Corte di Cassazione, sezione  penale. Riduzione in schiavitù e non sfruttamento della prostituzione

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2.3. Quanto allo specifico tema della delimitazione dei confini fra l’induzione e lo sfruttamento della prostituzione e la riduzione in schiavitu’, la giurisprudenza di questa Corte ha puntualizzato che risponde del delitto di riduzione o mantenimento in schiavitu’ colui che sfrutta la prostituzione della persona offesa eccedendo il normale rapporto di meretricio, cogliendo, ad esempio, come elementi sintomatici della sussistenza del predetto quid pluris, la mancanza di liberta’ di movimento della donna assoggettata, la sua impossibilita’ di comunicare con terzi, la sottrazione del passaporto e la privazione dei mezzi di sussistenza (Sez. 5, n. 12574 del 29/01/2013, P.G. in proc. K., Rv. 255378).
2.4. La sentenza impugnata, dopo aver analizzato la fattispecie incriminatrice (§ 1, pag.15-18) e aver riassunto e scrutinato le risultanze istruttorie (§ 1.2., pag.18-26), le ha valutate ai fini della sussunzione nel paradigma legale (§§ 1.2 e 1.3., pag.26-33), verificando e accertando, nell’ordine:
a) che gli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS) avevano non solo approfittato dello stato dio necessita’ delle vittime ma anche significativamente contribuito a determinarlo;
b) che essi, dal punto di vista soggettivo, erano ben consapevoli della situazione di vulnerabilita’ e soggezione delle vittime;
c) che essi avevano deliberatamente aggravato tale stato di necessita’ sottraendo alle due ragazze (OMISSIS) e (OMISSIS) i loro passaporti, appena giunte in Italia e imponendo loro, oltre all’ingente e per loro enorme debito di 60.000 Euro per il viaggio, pesanti pagamenti mensili (250 Euro) per l’alloggio e settimanali (60 Euro) per il vitto, del tutto sproporzionati alle infime condizioni loro praticate;
d) che l’alloggiamento e il vitto erano imposte alle vittime che comunque dovevano corrispondere la relativa spesa anche quando non usufruivano dei pasti;
e) il senso di costrizione e ineluttabilita’ patito dalle vittime, oppresse dal debito e dal loro isolamento sociale e culturale;
f) l’irrilevanza ai fini dell’esclusione del requisito dell’assoggettamento continuativo dei modesti spazi di autonomia concessi alle vittime, ritenuti finalizzati a contenerne l’esasperazione e praticati con la sicurezza di chi sente di possedere il controllo della persona assoggettata, tenuto conto della condizione delle due ragazze straniere in terra lontana e diversa, ignare della lingua, prive del passaporto, gravate da un debito ingente e certe di essere “buttate fuori”, senza alcuna protezione o riparo nel caso di ribellione alle imposizioni;
g) che nella stessa prospettiva del contenimento dell’esasperazione dovevano essere valutati anche il permesso loro accordato di recarsi a Roma per la richiesta di asilo politico, ma non ad Ancona, e di inviare modeste somme in qualche occasione ai familiari in Nigeria, beneficio che si collegava con le motivazioni originarie del viaggio e che in qualche misura consentiva di mantenere il vincolo purche’ non coincidesse sul pagamento del debito principale.
Evidentemente la Corte non si e’ affatto accontentata dell’accertamento della posizione di debolezza delle persone offese dovuta alla loro condizione illegale, alla lontananza da casa, alla non conoscenza della lingua e all’insussistenza di relazioni personali, che pur si accompagnava all’esercizio abituale della prostituzione, all’imposizione di alloggio e vitto, e al prelievo degli importi del meretricio.
Al contrario, come impone la legge, la Corte territoriale ha accertato in punto di fatto la riduzione o dal mantenimento delle vittime in stato di soggezione continuativa, e la loro costrizione a prestazioni, ottenuta mediante approfittamento della loro situazione di vulnerabilita’ e necessita’, come sopra definite.
A fronte di tale valutazione le censure dei ricorrenti mirano a sollecitare inammissibilmente dalla Corte di Cassazione una non consentita rivalutazione del fatto motivatamente ricostruito dalla Corte territoriale, peraltro in modo conforme sul punto alla decisione di primo grado, senza passare, come impone l’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), attraverso la dimostrazione di vizi logici intrinseci della motivazione (mancanza, contraddittorieta’, illogicita’ manifesta) o denunciarne in modo puntuale e specifico la contraddittorieta’ estrinseca con “altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame”.
I limiti che presenta nel giudizio di legittimita’ il sindacato sulla motivazione, si riflettono anche sul controllo in ordine alla valutazione della prova, giacche’ altrimenti anziche’ verificare la correttezza del percorso decisionale adottato dai Giudici del merito, alla Corte di Cassazione sarebbe riservato un compito di rivalutazione delle acquisizioni probatorie, sostituendo, in ipotesi, all’apprezzamento motivatamente svolto nella sentenza impugnata, una nuova e alternativa valutazione delle risultanze processuali che ineluttabilmente sconfinerebbe in un eccentrico terzo grado di giudizio. Da qui, il ripetuto e costante insegnamento (Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708; Sez. 5, n. 44914 del 06/10/2009, Basile e altri, Rv. 245103) in forza del quale, alla luce dei precisi confini che circoscrivono, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), il controllo del vizio di motivazione, la Corte non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, ne’ deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare, sulla base del testo del provvedimento impugnato, se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilita’ di apprezzamento.
2.5. I ricorrenti osservano inoltre che l’annientamento della capacita’ di autodeterminazione delle due donne era stato prospettato dalla Corte territoriale in modo del tutto apodittico e finanche illogico, valorizzando il richiamo del rito “voodoo”, benche’ le stesse parti offese avessero escluso di credere a tale rito e alle relative minacce.
Al contrario la Corte ha dato puntualmente atto che le parti offese avevano lealmente riconosciuto di non aver creduto al potere intimidatorio della magia voodoo (pag.28), valorizzando tale circostanza ai fini di apprezzare la loro attendibilita’ non inficiata dall’intento di rappresentare una versione aprioristicamente favorevole e della conseguente genuinita’ delle loro deposizioni (pag.29).
Tale circostanza e’ stata invece soppesata in linea oggettiva nell’economia della decisione, proprio in virtu’ dell’esecuzione della prima parte del rito in Nigeria e del suo completamento all’atto dell’arrivo delle ragazze in Italia, come una dimostrazione dell’organica inserzione dei due imputati nel circuito criminale che organizza i viaggi e la destinazione delle migranti al mercato della prostituzione.
2.6. I ricorrenti sostengono infine che Corte aveva modificato il giudizio di sola parziale attendibilita’ delle persone offese, espresso dal Giudice di primo grado, senza mai prendere in considerazioni le dichiarazioni della (OMISSIS) ed esprimendo un mero giudizio di valore sulla (OMISSIS) a seguito della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, senza esaminare tuttavia nel dettaglio le dichiarazioni da questa rese.
Il provvedimento impugnato quindi, in modo deficitario e illogico, avrebbe modificato il giudizio sulla credibilita’ delle dichiarazioni della (OMISSIS), non sentita in secondo grado, senza spiegare le ragioni della sua ritenuta attendibilita’, contrariamente a quanto opinato in primo grado.

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