Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 4 novembre 2016, n. 22482

La possibilità di svolgere attività lavorativa nelle festività infrasettimanali non significa che la trasformazione da giornata festiva a lavorativa sia rimessa alla volontà esclusiva del datore di lavoro o a quella del lavoratore, dovendo – invece – derivare da un loro accordo. Quest’ultimo deve provenire dalle parti del contratto individuale e non da quelle collettive, non potendo le organizzazioni sindacali derogare in senso peggiorativo ad un diritto del singolo lavoratore se non nel caso in cui egli abbia loro conferito esplicito mandato in tal senso.

Ne discende la nullità delle clausole di contratti collettivi che prevedano l’obbligo dei dipendenti di lavorare nei giorni di festività infrasettimanale, in quanto incidenti sul diritto dei lavoratori – indisponibile, giova ribadire, da parte delle organizzazioni sindacali – di astenersi dalla prestazione

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 4 novembre 2016, n. 22482

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente
Dott. VENUTI Pietro – Consigliere
Dott. MANNA Antonio – Consigliere
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere
Dott. LORITO Matilde – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9483 – 2011 proposto da:

(OMISSIS) S.P.A C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)

– controricorrente –

contro

(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)

– intimati –

avverso la sentenza n. 557/2010 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 30/11/2010 r.g.n. 258/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/07/2016 dal Consigliere Dott. PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GHERSI RENATO FINOCCHI, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTO

Con sentenza del 30 novembre 2010, la Corte d’appello di Brescia rigettava l’appello proposto da (OMISSIS) s.p.a. avverso la sentenza di primo grado, che l’aveva condannata al pagamento, in favore di (OMISSIS) ed altri trentotto dipendenti, della retribuzione giornaliera per la festivita’ del (OMISSIS), in quanto dovuta ai sensi dell’articolo 7, comma 2, CCNL industria metalmeccanica, anche se avevano rifiutato di rendere la prestazione lavorativa richiesta dalla societa’ datrice.

La Corte territoriale condivideva la statuizione del Tribunale di spettanza ai lavoratori dell’emolumento, per la derogabilita’ del diritto soggettivo al riposo nei giorni di festivita’ infrasettimanale, ferma la sua disponibilita’ in virtu’ di accordi tra le parti, soltanto per effetto, non gia’ di solo accordo sindacale (neppure se sottoposto a referendum), ma di accordo individuale ovvero collettivo cui il lavoratore presti specifico consenso; con la conseguente illegittimita’, in difetto di una tale prova e di previsioni normative che lo consentano, di una riduzione unilaterale della retribuzione ordinaria da parte del datore di lavoro, in relazione ad istituti che presuppongano la mancanza di prestazione lavorativa: come anche evincibile da una corretta interpretazione della L. n. 90 del 1954, articolo 2.

Con atto notificato il 8 aprile 2011, (OMISSIS) s.p.a. ricorre per cassazione con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c., cui resistono (OMISSIS) e gli altri venticinque dipendenti indicati in epigrafe con controricorso; sono rimasti intimati (OMISSIS) e gli altri dodici pure indicati in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 260 del 1949, articoli 2 e 5, L. n. 90 del 1954, articoli 2 e 3, articoli 1362, 1363, 1368 e 1371 c.c., in riferimento all’articoli 5 p. spec., sez. 3 e 8, comma 14, p. spec. CCNL 7 maggio 2003 industria metalmeccanica privata, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per erronea esclusione della rinunciabilita’ del diritto soggettivo al godimento delle festivita’ infrasettimanali per mutuo consenso delle parti, come previsto dalle norme di accordo collettivo (quale applicazione di legittima eccezione alla regola legale), in presenza di comprovate esigenze aziendali.

Con il secondo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del L. n. 260 del 1949, articoli 2 e 5, L. n. 90 del 1954, articoli 2 e 3, 12 prel. c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per l’inestensibilita’ del trattamento delle festivita’, secondo un canone interpretativo di stretta letteralita’ (omesso dalla Corte territoriale), anche al lavoratore assente ingiustificato o per sospensione dal lavoro dipendente dalla sua volonta’.

Il primo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione della L. n. 260 del 1949, articoli 2 e 5, L. n. 90 del 1954, articoli 2 e 3, articoli 1362, 1363, 1368 e 1371 c.c., in riferimento agli articoli 5 p. spec., sez. 3 e 8, comma 14, p. spec. CCNL 7 maggio 2003 industria metalmeccanica privata, per la rinunciabilita’ del diritto soggettivo al godimento delle festivita’ infrasettimanali per mutuo consenso delle parti, come previsto dalle norme di accordo collettivo, in presenza di comprovate esigenze aziendali, e’ infondato.

