Corte di Cassazione, sezione  penale. Riduzione in schiavitù e non sfruttamento della prostituzione

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Neppure puo’ ravvisarsi la necessita’ della rinnovazione della istruzione dibattimentale qualora della prova dichiarativa non si discuta il contenuto probatorio, ma la sua qualificazione giuridica, come nel caso di dichiarazioni ritenute dal primo giudice come necessitanti di riscontri ex articolo 192 c.p.p., commi 3 e 4, e inquadrabili dall’appellante in una ipotesi di testimonianza pura (Sez. 3, n. 44006, del 24/09/2015, B., Rv. 265124).
Per contro non rileva, ai fini della esclusione della doverosita’ della riassunzione della prova dichiarativa, che il contenuto di essa, come raccolto in primo grado, non presenti “ambiguita’” o non necessiti di “chiarimenti” o “integrazioni”, proprio in quanto una simile valutazione compiuta dal giudice di appello si fonderebbe non su un apprezzamento diretto della fonte dichiarativa ma sul resoconto documentale di quanto registrato in primo grado, e cosi’ verrebbe a riprodursi il vizio di un apprezzamento meramente cartolare degli elementi di prova su cui il giudice di appello e’ chiamato dall’appellante a trarre il convincimento di un esito di condanna.
2.9. Nella fattispecie il Giudice di appello ha ricostruito il fatto storico in modo diverso dal Giudice di primo grado, senza pero’ rivalutare sostanzialmente il contenuto dichiarativo proveniente dai testi escussi e in particolare di quello proveniente dalle parti offese.
Cio’ che aveva indotto la Corte di assise a escludere il reato di cui all’articolo 600 c.p. erano gli elementi di prova in ordine al godimento di una certa liberta’ di movimento delle due donne (possesso delle chiavi di casa) che contestavano l’assunto del loro stato di totale assoggettamento continuativo con totale deprivazione della liberta’ di autodeterminazione.
La Corte di assise di appello nella sentenza impugnata in realta’ non ha modificato il giudizio di attendibilita’ dei contributi dichiarativi delle due vittime ma ha semplicemente ritenuto che i margini di modestissima autonomia loro concessi dagli imputati non incidessero sullo stato di assoggettamento e sulla compressione, pressoche’ integrale, della possibilita’ di autodeterminazione, tenuto conto del contesto circostanziale complessivo in cui venivano ad inserirsi, caratterizzato dall’orizzonte chiuso dalla eliminazione della facolta’ di spostamento (privazione dei passaporti), dalla ignoranza della lingua, dalla mancanza di contatti sociali, dall’oppressione dal debito, vieppiu’ aggravato dai costi periodici per vitto e alloggio sproporzionati.
E’ quindi su di una diversa valutazione giuridica della fattispecie e non gia’ su di un modificato giudizio sull’attendibilita’ dei contributi dichiarativi delle due parti offese che viene a riposare la struttura decisoria della sentenza impugnata.
La ragione della diversa decisione della Corte, lungi dal fondarsi su di una rilettura dei contributi dichiarativi, si basa su di una diversa valutazione della fattispecie concreta in rapporto al contenuto della norma incriminatrice.
Non vi era quindi necessita’ di procedere alla rinnovazione dell’istruttoria, non essendo venuti in rilievo ne’ il contenuto delle deposizioni, ne’ la valutazione dell’attendibilita’ dei testi, ne’ l’interpretazione delle dichiarazioni.
In ogni caso, la Corte di assise di appello ha provveduto comunque a risentire (OMISSIS), mentre (OMISSIS) non e’ stata risentita, essendo risultata irreperibile, mentre nessuna dichiarazione da essa resa nel dibattimento di primo grado e’ stata in qualche modo riconsiderata e rivalutata.
3. I ricorsi debbono pertanto essere respinti con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e alla rifusione delle spese delle parti civili, che si liquidano in Euro 3.000,00= complessive, oltre accessori di legge, da corrispondersi a favore dell’Erario, ex Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 130, in quanto parti ammesse al patrocinio statuale.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche’ alla rifusione delle spese a favore delle parti civili, che liquida in Euro 3.000,00 complessive, oltre accessori di legge, da corrispondere a favore dell’Erario.

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