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Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza n. 16739 del 4 luglio 2013

 

Svolgimento del processo

Con sentenza del 27.10.2009, la Corte di Appello di Lecce rigettava il gravame proposto da T.A. nei confronti dell’INPS e del Ministero dell’Economia e Finanze avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi, con la quale era stata respinta la domanda della predetta intesa a conseguire l’indennità di accompagnamento ed era stata, invece, accolta quella di riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile con decorrenza dal 1.7.2005, con condanna dell’INPS alla corresponsione dei corrispondenti ratei della prestazione.
Osservava la Corte che il C.t.u., officiato in secondo grado in esito alla produzione di ulteriore documentazione sanitaria valutabile ai sensi dell’art. 149 disp. att. c.p.c., aveva diagnosticato la patologia cerebrale della T. quale sindrome depressiva endoreattiva associata a parkinsonismo, ritenuta inidonea a realizzare il presupposto sanitario utile al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e che, anche a seguito dei disposti chiarimenti, nel supplemento di c.t.u. era stato evidenziato che la condizione inabilitante si era concretizzata nell’epoca indicata nella sentenza di primo grado e non precedentemente e che la sindrome depressiva non aveva comportato una forma di isolamento socio relazionale tale da giustificare l’attribuzione dell’indennità, né aveva compromesso le capacità cognitive e motorie della assistita.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la T. con unico motivo di impugnazione.
Resiste, con controricorso, l’INPS.
Il Ministero è rimasto intimato.
Motivi della decisione
La ricorrente denunzia omessa ed insufficiente motivazione, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., in relazione all’art. 1 della legge 18/80 e 508/88, nonché all’art. 12 L. 118/71, rilevando che il fatto controverso del quale i giudici di merito non hanno tenuto conto è rappresentato dal certificato specialistico psichiatrico del 21.11.2000, asseritamente richiamato nell’atto di appello, nel quale era evidenziata dall’epoca suindicata la sussistenza di sindrome depressiva endogena di medio-grave grado, con associati episodi di ricorrente panico. Osserva che erroneamente la Corte di Appello aveva ritenuto che la condizione inabilitante si era concretizzata nell’epoca indicata nell’impugnata sentenza e non precedentemente, alla stregua della documentazione prodotta, del luglio 2005, che attestava l’accentuazione della patologia psichica da tale data.
Il ricorso è infondato.
Il giudice del gravame ha osservato che “la sindrome depressiva con attacchi di panico diagnosticata nel 2000 era stata curata con farmaci psicotropi, che per via iatrogena avevano contribuito all’insorgenza del tremore e della sofferenza cerebrale”. Non trova riscontro pertanto la critica mossa alla sentenza, essendo stato compiuto adeguato esame della documentazione richiamata in ricorso, sulla cui base era stato affermato che la psicopatia era controllabile con farmaci alla data della indicata certificazione.
Il giudizio espresso dalla Corte di Lecce è, pertanto, insindacabile sulla base dei rilievi formulati, posto che, nel giudizio in materia d’invalidità, il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell’omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un’inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione (principio, affermato, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., da Cass., ord., 6^ sez., 3.2.2012 n. 1652).
Le spese di lite, ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo successivo alla novella del 2003, vanno poste a carico del ricorrente, per la regola della soccombenza e liquidate in favore dell’INPS come da dispositivo.
Nulla va statuito nei riguardi del M.E.F., rimasto intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la T. al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 50,00 per esborsi ed in Euro 2.600,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge.
Nulla per le spese nei confronti del Ministero dell’Economia e Finanze.

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