Si premetta che la L. n. 260 del 1949, articoli 2 e 3 (come modificata dalla L. n. 90 del 1954) e’ completa ed autosufficiente nel riconoscere al lavoratore il diritto di astenersi dal prestare la propria attivita’ in determinate festivita’ celebrative di ricorrenze civili e religiose, il che esclude eventuali sue integrazioni analogiche o commistioni con altre discipline.

In particolare, la L. n. 260 del 1949 non ha esteso alle festivita’ infrasettimanali quelle eccezioni all’inderogabilita’ previste da una legge anteriore (la n. 370/34) per il riposo domenicale.

Con legge successiva (n. 520/52) e’ stato sancito soltanto che per “il personale di qualsiasi categoria alle dipendenze delle istituzioni sanitarie pubbliche e private” sussiste l’obbligo della prestazione lavorativa durante le festivita’ (“nel caso che l’esigenza del servizio non permetta tale riposo”) in presenza di esigenze di servizio.

A sua volta il diritto del lavoratore di non lavorare nei giorni di festivita’ infrasettimanale non puo’ essere posto nel nulla dal datore di lavoro, potendosi rinunciare al riposo nelle festivita’ infrasettimanali solo in forza di accordo tra datore di lavoro e lavoratore e non gia’ in virtu’ d’una scelta unilaterale (ancorche’ motivata da esigenze produttive) proveniente dal primo (cfr. Cass. n. 16592/15; Cass. n. 16634/05; Cass. n. 4435/2004; Cass. n. 9176/1997; Cass. n. 5712/1986).

In sintesi, il costante orientamento di questa Corte – cui va data continuita’ – e’ nel senso che la possibilita’ di svolgere attivita’ lavorativa nelle festivita’ infrasettimanali non significa che la trasformazione da giornata festiva a lavorativa sia rimessa alla volonta’ esclusiva del datore di lavoro o a quella del lavoratore, dovendo – invece – derivare da un loro accordo.

Quest’ultimo deve provenire dalle parti del contratto individuale e non da quelle collettive, non potendo le organizzazioni sindacali derogare in senso peggiorativo ad un diritto del singolo lavoratore se non nel caso in cui egli abbia loro conferito esplicito mandato in tal senso.

Ne discende la nullita’ delle clausole di contratti collettivi che prevedano l’obbligo dei dipendenti di lavorare nei giorni di festivita’ infrasettimanale, in quanto incidenti sul diritto dei lavoratori – indisponibile, giova ribadire, da parte delle organizzazioni sindacali (Cass. n. 9176/1997 cit.) – di astenersi dalla prestazione.

Ed e’ poi vano in questa sede indagare sull’esatta interpretazione dell’articolo 8, comma 14, parte speciale, CCNL industria privata metalmeccanica (“Nessun lavoratore puo’ rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario, notturno e festivo”), trattandosi di clausola che, per le ragioni anzidette, in nessun caso potrebbe valere al fine di negare al lavoratore l’esercizio del diritto di astenersi dal prestare servizio nei giorni di festivita’ infrasettimanale.

Infine, si noti che il Decreto Legislativo n. 66 del 2003, emesso in attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, nulla aggiunge alla specifica disciplina sulle festivita’ infrasettimanali, in quanto la normativa comunitaria si riferisce espressamente al riposo settimanale e alla possibilita’ che esso possa essere calcolato in giorno diverso dalla domenica.

Anche il secondo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione della L. n. 260 del 1949, articoli 2 e 5, L. n. 90 del 1954, articoli 2, 3 e 12 prel. c.c., per l’inestensibilita’ del trattamento delle festivita’ anche al lavoratore assente ingiustificato o per sospensione dal lavoro dipendente dalla sua volonta’, e’ infondato.

E cio’ per il dirimente rilievo che esso si basa sul presupposto (erroneo, per le ragioni illustrate in riferimento al mezzo che precede) dell’esistenza d’un obbligo del lavoratore di eseguire la propria prestazione in occasione di festivita’ infrasettimanali su richiesta unilaterale del datore di lavoro.

Dalle superiori argomentazioni discende coerente il rigetto del ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna (OMISSIS) s.p.a. alla rifusione, in favore delle parti controricorrenti in solido, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 100,00 per esborsi e Euro 5.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge

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