Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 8 marzo 2017, n. 5852

L’Aran non deve il risarcimento danni alla Federazione Intesa per non averla ammessa al tavolo della trattative non riconoscendo la sua rappresentatività sindacale (attribuita a Cisal Intesa) per l’oggettiva incertezza del momento in merito ai rapporti tra le due.

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 8 marzo 2017, n. 5852

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25625-2011 proposto da:

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2572/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 12/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/2016 dal Consigliere Dott. BLASUTTO DANIELA;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO RICCARDO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. (OMISSIS), federazione sindacale costituita il 18 settembre 2000 che riunisce diverse associazioni sindacali operanti nel pubblico impiego, adiva il Tribunale di Roma con ricorso ex articolo 700 c.p.c., lamentando che l'(OMISSIS), con nota del 31 marzo 2004, ritenendola soggetto diverso da (OMISSIS), che possedeva il requisito della rappresentativita’ sindacale Decreto Legislativo n. 165 del 2001, ex articolo 43, in base a dati del 2001, non l’aveva ammessa al tavolo delle trattative per il rinnovo contrattuale relativo al biennio 2004/2005. La domanda cautelare veniva accolta con ordinanza del 4 agosto 2004, confermata in sede di reclamo in data 9 settembre 2004. Quindi, con ricorso in via ordinaria, l’O.S. agiva per il riconoscimento della rappresentativita’ sindacale in relazione al biennio 2004/2005 e per il risarcimento dei danni che assumeva esserle derivati dal comportamento dell'(OMISSIS), che illegittimamente l’aveva estromessa dalle trattative, con conseguente negazione delle prerogative sindacali.

2. Il Tribunale accoglieva entrambi i capi di domanda, osservando che (OMISSIS) era il medesimo soggetto – associazione non riconosciuta costituita come federazione di sindacati – al quale erano stati attribuiti i voti delle elezioni RSU del novembre 2001 con la denominazione di (OMISSIS) ed al quale, con la stessa denominazione, era stata attribuita la rappresentativita’ sindacale per il biennio 2004/2005. Per l’effetto, dichiarava che i voti ottenuti nelle elezioni RSU del novembre 2001 dovevano essere imputati a (OMISSIS) ai fini della verifica della rappresentativita’ sindacale nei confronti dell'(OMISSIS) anche nel biennio 2004/2005 e dichiarava l’obbligo dell'(OMISSIS) di riconoscere a (OMISSIS) la rappresentativita’ Decreto Legislativo n. 165 del 2001, ex articolo 43 e quindi l’obbligo di ammettere della O.S. ai tavoli della contrattazione nazionale per il biennio 2004/2005 nei comparti Ministeri, Agenzie fiscali e Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dichiarava altresi’ l’illegittimita’ della condotta posta in essere dall'(OMISSIS), che condannava al risarcimento dei danni, da quantificarsi in separato giudizio.

4. L’appello proposto dall'(OMISSIS) veniva definito con sentenza della Corte di appello di Roma n. 2572/11, che cosi’ illustrava i motivi di gravame:

– con il primo motivo l'(OMISSIS) aveva dedotto che erroneamente il Tribunale aveva imputato a (OMISSIS) i voti in precedenza attribuiti a (OMISSIS): ai sensi dell’articolo 20, comma 2, dell’Accordo quadro sulla costituzione delle RSU del 7 agosto 1998 era prevista l’ipotesi delle federazioni costituite da piu’ sigle sindacali e a tale accordo aveva aderito (OMISSIS) e non (OMISSIS); una volta scioltasi la federazione di sindacati (OMISSIS), non era possibile attribuire i voti risultanti dalle elezioni delle RSU ad alcuno degli organismi sindacali risultanti dallo scioglimento; per tale ragione l'(OMISSIS) non aveva ammesso (OMISSIS) ai tavoli della contrattazione sindacale nei comparti sopraindicati; la vicenda dei rapporti tra (OMISSIS) e (OMISSIS) aveva formato oggetto di un complesso contenzioso, che aveva dato luogo all’emanazione della sentenza n. 12660/2005 del Tribunale di Roma; – con il secondo motivo di gravame l'(OMISSIS) aveva lamentato l’erroneita’ della condanna al risarcimento dei danni, opponendo che nessun comportamento illegittimo ne’ ingiusto, nemmeno a titolo di colpa, era ascrivibile all’Agenzia, che aveva sempre agito con imparzialita’ e nel rispetto le norme dettate in materia; inoltre, nessun danno era derivato a (OMISSIS), in quanto l’organizzazione sindacale era stata ammessa alle trattative per la contrattazione nazionale dei comparti Ministeri, Agenzie fiscali e Presidenza del Consiglio dei Ministri in esecuzione del provvedimento ex articolo 669 terdecies c.p.c., emesso dal Tribunale di Roma in sede di reclamo.

