Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 8 novembre 2017, n. 26465. Legittimo il licenziamento del dipendente di un’azienda privata che non ha inviato entro il secondo giorno di malattia il relativo certificato

Legittimo il licenziamento del dipendente di un’azienda privata che non ha inviato entro il secondo giorno di malattia il relativo certificato. Pur essendo certo e provato che l’uomo stesse male, l’assenza è risultata ingiustificata.

Sentenza 8 novembre 2017, n. 26465
Data udienza 10 maggio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 13282-2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 41/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 23/02/2015 R.G.N. 51/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/05/2017 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale Avvocato (OMISSIS); udito l’Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di appello di Perugia, con sentenza n. 41/15, riformando la pronuncia di primo grado, in accoglimento dell’appello proposto da (OMISSIS) s.c. a r.l., ha respinto impugnativa del licenziamento proposta da (OMISSIS), al quale era stata contestata un’assenza ingiustificata dal posto di lavoro dal 27 agosto al 9 settembre 2011 in relazione agli articoli 9 e 10 CCNL.
2. Il Giudice di primo grado aveva ritenuto che l’assenza fosse giustificata dal fatto che, alla luce del certificato di malattia del 28 agosto 2011 con prognosi fino al 10 settembre e del certificato rilasciato dall’Inps in sede di visita domiciliare del (OMISSIS), lo stato di malattia era effettivamente esistente, per cui il lavoratore si era reso inadempiente esclusivamente del tardivo o mancato invio del certificato attestante la malattia, ipotesi che il contratto collettivo di categoria (articolo 9, lettera A) punisce con sanzione conservativa e che e’ infrazione ben diversa dall’assenza senza giustificato motivo, punita – se prolungata oltre quattro giorni consecutivi con il licenziamento con preavviso (articolo 10, lettera F).

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