Cassazione 6

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 5 gennaio 2015, n. 10

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Presidente
Dott. VENUTI Pietro – Consigliere
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere
Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 2515/2010 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7162/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/01/2009 R.G.N. 2871/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/11/2014 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro (OMISSIS) esponeva di essere titolare di trattamento pensionistico a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (di seguito: Fondo volo) con decorrenza dal 1 gennaio 1995; di avere richiesto all’Inps la liquidazione di una quota di pensione in capitale, ai sensi della Legge n. 859 del 1965, articolo 34; che l’INPS, nell’effettuare il relativo calcolo, aveva erroneamente determinato il coefficiente di capitalizzazione avendo utilizzato non gia’ la tabella allegata al Decreto Ministeriale 19 febbraio 1981, bensi’ coefficienti diversi e inferiori, in violazione del citato articolo 34, a norma del quale il valore capitale della quota di pensione deve essere calcolato in base ai “coefficienti in uso presso l’INPS”; che detti coefficienti dovevano essere quelli di cui al Decreto Ministeriale 19 febbraio 1981, emanato ai sensi della Legge n. 1338 del 1962, articolo 13, atteso che tale decreto era l’unico in uso nelle forme pensionistiche obbligatorie per ottenere i valori capitali della riserva matematica.
Cio’ premesso chiedeva la condanna dell’INPS al pagamento in suo favore della somma di euro 83.282,98, quale differenza fra quanto ricevuto e quanto gli sarebbe spettato in base all’utilizzazione dei coefficienti invocati.
Il Tribunale adito rigettava la domanda, che veniva invece accolta dalla Corte d’Appello di Napoli con sentenza n. 7162 del 2008.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Inps, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito (OMISSIS) con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo l’INPS censura la sentenza per violazione e falsa applicazione della Legge 13 luglio 1965, n. 859, articolo 34; della Legge 12 agosto 1962, n. 1338, articolo 13, in relazione al Decreto Ministeriale 19 febbraio 1981, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 2, comma 503, nonche’ dell’articolo 12 preleggi, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3.
Il motivo e’ sintetizzato nel seguente quesito di diritto: “Dica la Corte se, nell’ipotesi in cui l’iscritto al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea si sia avvalso della facolta’, prevista dalla Legge 13 luglio 1965, n. 859, articolo 34, di ottenere il valore capitale della quota di pensione determinata dal suddetto articolo 34, il calcolo della quota medesima debba essere effettuato applicando le tabelle/tariffe stabilite dal Decreto Ministeriale 19 febbraio 1981, come reputato dalla Corte d’appello, la quale aderisce alla pretesa in tal senso avanzata da controparte, oppure se tali tabelle non trovino applicazione nella fattispecie come stabilito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nelle sentenze 20 ottobre 2009, nn. 22154, 22155, 22156 e 22157, a tenore delle quali la liquidazione dovrebbe avvenire applicando le tabelle di cui al Regio Decreto n. 1403/1922”.
2. Deve preliminarmente respingersi l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso prospettata nel controricorso con riferimento all’articolo 366 bis c.p.c..
Il quesito di diritto cosi’ come formulato, infatti, rispetta in pieno le prescrizioni di cui all’articolo 366 bis c.p.c., nella specie applicabile ratione temporis. Ed invero, la formulazione del quesito di diritto postula l’enunciazione, da parte del ricorrente, di un principio di diritto diverso da quello posto a base del provvedimento impugnato e, percio’, tale da implicare un ribaltamento della decisione assunta dal giudice di merito (Cass., Sez. Un., 11 marzo 2008 n. 6420, 12 maggio 2008, n. 11650; Cass., 26 novembre 2008, n. 28280, Cass. Sez. un. 12 marzo 2008, n. 6350). Nel caso in esame, la prospettazione dell’INPS, secondo cui l’applicazione delle tabelle di cui al Decreto Ministeriale 19 febbraio 1981, operata dalla Corte d’Appello, non trova fondamento nella Legge n. 859 del 1965, e’ conferente rispetto alla vicenda sub iudice, corrisponde esattamente al contenuto del motivo illustrato, e’ idonea a far comprendere senza equivoci la violazione denunciata e risponde allo scopo sotteso alla previsione del codice di rito, permettendo di individuare la questione di diritto posta alla Corte e di consentirle una risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente.