5. La Corte di appello dichiarava inammissibile il primo motivo di appello per sopravvenuta carenza di interesse e, in accoglimento del secondo motivo di gravame, respingeva la domanda risarcitoria proposta in primo grado da (OMISSIS).

5.1. Il primo motivo di appello veniva ritenuto inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse dell’Agenzia a contestare la rappresentativita’ sindacale di una sigla che, anche per effetto delle successive tornate elettorali, aveva pacificamente il requisito della rappresentativita’ sindacale. L’appellante non aveva dimostrato l’esistenza di un interesse concreto ed attuale ad una pronuncia nel merito sulla questione relativa alla rappresentativita’ sindacale di (OMISSIS). Infatti, l’interesse ad ottenere una pronuncia di merito sulla questione dedotta in giudizio presuppone la persistenza della situazione controversa posta a fondamento della domanda giudiziale; nel caso di specie, con il rinnovo delle RSU, certamente vi era stata l’attribuzione della percentuale di voti raccolti, con riconoscimento dell’attribuzione della rappresentativita’, ai sensi del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 43 a coloro che ne avevano titolo. D’altra parte, anche la contrattazione collettiva dei comparti Ministeri, Agenzie fiscali e Presidenza del Consiglio dei Ministri relativa al biennio 2004/2005 si era ormai conclusa da tempo, ragion per cui anche per tale profilo non era individuabile un interesse attuale dell'(OMISSIS).

5.2. In ordine al secondo motivo di appello, avente ad oggetto la condanna generica al risarcimento dei danni, la Corte di appello osservava che non era ravvisabile, nel comportamento dell'(OMISSIS), una condotta contra ius: nel caso di specie l’oggettiva incertezza determinatasi a causa delle vicende intercorse tra (OMISSIS) e (OMISSIS) escludeva la configurabilita’ di un comportamento doloso ovvero colposo dell’Agenzia nella decisione di non attribuire a (OMISSIS) i voti delle elezioni del novembre 2001. La sentenza di primo grado aveva motivato soltanto in ordine all’evento lesivo, peraltro genericamente indicato come danno all’immagine e alle prerogative sindacali, ma non aveva evidenziato in che cosa consistesse la colpa dell’Agenzia se non per il fatto di avere resistito in giudizio alla domanda di (OMISSIS). Comunque, del tutto generica ed inconsistente era l’affermazione circa l’esistenza di un danno all’immagine. Inesistente era pure il danno alle prerogative sindacali, posto che con provvedimento d’urgenza l’O.S. appellata era stata ammessa ai tavoli della contrattazione.

6. Per la cassazione di tale sentenza (OMISSIS) propone ricorso affidato a sette motivi, seguiti da memoria ex articolo 378 c.p.c.. L'(OMISSIS) resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo I’O.S. ricorrente lamenta violazione degli articoli 2907, 2908 e 2909 c.c. (articolo 360 c.p.c., n. 3). L’inammissibilita’ del primo motivo di appello aveva determinato il passaggio in giudicato del capo di sentenza di primo grado che aveva accertato la violazione di diritti sindacali di (OMISSIS), con conseguente preclusione del successivo accertamento relativo alla correttezza e legittimita’ del comportamento dell'(OMISSIS), argomento posto a base dell’esclusione della responsabilita’ risarcitoria.

