Corte di Cassazione, sezione  penale. Riduzione in schiavitù e non sfruttamento della prostituzione

Riduzione in schiavitù e non sfruttamento della prostituzione quando al meretricio si aggiunga la limitazione della libertà di movimento, la sottrazione del passaporto e l’impossibilità di comunicare con terzi.

Sentenza 17 ottobre 2017, n. 47833
Data udienza 21 giugno 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUNO Paolo Antoni – Presidente

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere

Dott. SCOTTI Umberto – rel. Consigliere

Dott. DE GREGORIO Eduardo – Consigliere

Dott. CATENA Rossella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 01/07/2016 della CORTE ASSISE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. UMBERTO LUIGI SCOTTI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. DI LEO GIOVANNI, che ha concluso per l’inammissibilita’;
uditi i difensori:
l’avv. (OMISSIS), del Foro di Cagliari per le parti civili, si riporta alle conclusioni che deposita con nota spese e allegato decreto di ammissione al gratuito patrocinio;
l’avv.to (OMISSIS), del Foro di Palermo, per gli imputati, chiede l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 1/7/2016 la Corte di assise di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del 26/1/2015 della Corte di assise di Palermo, appellata dagli imputati e dal Procuratore della Repubblica di Palermo, ha dichiarato (OMISSIS) e (OMISSIS) colpevoli del reato di cui al capo C) della rubrica, in pregiudizio delle parti offese (OMISSIS) ed (OMISSIS), in tale reato assorbito quello di cui al capo D) in danno di Edith (OMISSIS) e, considerata la continuazione con i reati di cui ai capi B), C), E), esclusa quella interna per il reato di cui al capo B), ritenuta in primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a ciascuno dei due imputati in anni 5 e mesi 10 di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici e interdizione legale per la durata della pena.
Per quanto qui rileva i due imputati erano accusati:
(capo B) di aver indotto con l’inganno le predette (OMISSIS) ed (OMISSIS) a lasciare il loro paese di origine per venire in Italia a esercitare la prostituzione ex L. n. 75 del 1958, articolo 3, n. 6 e articolo 4 n. 1 e n. 7;
(capo C) di aver esercitato su di loro poteri corrispondenti al diritto di proprieta’, mantenendole in soggezione continuativa e costringendole a prestazioni sessuali (articolo 600 c.p.);
(capo D) di aver costretto le parti offese con violenze e minacce a consegnare le somme provento della loro attivita’ di meretricio;
(capo E) di aver favorito la permanenza delle parti offese sul territorio nazionale in violazione delle norme di cui al Decreto Legislativo n. 286 del 1998 per trarre un ingiusto profitto dalla loro condizione di illegalita’.
2. Ha proposto ricorso nell’interesse degli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS) il difensore di fiducia, avv. (OMISSIS) del Foro di Palermo, svolgendo due motivi.

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