3. Tanto premesso, il ricorso dell’INPS deve trovare accoglimento, alla luce della recente sentenza delle Sezioni unite di questa Corte del 28 maggio 2014, n. 11907, che ha affermato il seguente principio di diritto: “Ai fini della liquidazione di una quota di pensione in capitale, prevista dalla Legge n. 859 del 1965, articolo 34, a favore dei pensionati iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, istituito presso l’INPS, devono essere utilizzati, per i trattamenti pensionistici con decorrenza dal 1 gennaio 1980, a norma della Legge n. 244 del 2007, articolo 2, comma 503 (legge finanziaria 2008) – quale norma di sanatoria dell’autodeterminazione, ad opera dell’INPS e del Fondo volo, dei coefficienti di capitalizzazione della prevista quota di pensione spettante agli iscritti al Fondo – non solo i coefficienti di capitalizzazione approvati dal Consiglio di Amministrazione dell’INPS con Delib. 4 agosto 2005, n. 302, pur senza il parere del “Comitato amministratore”, ma anche i coefficienti di capitalizzazione determinati in sede di elaborazione del bilancio tecnico del Fondo volo ed approvati dal Comitato di vigilanza del Fondo con Delib. 8 marzo 1988, in quanto comunque recepiti nella successiva menzionata delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INPS, dovendosi conseguentemente escludere dal novero dei “coefficienti di capitalizzazione in uso”, richiamati dall’articolo 34, i coefficienti previsti per il calcolo della riserva matematica di cui alla Legge n. 1338 del 1962, articolo 13, comma 6, come pure quelli previsti delle tabelle allegate al Regio Decreto 9 ottobre 1922, n. 1403, recante le tariffe per la costituzione delle rendite vitalizie immediate e differite presso quella che all’epoca era la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali”.
3.1. Con tale decisione le Sezioni Unite hanno ritenuto che la Legge n. 244 del 2007, articolo 2, comma 503, ha un’evidente efficacia retroattiva, atteso che la norma riguarda “vecchi” trattamenti pensionistici, gia’ maturati in precedenza, disciplinando, ora per allora, il beneficio in esame in tutte le ipotesi in cui esso era stato richiesto dagli aventi diritto fino al 31 dicembre 2004 (data di abrogazione del beneficio stesso). La Corte ha cosi’ messo in luce la finalita’ di sanatoria della norma in esame, in un’ottica di salvaguardia dell’equilibrio finanziario del Fondo, destinato innanzitutto a corrispondere il trattamento pensionistico per tutta la vita del pensionato (con la reversibilita’ ai superstiti aventi diritto) e, solo in via di ulteriore trattamento di miglior favore e per un periodo di tempo ormai superato, anche ad erogare una tantum una quota capitalizzata dello stesso.
3.2. La conseguenza trattane dalla sentenza in esame – che, in parie qua ha rettificato la soluzione precedentemente adottata dalle Sezioni Unite con le pronunce del 20 ottobre 2009 (nn. 22154, 22155, 22156 e 22157) – e’ che, per le domande di liquidazione di una quota in capitale della pensione, presentate, come nella specie, da un iscritto al Fondo in Volo in data precedente il 1 luglio 1997, devono trovare applicazione i coefficienti di capitalizzazione determinati in sede di elaborazione del bilancio tecnico del Fondo volo ed approvati dal Comitato di vigilanza del Fondo con deliberazione in data 8 marzo 1988, mentre, per quelle presentate successivamente al 1 luglio 1997, valgono (come gia’ stabilito dalle Sezioni Unite nel 2009) i coefficienti adottati con delibera del Consiglio di amministrazione dell’INPS in data 4 agosto 2005 n.302.
3.3. Al suesposto principio di diritto la Corte ritiene di aderire, conseguendone l’accoglimento del ricorso dell’INPS e, per l’effetto la cassazione della sentenza impugnata, che ha applicato al caso in esame (sulla base del principio affermato da Cass. 23 marzo 2007, n. 7132) i coefficienti di capitalizzazione stabiliti dal Decreto Ministeriale 19 febbraio 1981, ai fini della costituzione delle riserve matematiche, in attuazione della Legge 12 agosto 1962, n. 1338, articolo 13, comma 6; mentre la causa, non necessitando ulteriori accertamenti in fatto, e’ decisa direttamente da questa Corte nel merito ex articolo 384c.p.c., comma 2,.p.c. con il rigetto della domanda del pensionato, che l’applicazione dei suddetti coefficienti aveva richiesto.
4. I contrasti interpretativi riguardanti la normativa in esame e conclamati dai plurimi interventi delle Sezioni Unite determinano la compensazione delle spese di tutti i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta dal pensionato; compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

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