Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 5 dicembre 2016, n. 24803

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni tecniche, organizzative e produttive, compete al giudice  il controllo in ordine all’effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro. Ai fini di cui trattasi e’, quindi, sufficiente e necessario accertare l’effettivita’ della addotta riorganizzazione non essendo consentito il sindacato sulla scelta dell’an e del quomodo

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 5 dicembre 2016, n. 24803

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente
Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere
Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21432/2014 proposto da:

(OMISSIS) S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1486/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 06/03/2014 R.G.N. 1270/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/10/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega Avvocato (OMISSIS);

udito l’avvocato (OMISSIS);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(OMISSIS), premesso di aver lavorato per il (OMISSIS) s.r.l. con mansioni di impiegato amministrativo, esponeva al Tribunale di Napoli, quale Giudice del lavoro, di essere stato licenziato il 17.12.2009 per giustificato motivo oggettivo in considerazione della sfavorevole situazione del servizio sanitario in dipendenza della chiusura del reparto di fisiokinesiterapia. Chiedeva l’accertamento dell’illegittimita’, nullita’ o invalidita’ di tale recesso privo di giustificato motivo oggettivo. Si costituiva la societa’ convenuta contestando la fondatezza del ricorso; il Tribunale di Napoli con sentenza del 2.10.2012 riteneva illegittimo il recesso in quanto privo di giustificato motivo oggettivo. La Corte di appello di Napoli con sentenza del 6.3.2014 rigettava l’appello del (OMISSIS). La Corte territoriale osservava che la causale dedotta per legittimare l’intimato recesso era una situazione sfavorevole del settore sanitario non meramente contingente con conseguente chiusura del reparto di fisiocinesiterapia a seguito della sospensione della prestazioni a carico del SSN dall’Ottobre del 2009 e dall’impossibilita’ di adibire il lavoratore ad altre mansioni, nonche’ dalla riduzione drastica dei ricavi aziendali e dalla necessita’ di disporre un nuovo assetto organizzativo per una piu’ economica gestione dell’impresa. La Corte rilevava che la chiusura del reparto di fisiocinesiterapia a seguito della sospensione delle prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale era stato un provvedimento temporaneo e contingente poi revocato e che il recesso era intervenuto appena 15 gg. prima della cessazione degli effetti della detta sospensione. Circa le difficolta’ economiche dedotte dall’impresa le stesse non erano state dimostrate non essendo neppure emerso che il budget per l’anno 2010 fosse effettivamente inferiore a quello degli anni precedenti ne’ la correlazione tra la risoluzione del rapporto e la pretesa sfavorevole congiuntura economica; non era stata neppure dimostrata la natura definitiva e non transitoria della contrazione aziendale posto che le testimonianze avevano solo genericamente riferito che erano stati licenziati due fisioterapisti e che per il reparto vi era stata una riduzione di orario che era durato nel tempo.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il (OMISSIS) con un motivo; corredato da memoria; resiste controparte con controricorso.

Il Collegio ha autorizzata la motivazione semplificata della presente sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il motivo dedotto si allega la violazione o falsa applicazione L. n. 604 del 1966 e L. n. 300 del 1970, articolo 18, in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5; violazione o falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c. e degli articoli 115 e 116 c.p.c., in relazione all’articolo 360, n. 5, per omessa, insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Dalla produzione documentale della societa’ emergeva univocamente che la stessa aveva un interesse alla ristrutturazione dedotta con drastica riduzione dell’attivita’. Le dichiarazioni rese dai testi in ordine alla ristrutturazione anche del reparto ove operava il lavoratore intimato non erano generiche; ne’ era lecito per i Giudici sindacare nel merito le scelte organizzative dell’imprenditore ex articolo 41 Cost..

Il motivo appare infondato ai limiti dell’ammissibilita’. Seppure formalmente sembra sollevare anche questioni di diritto in realta’ e’ diretto a contestare l’accertamento di fatti effettuato dai Giudici di merito sollevando in sostanza profili di inadeguatezza della motivazione della sentenza impugnata non piu’ riproponibili in questa sede alla luce della formulazione novellata dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, applicabile ratione temporis: il “fatto” qui in discussione e cioe’ l’esistenza dei presupposti fissati per legge per il recesso per giustificato motivo oggettivo e’ stato esaurientemente gia’ esaminato dalla Corte di appello che ha giudicato generiche le dichiarazioni rese dai testi in ordine alla stabile e non temporanea soppressione del reparto ove era addetto il lavoratore intimato e non comprovata la situazione di crisi economica dedotta dalla stessa societa’ come ragione del recesso (e quindi non necessaria la pretesa ristrutturazione), sicche’ tale ragione puo’ ritenersi pretestuosa. Pertanto appaiono inammissibili le censure mosse alla motivazione della sentenza impugnata incompatibili con la nuova formulazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 (Cfr. Cass. Sez. Un. N. 8053/2014); peraltro la detta motivazione appare coerente con i principi di diritto in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo secondo cui “e’ giurisprudenza di questa Corte che in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni tecniche, organizzative e produttive, compete al giudice (…) il controllo in ordine all’effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro (…). Ai fini di cui trattasi e’, quindi, sufficiente e necessario accertare l’effettivita’ della addotta riorganizzazione non essendo consentito il sindacato sulla scelta dell’an e del quomodo” (cfr da ultimo Sez. L, 3 luglio 2015, n. 13678). A tanto la Corte del merito si e’ strettamente attenuta accertando l’insussistenza della dedotta riorganizzazione, nonche’ la mancanza di una soppressione stabile e duratura (non a carattere contingente) del reparto presso cui era occupata la parte intimata e non precisati i contorni della contrazione dell’attivita’ svolta dal detto reparto.

Si deve quindi rigettare il ricorso. Le spese del giudizio di legittimita’ – liquidate come al dispositivo – seguono la soccombenza.

La Corte ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ che si liquidano in Euro 100,00 per esborsi, nonche’ in Euro 3.500,00 per compensi oltre rimborso spese generali al 15% ed accessori come per legge.

La Corte ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis

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