Cassazione 4

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 3 marzo 2016, n. 4217

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23741/2013 proposto da:

FONDAZIONE ENASARCO C.F. (OMISSIS) gia’ ENASARCO Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo STUDIO (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2471/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 08/05/2013 R.G.N. 5761/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/11/2015 dal Consigliere Dott. BERRINO Umberto;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega orale (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La sentenza attualmente impugnata della Corte d’Appello di Roma del 12/3 8/5/2013, in parziale riforma della pronuncia di primo grado del Tribunale della stessa sede, ha revocato il decreto ingiuntivo, recante la condanna di (OMISSIS) e della (OMISSIS) s.r.l. a pagare in favore della Fondazione Enasarco la somma di euro 66.597,64 a titolo di contributi e sanzioni relativi alle prestazioni lavorative rese da ventiquattro agenti per il periodo 2004 – 2008, e per l’effetto ha condannato le appellanti a corrispondere alla predetta Fondazione la minor somma di euro 3.747,02, oltre sanzioni ed accessori.

La Corte d’appello di Roma, per quel che qui rileva, ha precisato quanto segue:

a) Dalla documentazione in atti, ed in particolare dalle fatture emesse nei confronti della societa’ (OMISSIS) s.r.l. risultava effettivamente la sporadicita’ e discontinuita’ delle provvigioni maturate dai collaboratori. In proposito, l’appellante aveva indicato il numero delle fatture emesse da ciascun collaboratore ed aveva evidenziato che dal loro numero non era possibile evincere la sussistenza di rapporti di agenzia tra i collaboratori e la societa’ appellante.

b) Nella fattispecie non erano emersi i requisiti della continuita’ e stabilita’ dei rapporti oggetto di causa.

Col presente ricorso la Fondazione Enasarco (gia’ ENASARCO, Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio) domanda la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso (OMISSIS) che deposita, altresi’, memoria ai sensi dell’articolo 378 codice procedura civile.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte da’ atto che la presente sentenza e’ stata redatta con la collaborazione dell’assistente di studio dr. (OMISSIS).

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’articolo 360 codice procedura civile, n. 4, la nullita’ della sentenza con riferimento all’articolo 112 codice procedura civile, per non essersi la Corte territoriale pronunciata in ordine all’eccezione di inammissibilita’, improcedibilita’ e invalidita’ dell’atto d’appello della (OMISSIS), cosi’ come formulata dalla difesa della Fondazione nella propria memoria difensiva.

2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’articolo 360 codice procedura civile, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1742 e 1748 codice civile, in quanto la Corte territoriale avrebbe omesso di indagare se era esistito in capo ai soggetti indicati nei verbali di accertamento l’obbligo di svolgere un’attivita’ di promozione dei contratti e sarebbe incorsa, altresi’, in errore; nell’escludere la sussistenza della stabilita’ dei rapporti sulla base della sporadicita’ e discontinuita’ delle provvigioni maturate dai collaboratori.

3. Col terzo motivo si denuncia, in relazione all’articolo 360 codice procedura civile, n. 5, l’omesso esame dei contratti versati in atti e l’iscrizione alla Fondazione Enasarco in qualita’ di agenti; nel contempo si rileva che gli stessi contratti avrebbero dovuto essere interpretati come contratti di agenzia, considerato che ne contenevano tutte le clausole tipiche.

Osserva la Corte che il primo motivo e’ inammissibile perche’ la difesa della Fondazione Enasarco, nel dolersi dell’omessa pronunzia in merito all’eccepita nullita’ dell’atto d’appello per mancata specificita’ dei relativi motivi, non illustra l’atto contenente il gravame in maniera tale da consentire a questa Corte di valutare se realmente lo stesso fu formulato, come ora asserito, in modo generico.

Si e’, infatti, statuito (Cass. sez. 5 n. 12664 del 20.7.2012) che “anche laddove vengano denunciati con il ricorso per cassazione errores in procedendo, in relazione ai quali la Corte e’ anche giudice del fatto, potendo accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito, si prospetta preliminare ad ogni altra questione quella concernente l’ammissibilita’ del motivo in relazione ai termini in cui e’ stato esposto, con la conseguenza che, solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilita’ diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione, la Corte di cassazione puo’ e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali. (In applicazione di questo principio, la S.C. ha affermato che il ricorrente, ove censuri la statuizione della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l’inammissibilita’, per difetto di specificita’, di un motivo di appello, ha l’onere di trascrivere il contenuto del mezzo di impugnazione nella misura necessaria ad evidenziarne la genericita’, e non puo’ limitarsi a rinviare all’atto medesimo)”.

Sono, invece, fondati il secondo ed il terzo motivo che per ragioni di connessione possono esaminarsi congiuntamente.

Invero, l’orientamento consolidato di questa Corte e’ nel senso che nel rapporto di agenzia le parti possono prevedere forme di compenso delle prestazioni dell’agente diverse dalla provvigione determinata in misura percentuale sull’importo degli affari, come ad esempio una somma fissa per ogni contratto concluso (Cass. 9.10.1991 n. 10588), essendo anche ammessa la previsione di un “minimo forfettario” (Cass. n. 1346/1975) e di un “minimo mensile” (Cass. n. 34/1980).

Inoltre, la Corte di merito avrebbe dovuto tener conto, al fine di riconoscere od escludere la sussistenza dei rapporti di agenzia, della presenza o dell’assenza dei connotati della “stabilita’ ” e “continuita’ ” e considerare se i soggetti collaboratori individuati come agenti in sede di accertamento erano preposti a tutti gli affari di una certa specie per un certo tempo, in coordinazione con l’attivita’ del preponente, circostanze, queste, decisive, che avrebbero potuto condurre ad una pronuncia di segno contrario.

A quest’ultimo riguardo, come questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare (Cass. sez. lav. n. 13117 dell’11.6.2014 e Cass., n. 19828 del 2013), il riconoscimento in concreto di un rapporto di agenzia ovvero di un rapporto di procacciamento di affari, ricollegandosi alla diversa stabilita’ dell’incarico di promozione di affari, comporta un diverso atteggiarsi dei fatti costitutivi dell’una ovvero dell’altra fattispecie, sebbene al rapporto di procacciamento di affari possano applicarsi in via analogica talune disposizioni relative al contratto di agenzia (come quelle relative alle provvigioni), che non presuppongono un carattere stabile e predeterminato del rapporto, con esclusione, dunque, di quelle relative all’indennita’ di mancato preavviso, all’indennita’ suppletiva di clientela ed all’indennita’ di cessazione del rapporto.

Caratteri distintivi del contratto di agenzia (Cass., n. 12776 del 2012) sono la continuita’ e la stabilita’ dell’attivita’ dell’agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell’ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest’ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l’obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealta’, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo. Peraltro, la configurabilita’ del contratto di agenzia non trova ostacolo nel fatto che l’atto di conferimento dell’incarico non abbia designato espressamente e formalmente la zona nella quale l’incarico deve essere espletato, ove tale indicazione sia evincibile dal riferimento all’ambito territoriale nel quale le parti incontestabilmente operano.

Invece, nel caso di specie la Corte territoriale ha applicato solo formalmente il criterio della stabilita’, ma ne ha travisato il contenuto, di fatto non applicando e violando il criterio astratto previsto dalla norma di riferimento e non considerando per nulla i contratti prodotti in giudizio.

In definitiva, il primo motivo va rigettato, mentre vanno accolti il secondo ed il terzo motivo, per cui l’impugnata sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata per un nuovo esame del merito alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione che provvedera’ anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo ed il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

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