Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 12 dicembre 2017, n. 29810. In tema di intese anticoncorrenziali vietate dall’art. 2 della l. n. 287 del 1990

In tema di intese anticoncorrenziali vietate dall’art. 2 della l. n. 287 del 1990, la stipulazione “a valle” di contratti o negozi che costituiscano l’applicazione di intese illecite concluse “a monte” comprende anche i contratti stipulati anteriormente all’accertamento dell’intesa da parte dell’Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo del mercato, a condizione che l’intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo, considerato anche che rientrano sotto la disciplina anticoncorrenziale tutte le vicende successive del rapporto che costituiscano la realizzazione di profili distorsivi della concorrenza.

Ordinanza 12 dicembre 2017, n. 29810
Data udienza 20 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere

Dott. GENOVESE Francesco A. – rel. Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 28472/2013 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.p.a., gia’ (OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1287/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 01/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/09/2017 dal cons. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.
FATTI DI CAUSA
1. La societa’ (OMISSIS) SpA (d’ora in avanti, solo (OMISSIS)) stipulava (il 18 febbraio 2005) un contratto di conto corrente con la (OMISSIS) (d’ora innanzi, (OMISSIS)) rispetto al quale (fino alla concorrenza di Euro 200.000,00), prestavano fideiussione i signori (OMISSIS) e (OMISSIS).
1.1. In data 6 ottobre 2008 la Banca recedeva dal contratto e richiedeva decreto ingiuntivo sia nei confronti di (OMISSIS) che dei due fideiussori.
1.2. Con riferimento a tale vicenda, il signor (OMISSIS) – fideiussore di (OMISSIS) – ha adito la Corte d’appello di Venezia, in unico grado, chiedendo la declaratoria di nullita’ del contratto di fideiussione stipulato con la Banca nonche’ la condanna della stessa al risarcimento dei danni, domandati in Euro 500.000,00, e la cancellazione del suo nominativo dalla Centrale Rischi della (OMISSIS).
1.3. Osservava l’attore, a giustificazione delle proprie domande, che il contratto di fideiussione era pacificamente conforme allo schema contrattuale predisposto dall’ABI e che la (OMISSIS) (all’esito dell’istruttoria svolta – ai sensi della L. n. 287 del 1990, articoli 2 e 14 – proprio nei riguardi dell’ABI, su parere conforme dell’AGCM), aveva dichiarato che gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall’Associazione bancaria per la stipula delle fideiussioni (da sottoscrivere a garanzia delle operazioni bancarie: fideiussione omnibus) contenevano disposizioni che (“nella misura in cui venivano applicate in modo uniforme” dalle proprie associate) erano in contrasto con la L. n. 287 del 1990, articolo 2, comma 2, lettera a).
1.4. La (OMISSIS), pertanto, aveva stabilito che l’ABI fosse tenuta a trasmettere le circolari (mediante le quali sarebbe stato diffuso lo schema contrattuale in tutto il sistema bancario) emendate dalle disposizioni viziate.
2. La Corte territoriale, ha respinto le domande proposte dal sig. (OMISSIS) in quanto il provvedimento della (OMISSIS) (n. B423 del 2 maggio 2005), avendo carattere regolamentare, non potrebbe applicarsi ai contratti conclusi anteriormente alla sua emanazione atteso che il dictum dell’Autorita’ indipendente non inciderebbe sulla legittimita’ delle clausole ma solo sulla loro contrarieta’ alla L. n. 287 del 1990, articolo 2, in conseguenza della loro applicazione uniforme.
2.1. In altri termini, solo il mancato adeguamento dell’ABI nella predisposizione delle Norme bancarie uniformi (NBU) dovrebbe dirsi illegittimo e potrebbe costituire un comportamento idoneo a determinare la nullita’ dei contratti stipulati successivamente alla pronuncia del controllore pubblico, ove non derogato dall’istituto di credito in specifiche fattispecie negoziali.
4. Avverso tale decisione il signor (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, illustrati anche con memoria, contro cui resiste (OMISSIS) (ora (OMISSIS) SpA), con controricorso e memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso (Nullita’ della sentenza per violazione e falsa applicazione della L. n. 287 del 1990, articoli 2, 14, 20, 33 e 34, articolo 41 Cost., articolo 101 Trattato UE (gia’ articolo 81 Trattato CE), articoli 2697 e 2729 c.c., articoli 115 e 116 c.p.c. (articolo 360 c.p.c., n. 3)) il ricorrente censura la decisione impugnata sotto due profili: a) non avrebbe considerato nulla l’intesa tra le banche sul contratto tipo; b) avrebbe considerato applicabile la normativa antitrust solo a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento adottato dalla (OMISSIS) e non anche dall’entrata in vigore della L. n. 287 del 1990.

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