CASSAZIONE

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 3 febbraio 2015, n. 1917

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente
Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere
Dott. LORITO Matilde – Consigliere
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 18608/2009 proposto da:
I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.R.L. P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 29/2009 della CORTE D’APPELLO DI TRENTO SEZ. DIST. DI BOLZANO, depositata il 30/05/2009 R.G.N. 87/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/2014 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 30 maggio 2009, la Corte d’Appello di Trento, confermava la decisione con cui il Tribunale di Bolzano aveva respinto la domanda avanzata dall’INAIL, che agiva in regresso nei confronti della (OMISSIS) S.r.l., per la condanna di essa Societa’ al pagamento dell’importo erogato dall’Istituto in relazione all’infortunio sul lavoro occorso ad un dipendente della stessa nel corso delle operazioni di smontaggio di una gru. La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto la condotta tenuta dal lavoratore sfornita di ogni movente razionale e probabilmente riconducibile ad un puro istinto ludico dell’interessato e, pertanto, tale da porsi come fattore causale imprevedibile ed inevitabile da solo sufficiente a cagionare l’evento e ad escludere ogni responsabilita’ della Societa’ datrice.
Per la cassazione di tale decisione ricorre l’INAIL, affidando l’impugnazione a due motivi poi illustrati con memoria, cui resiste, con controricorso la Societa’.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’Istituto ricorrente, nell’impugnare la sentenza della Corte territoriale con i due motivi rispettivamente rubricati “violazione dell’articolo 2087 c.c., Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articoli 10 e 11” e “violazione dell’articolo 2087 c.c., e del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 35”, lamenta in termini complessivi l’erroneita’ della decisione per aver questa, in asserito contrasto con l’accertamento in fatto delle modalita’ di svolgimento dell’evento, ricondotto la fattispecie all’area del rischio elettivo cosi’ da escludere il nesso di causalita’ tra la prestazione lavorativa ed il danno determinatosi ed esonerare la Societa’ datrice dalla prova della stessa culpa in vigilando.
I due motivi sono infondati.
La Corte di merito perviene alla valutazione di abnormita’ del comportamento del lavoratore facendo corretta applicazione della nozione di rischio elettivo dal momento che fonda tale giudizio sulla esclusione della funzionalita’ del comportamento medesimo all’esecuzione dell’operazione di smontaggio della gru cui era addetto, dettagliatamente presa in esame, laddove la censura mossa dall’Istituto muove dal presupposto contrario, dall’essere cioe’ quel comportamento giustificabile, quale modalita’, per quanto imprudente, connotazione che tuttavia non consente di interrompere il nesso causale tra prestazione e danno ed integrare quindi gli estremi del rischio elettivo, di svolgimento del compito affidato, il che, a meno di non ritenere il primo motivo formulato dall’Istituto volto ad una revisione della valutazione in fatto operata dalla Corte di merito, inammissibile in questa sede, implica, come concluso dalla Corte medesima, l’inconfigurabilita’ dell’inadempimento dell’obbligo di sicurezza anche sub specie della culpa in vigilando per essere desumibile appunto dalle pacifiche modalita’ di svolgimento dell’evento l’imprevedibilita’ ed inevitabilita’ dello stesso.
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Istituto ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese del presente giudizio che liquida in euro 100,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali e altri accessori di legge

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