CASSAZIONE

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 3 ottobre 2014, n. 20955

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STILE Paolo – Presidente

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 27937 RG 2008 proposto da:

A.I.A.S. – SEZIONE DI (OMISSIS) ONLUS -, in persona del Commissario straordinario, (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS), per procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del rappresentante legale pro tempore Dott. (OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di mandatario della (OMISSIS) S.p.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza 17 presso l’Avvocatura Centrale dello stesso Istituto, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS) – Agenzia di (OMISSIS) S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di CATANIA n. 1201/08 del 6.11.2008/9.12.2008 nella causa iscritta al n. 562 R.G. dell’anno 2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’8.07.2014 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO DE RENZIS;

udito l’Avv. (OMISSIS), per delega dell’Avv. (OMISSIS), per l’INPS;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 20.02.2003, l’A.I.A.S.-Sezione di (OMISSIS), proponeva opposizione avverso cartella esattoriale, notificata il 14.01.2003, con la quale era stato intimato a tale associazione il pagamento dell’importo di euro 55.360,12 a titolo di contributi pretesi dall’INPS in relazione al mese di dicembre 1998.
L’opponente deduceva in particolare che aveva regolarmente effettuato il pagamento di detti contributi mediante cessione all’INPS di creduti vantati nei confronti del Comune di (OMISSIS) per prestazioni sanitarie connesse al trasporto di disabili.
2. Il Tribunale di Siracusa con sentenza del 21.04.2004 rigettava l’opposizione, con condanna dell’opponente alle spese.
3. Tale decisione, impugnata dall’AIAS, e’ stata confermata dalla Corte di Appello di Catania n. 1201 del 2018. la quale ha osservato che secondo la disciplina dettata dal Decreto Legge n. 536 del 1987, articolo 6, comma 26, (convertito in Legge n. 48 del 1998) l’effetto estintivo dell’obbligazione contributiva viene collegato all’atto di riconoscimento del debito da parte dell’Amministrazione debitrice, riconoscimento che rende, nel concorso o delle ulteriori condizioni, il credito certo, liquido ed esigibile.
La stessa Corte ha ritenuto infondata la censura formulata dall’AIAS riguardane l’applicazione al caso di specie della Legge n. 388 del 2000, articolo 116, comma 18, in quanto la nuova disciplina circa il calcolo delle sanzioni non ha alcuna efficacia retroattiva e riguarda solo i crediti accertati successivamente al 30 settembre 2000.
4. La AIAS ricorre per cassazione affidandosi a due motivi, illustrati con memoria ex articolo 378 c.p.c..
L’INPS resiste con controricorso.
Non si e’ costituita l’intimata (OMISSIS) – Agenzia (OMISSIS) – S.p.A..
5. Con il primo motivo del ricorso la ricorrente lamenta violazione di plurime norme di legge (articolo 112 c.p.c.; articolo 12 preleggi; Decreto Legge n. 689 del 1985, articolo 1, comma 9, convertito nella Legge n. 11 del 1986; Decreto Legge n. 536 del 1987, articolo 6, comma 26, convertito nella Legge n. 48 del 1988; Legge n. 262 del 1989, articolo 2, comma 6, delle Legge n. 412 del 1991, e Legge n. 426 del 1991, e della Legge n. 412 del 1991, articolo 4), nonche’ vizio di motivazione.
La ricorrente sostiene, con riferimento al profilo processuale, che il giudice di appello ha posto a fondamento della propria decisione una circostanza di fatto non affermata dalle parti ne’ emersa in alcun modo dalle risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio, ossia la contestazione del Comune di (OMISSIS) alla cessione dei crediti.
La medesima ricorrente, con riferimento al profilo normativo e al difetto di motivazione, censura la sentenza impugnata, per avere ritenuto non avvenuto il perfezionamento della cessione dei crediti, in presenza di riconoscimento debito desumibile da un comportamento concludente. In particolare viene invocato, come istituto di carattere generale, il silenzio-assenso previsto dalla Legge n. 241 del 1990, articolo 20.
La censura e’ infondata.
Al riguardo e’ sufficiente ricordare che questa Corte si e’ gia’ pronunciata in analoghe controversie riguardanti la stessa ricorrente AIAS e la medesima quaestio iuris affermando che la validita’ e l’efficacia della cessione, da parte dei datori di lavoro, dei crediti maturati nei confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici, al fine del pagamento dei contributi previdenziali, oltre l’osservanza di specifici requisiti formali (atto pubblico o scrittura privata autenticata, in base al Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2240, articolo 69, sull’amministrazione e sulla contabilita’ generale dello Stato) presuppongono che il credito ceduto sia certo, liquido ed esigibile, che il creditore cedente notifichi l’atto di cessione all’istituto previdenziale e all’amministrazione debitrice e che quest’ultima, entro 90 giorni dalla notifica, comunichi il riconoscimento della propria posizione debitoria, con la conseguenza che, ove risulti carente taluna delle indicate fasi o condizioni, non si verifica il perfezionamento della cessione e non puo’ conseguirsi l’estinzione dell’obbligazione contributiva (cfr Cass. n. 2414 del 2012; Cass. n. 99 del 2009; Cass. n. 28295 del 2005).
Ne’, contrariamente quanto dedotto dalla la parte ricorrente, assume rilevanza nel caso di specie, ai fini del perfezionamento della cessione del credito, il comportamento concludente, atteso che la fattispecie legale e’ stata compiutamente disciplinata, per cui non vi e’ spazio al mancato s riconoscimento del credito stesso da parte, dell’amministrazione debitrice o al silenzio – assenso di cui alla Legge n. 241 del 1990, articolo 20, sul procedimento amministrativo (cfr su quest’ultimo punto Cass. cit. n. 28295 del 2005).
L’impugnata sentenza non si e’ discostata dagli evidenziati principi e ne ha fato puntuale applicazione alla fattispecie in esame, per cui merita piena conferma.
6. Con il secondo motivo la AIAS deduce violazione e falsa applicazione della Legge n. 388 del 2000, articolo 116, commi 8 e 18.
Rileva che la Corte territoriale non ha fatto buongoverno della richiamata nuova disciplina sanzionatoria, che troverebbe applicazione anche ai casi pregressi, accertati al 30 settembre 2000 ma non ancora esauriti, ivi compresi quelli per i quali pende controversia dinanzi all’autorita’ giudiziaria.
La doglianza e’ infondata.
Secondo consolidata giurisprudenza, che si condivide, la nuova disciplina riguardante il calcolo delle sanzioni non ha alcuna efficacia retroattiva e riguarda solo i crediti accertati successivamente al 30 settembre 2000, e in ogni caso per i crediti accertati prima di tale data (e nel caso di specie il credito contributivi si riferisce al mese di dicembre 1998) la stessa disciplina non comporta alcun effetto riduttivo del quantum, ma soltanto il diritto al conguaglio pari alla differenza tra la somma pagata secondo le modalita’ previste dalla Legge n. 662 del 1996, articolo 1, e quella dovuta in forza della Legge n. 388 del 2000, articolo 116, comma da 8 a 17, (cfr Cass. n. 28295 del 2005 cit.; Cass. n. 16422 del 2005; Cass. n. 19334 del 2003; Cass. n. 12669 del 2002; cfr anche Cass. n. 17099 del 2010).
7. In conclusione il ricorso e’ destituito di fondamento e va rigettato.
Le spese del presente giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a favore dell’INPS.
Nessuna pronuncia va emessa sulle spese nei confronti dell’intimata (OMISSIS) S.p.A., che non ha svolto alcuna attivita’ difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 100,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15 %. Nulla per le spese nei confronti dell’intimata (OMISSIS) – Agenzia (OMISSIS) S.p.A..

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *