Cassazione 12

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 4 gennaio 2016, n. 21

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente

Dott. TRIA Lucia – Consigliere

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10020-2014 proposto da:

(OMISSIS) S.R.L. P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro’ tempore, domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in atti;

– resistente con procura –

avverso la sentenza n. 1099/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 21/11/2013 R.G.N. 828/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/2015 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTO

Con sentenza depositata il 21.11.2013, la Corte d’appello di Torino confermava la statuizione di prime cure che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato dalla s.r.l. (OMISSIS) a (OMISSIS) e condannato la societa’ appellante a reintegrare la lavoratrice nel proprio posto di lavoro e a rifonderle i danni ex articolo 18 St. lav.. Riteneva in particolare la Corte che, sebbene il giudice di primo grado avesse errato nell’interpretazione della contestazione disciplinare, che effettivamente concerneva un’assenza ingiustificata prolungatasi per oltre quattro giorni, la fattispecie contestata, a termini di contratto collettivo, poteva dar luogo soltanto al licenziamento con preavviso, per modo che, avendo la societa’ appellante intimato invece un licenziamento in tronco e non avendo proposto alcuna domanda di conversione, la statuizione di primo grado non poteva che confermarsi, sia pure con diversa motivazione.

Per la cassazione di questa pronuncia ricorre la s.r.l. (OMISSIS) con ricorso affidato a cinque motivi, illustrati con memoria. La lavoratrice ha svolto difese orali in pubblica udienza.

DIRITTO

Con il primo motivo, la societa’ ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della Legge n. 604 del 1966, articoli 1 e 3, dell’articolo 2119 c.c., dell’articolo 10, lettera a), ipotesi f), CCNL per i dipendenti delle aziende dell’industria metalmeccanica privata in relazione agli articoli 1362-1371 c.c. nonche’ dell’articolo 112 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto illegittimo il licenziamento intimato per giusta causa pur ritenendo integrata dal comportamento dell’intimata la fattispecie giustificativa del recesso con preavviso.

Con il secondo motivo, la societa’ ricorrente deduce violazione dell’articolo 1455 c.c. in relazione alla Legge n. 604 del 1966, articoli 1 e 3, articolo 2119 c.c. e articolo 10, lettera a), ipotesi f), CCNL per i dipendenti delle aziende dell’industria metalmeccanica privata, per non avere la Corte territoriale correttamente valutato la gravita dell’inadempimento contrattuale della lavoratrice.

Con il terzo motivo, la societa’ ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. per avere la Corte di merito omesso di pronunciare d’ufficio la conversione del licenziamento.

Con il quarto motivo, la societa’ ricorrente lamenta omesso esame circa la decisivita’ dell’assenza prolungata della lavoratrice al fine di integrare la gravita dell’inadempimento o comunque la sua idoneita’ a costituire giustificato motivo soggettivo di recesso.

Da ultimo, con il quinto motivo, la societa’ ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2104, 2105, 1324 e 1362 ss. c.c., Legge n. 604 del 1966, articoli 1 e 3 e articolo 10, lettera a), ipotesi f), CCNL per i dipendenti delle aziende dell’industria metalmeccanica privata, nonche’ della Legge n. 300 del 1970 e degli articoli 7 e 112 c.p.c., ed altresi’ omesso esame circa un fatto decisivo della controversia, per non avere la Corte territoriale esaminato e valutato l’insubordinazione della lavoratrice quale circostanza confermativa della gravita dell’addebito. Il secondo, il quinto e, seppur parzialmente, il quarto motivo precedono logicamente gli altri profili di censura sollevati in ricorso, involgendo la valutazione della legittimita’ del licenziamento sotto il profilo della sussistenza della giusta causa. Essi possono esaminarsi congiuntamente, in considerazione della natura delle censure svolte, e sono infondati. Circa il secondo e il quinto motivo, e’ sufficiente rilevare che la Corte territoriale ha accertato che in nessun luogo della contestazione disciplinare che ha dato avvio al procedimento poi conclusosi con il licenziamento dell’intimata e’ stato dedotto come fatto di insubordinazione l’essersi la lavoratrice assentata nonostante che le fossero state espressamente denegate le ferie, avendole la societa’ ricorrente contestato unicamente l’assenza ingiustificata protrattasi per oltre quattro giorni; e poiche’ anche le circostanze ritenute aggravanti che accedono ad una condotta inadempiente debbono formare oggetto di rituale contestazione, non essendo altrimenti possibile per il datore di lavoro porta in alcun modo a fondamento del recesso (cfr. in tal senso Cass. n. 7523 del 2009), vanamente parte ricorrente si duole della pronuncia ai suoi danni.

Per i medesimi motivi va ritenuta l’infondatezza della censura contenuta nel quarto motivo, limitatamente alla parte in cui la societa’ ricorrente lamenta che la Corte non avrebbe correttamente valutato sotto il profilo della gravita dell’inadempimento il comportamento della lavoratrice; quanto poi all’ulteriore profilo di censura contenuto nel medesimo motivo, concernente l’omesso esame della idoneita’ dell’inadempimento a costituire giustificato motivo soggettivo, esso e’ palesemente infondato, avendo la Corte territoriale riconosciuto proprio tale idoneita’, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure. Il primo e il terzo motivo sono invece fondati.

Come premesso in fatto, la Corte territoriale, dopo aver riconosciuto l’idoneita’ del comportamento tenuto dall’intimata a integrare gli estremi del giustificato motivo soggettivo di licenziamento, ha ritenuto di dover confermare la statuizione di primo grado in ordine all’illegittimita’ del licenziamento sul rilievo che nessuna domanda di conversione era stata proposta dalla societa’ ricorrente.

Ora, indipendentemente dal fatto che parte ricorrente sostiene di aver proposto tale domanda nel corso dell’udienza di discussione dell’appello, deve qui ribadirsi che la giusta causa e il giustificato motivo soggettivo di licenziamento costituiscono mere qualificazioni giuridiche di comportamenti ugualmente idonei a legittimare la cessazione del rapporto di lavoro, l’uno con effetto immediato e l’altro con preavviso (giurisprudenza costante: cfr. da ult. Cass. 12884 del 2014). E se cio’ in generale abilita il giudice a convertire (rectius, valutare) un licenziamento per giusta causa in termini di licenziamento per giustificato motivo soggettivo senza che cio’ comporti violazione dell’articolo 112 c.p.c. (fermo restando il principio dell’immutabilita’ della contestazione e persistendo la volonta’ del datore di risolvere il rapporto), dal momento che nelle piu’ ampie pretese economiche collegate dal lavoratore all’annullamento del licenziamento ritenuto ingiustificato ben puo’ ritenersi compresa quella di minore entita’ derivante da un licenziamento che, pur qualificandosi come giustificato, preveda il diritto del lavoratore al preavviso, il carattere meramente qualificatorio della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo comporta che, ove il datore di lavoro impugni globalmente la sentenza di primo grado che ha dichiarato l’illegittimita’ del licenziamento, nella sua domanda al giudice d’appello di dichiarare la legittimita’ della risoluzione del rapporto per giusta causa deve ritenersi compresa la minor domanda di dichiarare la risoluzione dello stesso rapporto per la sussistenza di giustificato motivo soggettivo (cosi’ Cass. n. 837 del 2008). Segue da quanto sopra che il giudice, anche d’impugnazione, che ometta di pronunciarsi anche d’ufficio sulla possibilita’ che un licenziamento intimato per giusta causa possa essere qualificato in termini di licenziamento per giustificato motivo soggettivo, incorre nella censura di omessa pronuncia ex articolo 112 c.p.c.; e non essendosi la Corte territoriale uniformatasi a tali principi, la sentenza impugnata va cassata con rinvio per nuovo esame alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione, che provvedere anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

Tenuto conto dell’accoglimento per quanto di ragione del ricorso, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso. Rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione, che provvedera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater da’ atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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