2. Il secondo motivo denuncia omessa motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., n. 5) per avere la Corte territoriale affermato, senza adeguata motivazione, che l'(OMISSIS) aveva “osservato pedissequamente la normativa in materia”; tale affermazione non consentiva far comprendere il ragionamento attraverso il quale era stato ritenuto legittimo il comportamento dell'(OMISSIS) consistente della mancata ammissione alle trattative di (OMISSIS).

3. Il terzo motivo censura la sentenza per violazione degli articoli 1176 e 1218 c.c., in connessione con l’articolo 2697 c.c. (articolo 360 c.p.c., n. 3), laddove aveva affermato che “per aversi risarcimento del danno occorre che l’autore dell’evento dannoso abbia posto in essere una condotta contra ius: nel caso di specie, l’oggettiva incertezza determinatasi a causa delle vicende intercorse tra (OMISSIS) e (OMISSIS) ha fatto si’ che alla decisione dell'(OMISSIS), di escludere (OMISSIS) dai tavoli della contrattazione a causa dell’impossibilita’ di attribuirle i voti delle elezioni RSU imputati a (OMISSIS), non possa attribuirsi alcuna valenza di comportamento doloso ovvero colposo”. Deduce la ricorrente che, una volta accertato l’inadempimento, era onere dell'(OMISSIS) ex articolo 2697 c.c. dimostrare di aver usato “la diligenza del buon padre di famiglia” (articolo 1176 c.c.) nell’individuare i sindacati ammessi alla contrattazione. La situazione di “oggettiva incertezza” non costituiva impossibilita’ di adempimento, ma mera difficolta’. La Corte di appello aveva quindi violato i principi che presiedono all’accertamento della responsabilita’ contrattuale.

4. Il quarto motivo denuncia insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., n. 5) per non avere la sentenza indicato quali specifici elementi della vicenda intercorsa tra (OMISSIS) e (OMISSIS) potessero avere determinato una “oggettiva incertezza”, tale da impedire il corretto accertamento della rappresentativita’ sindacale.

5. Con il quinto motivo si denuncia omessa o insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., n. 5) nella parte in cui la sentenza, affermando che il comportamento processuale dell'(OMISSIS) inteso a contestare le rivendicazioni di (OMISSIS) non poteva costituire fonte di responsabilita’ risarcitoria, aveva omesso di esaminare la circostanza che (OMISSIS) venne ammessa alle trattative solo a seguito dell’ordinanza resa in data 9 settembre 2004 dal Collegio investito del reclamo, subendo cosi’ un danno da ritardo.

6. Il sesto motivo denuncia violazione dell’articolo 112 c.p.c., per avere la Corte d’appello respinto la domanda risarcitoria sul presupposto della sua genericita’. Tale soluzione viola il principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, poiche’ la ricorrente aveva formulato una domanda di condanna generica, riservando a separato giudizio la relativa quantificazione.

7. Con il settimo motivo ci si duole di insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., n. 5), nella parte in cui la sentenza aveva ritenuto generiche le allegazioni sul danno. Le diverse componenti del danno risarcibile erano state analiticamente prospettate, come poteva evincersi dalla trascrizione delle pagine 22-24 della memoria di costituzione in appello del 30 ottobre 2007.

8. Il ricorso non e’ meritevole di accoglimento.

9. Il primo motivo e’ inammissibile, poiche’ suppone un giudicato interno sull’illegittimita’ della condotta posta in essere dall'(OMISSIS) per avere escluso (OMISSIS) dalle trattative sindacali per il biennio 2004/2005. In realta’, la Corte d’appello, in sede di esame del primo motivo di gravame, non e’ entrata nel merito della qualificazione del comportamento tenuto dall’Agenzia, in quanto si e’ limitata a rilevare il sopravvenuto difetto di interesse dell'(OMISSIS) a contestare la rappresentativita’ sindacale di (OMISSIS). L’accertamento della carenza di attualita’ dell’interesse equivale, nella sostanza, ad una declaratoria di cessazione della materia del contendere in ordine al fatto controverso, oggetto dell’accertamento giudiziale, riguardante il requisito della rappresentativita’ sindacale di (OMISSIS).

