Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 30 dicembre 2016, n. 27588

Nelle società in accomandita semplice la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall’istituto assicuratore

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 30 dicembre 2016, n. 27588

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14999-2011 proposto da:

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS) in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della (OMISSIS) S.P.A. – (OMISSIS) I.N.P.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1473/2010 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 22/12/2010 R.G.N. 1128/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/2016 dal Consigliere Dott. DORONZO ADRIANA;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASTROBERARDINO PAOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza pubblicata il 22 dicembre 2010, la Corte d’appello dell’Aquila rigettava l’appello proposto da (OMISSIS) nei confronti della sentenza di primo grado che, nel giudizio di accertamento negativo dell’obbligo contributivo proposto dalla stessa (OMISSIS) nei confronti dell’Inps, lo aveva parzialmente accolto (limitatamente alle somme aggiuntive, ritenute dovute a titolo di omissione e non gia’ di evasione contributiva), dichiarando tuttavia la stessa obbligata al pagamento dei contributi conseguenti alla sua iscrizione d’ufficio alla gestione commercianti.

La Corte riteneva che sussistessero i presupposti per l’iscrizione, dal momento che l’attivita’ svolta dalle due societa’ in accomandita semplice, di cui la (OMISSIS) era socia accomandataria, era di tipo commerciale, come emergeva dalla natura dell’attivita’ indicata nell’oggetto sociale che, nella specie, esulava dal mero godimento dei patrimonio. Inoltre, le societa’ erano organizzate e dirette con il lavoro dei soci e dei familiari e avevano prodotto redditi unicamente grazie all’apporto dell’amministratrice, in assenza di altri dipendenti.

Avverso tale pronuncia la (OMISSIS) ricorre per cassazione sulla base di due motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso l’Inps.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, articolo 1, comma 202, in relazione alla L. n. 88 del 1998, articolo 49, comma 1, per avere la Corte di merito ritenuto sussistente l’obbligo della sua iscrizione nella gestione commercianti: ad avviso della parte, infatti, l’affermazione secondo cui deve aversi riguardo esclusivamente all’oggetto sociale e non anche all’attivita’ in concreto svolta dall’amministratore, si poneva in contrasto con le norme di settore, le quali, invece, richiedono l’effettivo svolgimento di un’attivita’ commerciale da parte del soggetto della cui iscrizione si discute. Per contro, l’attivita’ volta alla gestione del patrimonio immobiliare non e’ attivita’ commerciale, in quanto non consiste in un’attivita’ intermediaria nella circolazione dei beni ma e’ attivita’ di puro godimento di beni propri.

2. – Il secondo motivo e’ invece fondato sull’omessa motivazione su un fatto decisivo, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5. Si lamenta che la Corte ha dato rilievo all’entita’ dei redditi, senza verificare se essi fossero il frutto dell’attivita’ commerciale della ricorrente: dall’estratto conto del suo conto corrente bancario, prodotto in giudizio e trascritto nel ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, risultava che i redditi erano esclusivamente i canoni di locazione degli immobili di proprieta’ della ricorrente. Tale documento, nonostante la sua decisivita’, non era stato esaminato dalla corte territoriale.

3. – I motivi, che si esaminano congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.

La disciplina relativa alla gestione assicurativa degli esercenti attivita’ commerciali e del terziario e’ stata, come noto, modificata dalla L. n. 662 del 1996, articolo 1, comma 203, il quale, nel riformulare la L. n. 160 del 1975, articolo 29, comma 1, ha previsto che l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attivita’ commerciali di cui alla L. n. 613 del 1966, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;

b) abbiano la piena responsabilita’ dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione (ancorche’ tale requisito non sia richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonche’ per i soci di societa’ a responsabilita’ limitata);

c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualita’ e prevalenza;

d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli.

Tenuto conto che la L. n. 1397 del 1960, articolo 2, nel testo modificato dalla L. n. 45 del 1986, articolo 3, stabilisce a sua volta che analogo obbligo di iscrizione (ricorrendo l’ulteriore requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualita’ e prevalenza) grava sui soci di societa’ in nome collettivo e sui soci accomandatari di societa’ in accomandita semplice, risulta evidente che il presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla gestione commercianti consiste pur sempre nella prestazione di un’attivita’ lavorativa abituale all’interno dell’impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: e cio’ perche’ – come a suo tempo rimarcato da Cass. S.U. n. 3240 del 2010 – l’assicurazione obbligatoria non intende proteggere l’elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell’espletamento di attivita’ lavorativa abituale, qualora il loro impegno personale si connoti, rispetto agli altri fattori produttivi, come elemento prevalente all’interno dell’impresa.

Nel caso di specie, la Corte ha fondato il suo giudizio esclusivamente sulla base dell’oggetto sociale della societa’ e sulla presunzione, in forza della quale, attesa l’entita’ dei redditi e l’assenza di dipendenti, essi non potevano che essere stati prodotti dall’apporto dell’amministratrice, senza tuttavia accertare se si sia trattato di un effettivo svolgimento di un’attivita’ commerciale ovvero di una mera attivita’ di gestione di contratti di locazione di immobili concessi in godimento a terzi.

Al riguardo deve precisarsi che questa Corte ha gia’ affermato il principio secondo cui, ai fini dell’iscrizione nella gestione commercianti, l’attivita’ di mera riscossione dei canoni di un immobile affittato non costituisce di norma attivita’ d’impresa, indipendentemente dal fatto che ad esercitarla sia una societa’ commerciale (Cass. n. 3145 del 2013), salvo che si dia prova che costituisca attivita’ commerciale di intermediazione immobiliare (Cass. n. 845 del 2010); e che, inoltre, l’eventuale impiego dello schema societario per attivita’ di mero godimento, in implicito contrasto con il disposto dell’articolo 2248 c.c., non puo’ trovare una sanzione indiretta nel riconoscimento di un obbligo contributivo di cui difettino i presupposti propri, per come sopra ricostruiti.

Il ricorso, pertanto, va accolto e la causa rinviata ad altro giudice d’appello perche’ proceda a fare i dovuti accertamenti alla luce del seguente principio di diritto: “ai sensi della L. n. 662 del 1996, articolo 1, comma 203, che ha modificato la L. n. 160 del 1975, articolo 29, e della L. n. 45 del 1986, articolo 3, nelle societa’ in accomandita semplice la qualita’ di socio accomandatario non e’ sufficiente a far sorgere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attivita’ commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualita’ e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall’istituto assicuratore”. Il giudice del rinvio provvedera’ anche a regolamentare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’appello dell’Aquila, in diversa composizione

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