Cassazione 6

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 3 novembre 2014, n. 23381

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido – Presidente
Dott. VENUTI Pietro – rel. Consigliere
Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16714/2008 proposto da:

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA DI PRATO C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 556/2007 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 27/06/2007 r.g.n. 594/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/2014 dal Consigliere Dott. PIETRO VENUTI;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Dott. (OMISSIS) e’ stato assunto per svolgere le mansioni di Comandante del Corpo di Polizia Provinciale di (OMISSIS) prima a tempo determinato per la durata di sei mesi, per sostituire il titolare assente, con un patto di prova di quindici giorni, e successivamente dalla stessa Provincia a tempo indeterminato, con un patto di prova di sei mesi.
Alla scadenza di quest’ultimo periodo di prova la Provincia di Prato ha risolto il rapporto per mancato superamento della prova.
Il Dott. (OMISSIS) ha impugnato il provvedimento, chiedendo di essere reintegrato nel posto di lavoro ed il risarcimento del danno pari alle retribuzioni perdute.
Il Tribunale di Prato ha rigettato il ricorso e tale statuizione e’ stata confermata dalla Corte d’appello di Firenze, con la sentenza indicata in epigrafe, sulla base dei seguenti rilievi:
– vi era l’effettiva necessita’ per la Provincia di verificare le qualita’ professionali e la personalita’ complessiva del lavoratore;
– il patto di prova apposto al primo contratto a tempo determinato, stipulato per sostituire il titolare assente, era tutt’altra cosa rispetto a quello apposto al secondo contratto, previsto obbligatoriamente dall’articolo 14 del c.c.n.l. del Comparto Regioni ed Autonomie Locali;
– il contratto a tempo determinato aveva trovato giustificazione solo con la necessita’ di sopperire all’emergenza derivante dalla sostituzione della vincitrice del concorso, temporaneamente impedita;
– alla fine del primo rapporto non era stata espressa alcuna valutazione, positiva o negativa, circa l’esperimento del periodo di prova e quindi non risultava se questa fosse stata superata;
– l’Amministrazione non poteva sottrarsi all’assunzione a tempo indeterminato, essendo questa obbligatoria a prescindere dal precedente rapporto a tempo determinato e dal relativo patto di prova, posto che detta assunzione era imposta per legge, dovendo l’Amministrazione scorrere la graduatoria del concorso per Comandante del Corpo di Polizia Provinciale nel quale il Dott. (OMISSIS) si era classificato al secondo posto, una volta che il primo in graduatoria aveva rinunciato all’incarico. Tale assunzione comportava in base al contratto collettivo l’apposizione del patto di prova.
Per la cassazione di questa sentenza propone ricorso il Dott. (OMISSIS). La Provincia di Prato resiste con controricorso, illustrato da memoria ex articolo 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso e’ articolato in sei motivi, cui fanno seguito i relativi quesiti di diritto ex articolo 366 bis c.p.c., non piu’ in vigore ma applicabile ratione temporis.
2. Con il primo motivo il ricorrente, denunciando omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, deduce che, avendo egli svolto, con il primo contratto a tempo determinato, le funzioni di Comandante del Corpo di Polizia Provinciale di (OMISSIS) per la durata di sei mesi, non era necessario reiterare il periodo di prova una volta assunto a tempo indeterminato con lo stesso profilo professionale e per svolgere le medesime mansioni. Era pertanto illogica e incoerente la motivazione della impugnata sentenza che aveva ritenuto che il primo periodo lavorativo non fosse stato idoneo ai fini dell’esperimento della prova.
3. Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione o falsa applicazione dell’articolo 2096 c.c., sostiene che la reiterazione del patto di prova e’ illegittima. Tale patto e’ infatti finalizzato alla verifica delle qualita’ professionali e del comportamento del lavoratore, circostanze queste che l’Amministrazione aveva avuto modo di accertare ampiamente per effetto dello svolgimento, con esito positivo, delle stesse mansioni per un congruo lasso di tempo.
4. Con il terzo motivo il ricorrente, denunciando violazione o falsa applicazione dell’articolo 14 bis c.c.n.l. Regioni ed Autonomie Locali nonche’ degli articoli 1362, 1363 e 1366 c.c., rileva che la norma contrattuale anzidetta consente l’esonero del periodo di prova per i dipendenti che lo abbiano gia’ superato nella medesima qualifica e profilo professionale presso altra amministrazione pubblica; a maggior ragione, tale esonero deve ritenersi operante quando il dipendente abbia effettivamente svolto il periodo di prova nella stessa amministrazione dalla quale viene poi assunto, avendo questa gia’ avuto modo di verificare le qualita’ professionali del dipendente.
5. Con il quarto motivo, denunciando violazione dell’articolo 16 del contratto collettivo dianzi indicato nonche’ dell’articolo 1362 c.c. e segg., il ricorrente deduce che il primo contratto a tempo determinato, della durata di sei mesi e con periodo di prova di quindici giorni, e’ illegittimo posto che non conteneva il nominativo del lavoratore sostituito da esso ricorrente.
6. Con il quinto motivo, denunciando violazione del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 2 e 35, il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata e’ errata laddove afferma che la sua assunzione a tempo indeterminato e’ avvenuta in. base ad un preciso obbligo costituito dallo scorrimento della graduatoria concorsuale. Ed infatti la normativa di riferimento consente il reclutamento e la selezione diretta, senza che l’Amministrazione si debba rapportare obbligatoriamente a pregresse graduatorie e scorrimento di esse per sostituzione di personale .
7. Con il sesto motivo, denunciando violazione del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 2, comma 3, il ricorrente deduce che ha errato la Corte di merito nell’affermare che il contratto a tempo determinato venne concluso in forza di un atto amministrativo, costituito da una delibera dell’Amministrazione. In effetti la fonte della regolamentazione del rapporto era costituita dal contratto individuale e da quello collettivo .
8. Il ricorso non e’ fondato.
Questa Corte e’ chiamata a stabilire se l’Amministrazione, nel procedere all’assunzione a tempo indeterminato del ricorrente, dopo che il medesimo era stato in precedenza assunto dalla stessa Amministrazione a tempo determinato (sei mesi), con un periodo di prova di quindici giorni e con le medesime funzioni (Comandante del Corpo di Polizia Municipale di (OMISSIS)), abbia legittimamente apposto il patto di prova di sei mesi previsto dal c.c.n.l. Comparto Regioni ed Autonomie locali, patto di prova conclusosi con esito negativo e che ha comportato la risoluzione del rapporto di lavoro.
9. Cosi’ inquadrata la fattispecie, devono ritenersi inammissibili il quarto, il quinto ed il sesto motivo in quanto del tutto irrilevanti ai fini della decisione, concernendo aspetti che in alcun modo si riflettono sull’esito della lite.
10. Gli altri tre motivi, che per ragioni di connessione vanno trattati congiuntamente, sono infondati.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la causa del patto di prova va individuata nella tutela dell’interesse comune alle due parti del rapporto di lavoro, in quanto diretto ad attuare un esperimento mediante il quale sia il datore di lavoro che il lavoratore possono verificare la reciproca convenienza del contratto, accertando il primo le capacita’ del lavoratore e quest’ultimo, a sua volta, valutando l’entita’ della prestazione richiestagli e le condizioni di svolgimento del rapporto (Cass. 29 luglio 2005 n. 15960; Cass. 30 luglio 2009 n. 17767).
Questa Corte ha altresi’ precisato che il patto di prova in due contratti successivamente stipulati tra le parti e’ ammissibile, qualora risponda alle suddette finalita’, potendo intervenire nel tempo molteplici fattori, attinenti non soltanto alle capacita’ professionali, ma anche alle abitudini di vita o a problemi di salute (Cass.18 febbraio 1995 n. 1741; Cass. n. 15960/05 cit.; Cass. n. 17767/09 cit.; Cass. 22 giugno 2012 n. 10440).
In una fattispecie, sostanzialmente analoga alla presente, e’ stato affermato che in materia di rapporti di lavoro pubblico nel settore sanitario, disciplinati a seguito della privatizzazione dalla contrattazione collettiva nazionale, anche in deroga a previsioni di legge o regolamento, la previsione del c.c.n.l. del comparto sanita’ del primo settembre 1995, secondo cui il dipendente assunto a tempo indeterminato e’ soggetto ad un periodo di prova, consente l’esecuzione della prova anche nel caso di assunzione di un lavoratore che in precedenza aveva stipulato un contratto a termine, ancorche’ avesse superato la relativa prova, avendo le parti ritenuto utile e comunque funzionale all’interesse pubblico l’espletamento della prova in vista della costituzione di un rapporto a tempo indeterminato (Cass. 2 ottobre 2008 n. 24409).
Infine, e’ stato rimarcato che la valutazione circa l’opportunita’ e/o necessita’ della verifica delle qualita’ professionali e della personalita’ complessiva del lavoratore, gia’ accertate dal datore di lavoro, costituisce un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimita’ ove congruamente motivato (v. Cass. n. 10440/12, n. 17767/09, n. 1741/95, sopra citate).
11. La Corte di merito ha fatto corretta applicazione di tali principi, ponendo in evidenza che vi era effettiva necessita’ per l’Amministrazione di verificare le qualita’ professionali, il comportamento e la personalita’ del lavoratore, considerato che:
– il primo periodo di prova, di quindici giorni, riguardava un rapporto a termine (sei mesi) ed era funzionale alla ben piu’ modesta portata dell’atto negoziale voluto dalle parti , atteso che il posto di Comandante era stato gia’ assegnato al vincitore del concorso, temporaneamente assente;
– che vi era dunque una diversita’ non solo temporale, ma anche qualitativa del periodo di prova apposto ai due contratti;
– che il patto di prova di quindici giorni apposto al primo contratto era insufficiente al fine di accertare le reali capacita’ organizzative, propositive, di direzione e coordinamento del ricorrente;
– che, alla fine del contratto a termine, dovendo l’Amministrazione scorrere la graduatoria del concorso in cui il ricorrente si era classificato al secondo posto, costituiva un atto dovuto la sua assunzione, Legge n. 127 del 1997, ex articolo 6, comma 21, allora vigente, senza che il superamento del breve periodo di prova precedente – trascorso il quale il rapporto si avvio’ alla naturale scadenza – potesse precludere all’Amministrazione l’apposizione di un nuovo patto di prova, questa volta ben piu’ consistente, peraltro consentito dall’articolo 14 bis del contratto collettivo del Comparto;
– che era da escludere la natura in qualche modo ritorsiva della valutazione negativa del periodo di prova operata dall’Amministrazione, quale asserita conseguenza della fruizione, da parte del ricorrente, subito dopo la stipula del contratto a tempo indeterminato, di un periodo di congedo straordinario per motivi di studio, della durata di circa diciotto mesi, essendo tale valutazione conseguente ai pareri negativi di tutti gli organi all’uopo preposti (direttore generale, dirigente tecnico, dirigente del settore affari generali, direttore del servizio personale ed organizzazione);
– che, pertanto, la reiterazione del patto di prova non poteva considerarsi illegittima.
Trattandosi di motivazione coerente, logica e privi di vizi, resa in conformita’ ai principi giuridici sopra affermati, il ricorso deve essere rigettato.
12. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida, a favore della societa’ resistente, in euro 100,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *