) ed (OMISSIS) s.p.a.; condanna (OMISSIS) al pagamento delle spese nei confronti di Inps e Inail, che liquida in euro 6.000,00 in favore dell’Inps ed euro 2.000,00 in favore dell’Inail per compensi professionali, oltre euro 100,00 ciascuno per esborsi ed oltre accessori di legge.

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