Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 26 febbraio 2018, n. 4508. Non va restituito agli acquirenti l’immobile ceduto dall’impresa costruttrice poi fallita anche se gli stessi avevano precedentemente sottoscritto un preliminare

Non va restituito agli acquirenti l’immobile ceduto dall’impresa costruttrice poi fallita anche se gli stessi avevano precedentemente sottoscritto un preliminare, pagato il relativo corrispettivo ed erano altresì immediatamente entrati nel possesso del bene. Intanto l’acquirente promissario è consapevole dell’altruità del bene anche se è immesso nel possesso in virtù del preliminare e del pagamento del prezzo. Poi la presuntiva conoscenza dello stato d’insolvenza dell’imprenditore dipende dalla scelta discrezionale del curatore che il giudice di legittimità, purché motivata, non può valutare.

Ordinanza 26 febbraio 2018, n. 4508
Data udienza 28 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente

Dott. FERRO Massimo – rel. est. Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere

Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) e (OMISSIS), rappr. e dif. dall’avv. (OMISSIS), elettera dom. presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), in (OMISSIS), come da procura a margine dell’atto;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS), in persona del curatore fall. p.t., rappr. e dif. dall’avv. (OMISSIS), elettera dom. presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), in (OMISSIS), come da procura a margine dell’atto;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza App. Ancona 15.11.2010, n. 743/2010, R.G. 581/2003;

vista la memoria del controricorrente;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2017 dal Consigliere relatore Dott. Massimo Ferro;

il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n.136/2016 del Primo Presidente.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. (OMISSIS) e (OMISSIS) ricorrono per cassazione contro la sentenza App. Ancona 15.11.2010, n. 743/2010, R.G. 581/2003, che ha respinto il loro appello avverso la sentenza Trib. Ascoli Piceno 9.1.2003, n.23/2003 di declaratoria di inefficacia della compravendita immobiliare stipulata dai ricorrenti il 13.6.1997 con (OMISSIS) e di contestuale condanna alla restituzione del bene alla procedura;

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