9.1. Quando nel corso del giudizio l’oggetto del contendere non sia piu’ controverso tra le parti per fatti sopravvenuti, per il giudice investito della domanda viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l’interesse a tale pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito che accerti la cessazione della materia del contendere, dichiarando pertanto il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse (cfr. Cass. n. 8448/2012).

9.2. La sentenza impugnata ha accertato che l’originaria contestazione aveva perso di attualita’, alla stregua della mutata situazione di fatto esistente al momento della decisione. Il difetto di attualita’ sussisteva anche in ordine alla contrattazione collettiva concernente il biennio 2004/2005, poiche’ tale vicenda si era da tempo conclusa: in virtu’ del provvedimento di urgenza emesso in sede di reclamo, (OMISSIS) era stata ammessa ai tavoli della contrattazione.

10. Il secondo motivo e’, del pari, inammissibile. Esso tende a far derivare, dalla denunciata carenza di motivazione, gli effetti di un accertamento implicito della qualificazione del comportamento della P.A. come inadempimento contrattuale ex articolo 1218 c.c., laddove il passaggio argomentativo censurato si rivela privo di autonomia ai fini del decidere. L’unica ratio decidendi ravvisabile nella sentenza impugnata e’ costituita dall’assenza di dolo o colpa nel contesto di una responsabilita’ (qualificata come) extracontrattuale.

11. Il terzo e il quarto motivo, che possono essere trattati congiuntamente in quanto tra loro connessi, sono inammissibili.

11.1. Il ricorso suppone che l'(OMISSIS) si incorsa in un inadempimento contrattuale, ai sensi dell’articolo 1218 c.c.. Si desume tuttavia della sentenza impugnata che la Corte territoriale ha qualificato la fattispecie in termini di responsabilita’ risarcitoria extracontrattuale (“contra ius”), alla stregua della quale e’ risarcibile il danno ingiusto solo quando sia causato da un fatto doloso o colposo, ed ha poi ritenuto non imputabile all'(OMISSIS) alcuna condotta dolosa o colposa in ragione dell’oggettiva incertezza causata dalle vicende che aveva interessato (OMISSIS) e (OMISSIS): tale oggettiva incertezza aveva indotto l’Agenzia ad applicare in modo rigoroso la normativa in materia.

11.2. Alla stregua di tale ricostruzione della fattispecie, si rivela non conferente, quale fatto liberatorio, il richiamo alla “impossibilita’ della prestazione “, in relazione all’articolo 1218 c.c.. Nulla e’ stato dedotto in ordine alla (ritenuta) responsabilita’ extracontrattuale. Tale natura non risulta essere stata specificamente contestata ne’ con riguardo ad eventuali violazioni di regole processuali rispetto ad una ipotetica diversa qualificazione fornita dal Giudice di primo grado, ne’ con riguardo ad errores in iudicando afferenti alla violazione o falsa applicazione delle norme che presiedono alla responsabilita’ in contrahendo o alla responsabilita’ extracontrattuale. Non e’ stata dedotta una violazione del giudicato interno sul punto, dal momento che il potere del giudice del merito di qualificare autonomamente la domanda incontra – per pacifica giurisprudenza – un limite nell’effetto devolutivo del gravame.

11.3. Va poi considerato che l’accertamento del dolo o della colpa, ossia della sussistenza (o della insussistenza) dell’elemento soggettivo, costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimita’, se sorretto da motivazione logica e sufficiente. Nel caso di specie, la Corte di merito ha tratto elementi, per la formazione del proprio convincimento, dalle vicende relative al contenzioso sfociato nella emanazione della sentenza n. 12660 del 2005 del Tribunale di Roma.

