Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 26 febbraio 2018, n. 4506. L’esistenza di una pluralità di debiti garantiti da un medesimo ed unico pegno non osta alla sua revocabilità

L’esistenza di una pluralità di debiti garantiti da un medesimo ed unico pegno non osta alla sua revocabilità, ove ne ricorrano le condizioni, anche con riferimento ad uno soltanto dei debiti garantiti perché la garanzia opera per intero con riguardo a ciascun debito

Ordinanza 26 febbraio 2018, n. 4506
Data udienza 28 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente

Dott. FERRO Massimo – rel. est. Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere

Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) s.p.a. in a.str., in persona dei commissari liquidatori p.t.l, rappr. e dif. dall’avv. (OMISSIS), elettera dom. presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), in (OMISSIS), come da procura a margine dell’atto;

– ricorrente e controricorrente sul ricorso incidentale –

contro

(OMISSIS) s.p.a., (incorporante la procuratrice (OMISSIS) s.r.l.), in persona del l.r.p.t., procuratrice di (OMISSIS) s.p.a.;

(OMISSIS) s.p.a. (subentrata per fusione a (OMISSIS) s.p.a.)

(OMISSIS) s.p.a. (incorporante la procuratrice (OMISSIS) s.r.l.) in proprio;

– intimati –

per la cassazione della sentenza App. Catania 28.2.2011, n. 240, R.G. 88/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2017 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n.136/2016 del Primo Presidente.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. (OMISSIS) s.p.a. in a.str. ex L. n. 95 del 1979, ( (OMISSIS)), ricorre per cassazione contro la sentenza App. Catania 28.2.2011, n. 240, R.G. 88/2006, che ha rigettato il suo appello (e quello incidentale di (OMISSIS) s.r.l., nella qualita’ di cui in epigrafe) (ora (OMISSIS)) avverso la sentenza Trib. Catania 26.1.2005, n. 185/2005 che aveva escluso la declaratoria di inefficacia dell’atto costitutivo di garanzia ipotecaria e di pegno gia’ iscritti in favore della banca (in allora (OMISSIS) s.p.a.), oggetto di domanda riconvenzionale della procedura e dunque con credito riconosciuto come assistito dalle cause di prelazione, cosi’ modificandone l’ammissione al passivo della a.str., in accoglimento della opposizione spiegata dalla banca; i commissari avevano infatti ammesso il credito per 80,180 miliardi Lire circa in chirografo anziche’ in privilegio ipotecario e pignoratizio e nel complesso condizionatamente all’escussione delle fidejussioni prestate, il tribunale aveva confermato l’importo per la prelazione in 67,967 miliardi Lire circa, espunta la condizione, ravvisata la genericita’ del consilium fraudis allegato;

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