cassazione 5

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 5 gennaio 2015, n. 3

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido – Presidente
Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere
Dott. MAISANO Giulio – Consigliere
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19900/2011 proposto da:

(OMISSIS) S.R.L. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) o (OMISSIS) C.F. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 46/2011 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA depositata il 22/02/2011 r.g.n. 265/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/10/2014 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(OMISSIS) impugno’ il licenziamento per giusta causa intimatogli dalla datrice di lavoro (OMISSIS) srl; secondo la contestazione, egli, nel ritirare una precedente contestazione disciplinare, aveva richiesto un permesso per il pomeriggio e, al rifiuto, aveva inveito, affermando altresi’ che se non gir fosse stato concesso il permesso richiesto si sarebbe messo in malattia; ed in effetti, nel pomeriggio dello stesso giorno, non si era presentato al lavoro, comunicando telefonicamente di non sentirsi bene; radicatosi il contraddittorio, il Giudice adito respinse il ricorso.
La Corte d’Appello di Brescia, con sentenza del 10.12.2009-2.3.2010, accolse l’impugnazione del lavoratore, dichiarando l’illegittimita’ del licenziamento, con conseguente applicazione della Legge n. 300 del 1970, articolo 18; avverso tale sentenza, la (OMISSIS) srl propose ricorso per cassazione e ricorso per revocazione.
La Corte d’Appello di Brescia, con sentenza del 27.1-22.2.2011, dichiaro’ inammissibile l’istanza di revocazione, sul rilievo dell’insussistenza di un errore consistito in un’errata percezione di un fatto, quanto, piuttosto, secondo la stessa prospettazione della ricorrente, di un’eventuale non congruita’ della motivazione, ovvero della sua insufficienza e contraddittorieta’.
Avverso la suddetta sentenza resa in sede di impugnazione per revocazione, la (OMISSIS) srl ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo e illustrato con memoria.
L’intimato (OMISSIS) ha depositato una “comparsa di costituzione del nuovo procuratore di parte controricorrente” e ha depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente si osserva che la comparsa di costituzione del nuovo procuratore di parte controricorrente, corredata da procura a margine, presuppone la gia’ avvenuta costituzione con controricorso, che, tuttavia, non risulta depositato; inoltre la possibilita’ di conferimento della procura in calce o a margine della memoria di nomina del nuovo difensore, introdotta dalla Legge n. 69 del 2009, articolo 45, comma 9, lettera a), si applica, a mente dell’articolo 58, comma 1, di tale legge, ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, non puo’ trovare applicazione nel presente processo, stante il deposito dell’atto introduttivo del giudizio avvenuto nel 2008; ne discende il difetto dello ius postulandi in capo al “nuovo procuratore” e, quindi, l’invalidita’ di tutta l’attivita’ difensiva dal medesimo svolta, ivi compresi il deposito della memoria illustrativa e la partecipazione alla discussione in udienza.
La ricorrente ha chiesto la riunione del presente giudizio a quello di impugnazione della sentenza resa in grado d’appello, ma tale richiesta e’ ormai priva di attualita’, essendo stato quel giudizio gia’ definito, in senso sfavorevole alla parte datoriale, con la sentenza di questa Corte n. 14554/2012.
2. Con l’unico motivo la ricorrente, denunciando violazione dell’articolo 395 c.p.c., n. 4, deduce che la sentenza d’appello aveva travisato le risultanze sia documentali che testimoniali, avendo ritenuto, sulla scorta di una cartella clinica relativa al ricovero ospedaliere del (OMISSIS), avvenuto nella notte successiva ai fatti che avevano portato al suo licenziamento, che il lavoratore, gia’ nel mattino precedente, versasse in condizioni fisiche precarie, tanto da reputare la non pretestuosita’ dell’assenza; giudizio che pero’ non teneva conto che il lavoratore aveva chiesto il permesso senza addurre alcuna motivazione e che il contenuto della cartella clinica dimessa non dimostrava affatto quanto reputato dalla Corte territoriale, la quale aveva altresi’ stravolto il significato dell’affermazione del (OMISSIS) secondo cui, a fronte del rifiuto de permesso, si sarebbe messo in malattia; in sintesi, secondo la ricorrente, i Giudici dell’appello avrebbero dato una lettura dei tutto errata della cartella clinica e dell’ulteriore documentazione clinica, nonche’ delle dichiarazioni dei testimoni, sino al punto di trarre da tali risultanze l’asserita conferma di fatti che ne’ i testimoni, ne’ i sanitari, avevano affermato.
3. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’errore di fatto che puo’ dare luogo alla revocazione di una sentenza consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa sostanziantesi nella supposizione dell’esistenza di un fatto la cui verita’ risulta incontestabilmente esclusa dagli atti, o nell’esistenza di un fatto la cui verita’ e’ inconfutabilmente accertata, sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito materia del dibattito processuale su cui la pronuncia contestata abbia statuito; il suddetto errore inoltre non puo’ riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche; deve avere i caratteri dell’assoluta evidenza e della semplice rilevabilita’ sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e documenti di causa, senza necessita’ di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione da lui emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l’errore la pronuncia sarebbe stata diversa (cfr., ex plurimis e per tutte, Cass., SU, n. 561/2000).
Cio’ non e’ dato riscontrare nel caso di specie, posto che quello che si addebita alla sentenza d’appello e’ l’avere desunto dalla documentazione in atti, pur percepita nella sua materialita’ ed oggetto di dibattito processuale, la prova di circostanze che tale documentazione e le altre risultanze processuali pretesamente contraddicevano o, comunque, non legittimavano; il che, beninteso astrattamente, potrebbe configurare un error in iudicando, ma e’ estraneo alla fattispecie tipica dell’errore di fatto revocatorio, che, nei termini gia’ indicati nello storico di lite, la pronuncia qui impugnata ha quindi correttamente escluso.
4. In definitiva il ricorso va rigettato; non e’ luogo a pronunciare sulle spese, in carenza di valida attivita’ difensiva dell’intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

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