11.4. E’ noto che l’articolo 360 c.p.c., n. 5, conferisce alla Corte di Cassazione il potere di controllare, sotto il profilo logico – formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, valutarne le prove, controllarne l’attendibilita’ e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. Tale principio, tuttavia, non impone affatto che l’obbligo di motivazione debba estrinsecarsi in maniera standardizzata con l’indicazione della specifica individuazione delle fonti probatorie ritenute idonee a suffragare la ricostruzione operata dal giudice, potendo egli attestare di aver compiuto le predette operazioni con una formula sintetica, ovvero richiamando, a sostegno del suo convincimento, la fonte medesima. La parte, pertanto, puo’ attivare il controllo di legittimita’ solo se adempiendo al suo onere di riscontro dell’esistenza di una relazione di coerenza fra convincimento del giudice e fonti probatorie denunci, in maniera specifica, le ragioni dell’inesistenza di tale coerenza. In assenza di tale denuncia non puo’ imputarsi alcun difetto di motivazione al giudice di merito che abbia fatto ricorso alla formula sintetica (nella specie, mediante il rinvio ai contenuti della sentenza n. 12660/2005 del Tribunale di Roma, ben nota alle parti), giacche’, in assenza di tali indicazioni, la denuncia non si appaleserebbe sorretta da una concreta lesione subita dalla parte, ma solo diretta a caducare la decisione per ragioni meramente formali (cfr. Cass. nn. 13747 del 2004, 16204 del 2005, 828 del 2007).

12. Il quinto motivo e’ inammissibile. Si denuncia l’omessa considerazione del danno da ritardo per essere l’organizzazione sindacale stata ammessa alle trattative solo in esecuzione del provvedimento emesso in sede di reclamo ex articolo 669 terdecies c.p.c.. La ricorrente prospetta quale fonte di danno risarcibile la resistenza opposta in giudizio dall'(OMISSIS); sostiene che cio’ determino’ lo slittamento di alcuni mesi dell’ammissione di (OMISSIS) alla contrattazione sindacale. Trattasi di un’autonoma fattispecie di danno (da ritardo), prospettato con riferimento al periodo intercorrente dal 30 marzo 2004 e alla reintegra con riserva attuata in sede di reclamo (settembre 2004). Il motivo non e’ formulato in esatto adempimento degli oneri di cui all’articolo 366 c.p.c.: non e’ riportato il contenuto del ricorso introduttivo di primo grado, ne’ viene riferito del successivo sviluppo processuale in ordine a tale specifico ed autonomo capo di domanda, onde verificare se la questione oggetto del motivo di ricorso per cassazione fosse stata cosi’ prospettata e allegata, nonche’ provata in sede di merito.

13. Il sesto e il settimo motivo investono le statuizioni di genericita’ delle allegazioni di danno. Tali motivi sono parte inammissibili, in parte infondati.

13.1. Premesso che la domanda di condanna generica al risarcimento dei danni, per poter essere accolta, richiede che siano allegati e provati i fatti costitutivi della pretesa azionata, ossia i fatti costitutivi dell’an debeatur, il ricorso trascrive una parte espositiva della memoria di costituzione d’appello, inidonea a far comprendere quali fossero le allegazioni originarie di cui al ricorso introduttivo di primo grado. A prescindere dal rilievo che l’assenza di un comportamento colpevole dell’Amministrazione preclude in radice la configurabilita’ di danni risarcibili, comunque la carente descrizione dell’iter processuale e delle allegazioni originarie, in violazione delle prescrizioni di cui all’articolo 366 c.p.c., n. 3, non consente di far comprendere quali fossero gli esatti termini delle domande vertenti sulla danno all’immagine e alle prerogative sindacali.

14. Il ricorso va dunque rigettato, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna (OMISSIS) al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito

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