Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 27 settembre 2017, n. 22588. Nel mandato conferito nell’interesse del mandatario, in presenza di procura

Nel mandato conferito nell’interesse del mandatario, in presenza di procura, l’irrevocabilita’ prevista dall’articolo 1723 c.c., comma 2, si esaurisce nel rapporto interno fra il mandante e il mandatario e non e’ opponibile al terzo debitore, il quale, nell’ipotesi di mandato all’incasso, avuta comunicazione della revoca della procura (sempre possibile in base alla relativa disciplina, in quanto la procura e’ atto unilaterale recettizio ed astratto, assolutamente autonomo rispetto al negozio gestorio sottostante), non e’ tenuto a corrispondere il pagamento al mandatario non piu’ legittimato ad agire in nome del mandante, non si attagli al caso in cui il terzo abbia assunto uno specifico ed espresso impegno al pagare al mandatario, non rimanendo estraneo agli accordi fra mandante e mandatario.

In siffatta ipotesi invero il terzo e’ tenuto ad adempiere necessariamente al mandatario l’obbligazione di pagamento

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Ordinanza 27 settembre 2017, n. 22588
Data udienza 24 maggio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10876/2012 proposto da:

(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Cerreto Sannita, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l. (OMISSIS), Fallimento (OMISSIS) S.a.s., Fallimento (OMISSIS) S.c.a.r.l.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 913/2C11 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2017 dal cons. VALITUTTI ANTONIO.

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 913/2011, depositata il 16 maggio 2011, ha confermato la decisione n. 111/2005, con la quale il Tribunale di Benevento aveva rigettato la domanda della (OMISSIS) s.p.a. di condanna del Comune di Cerreto Sannita al pagamento delle somme dovutele in forza di mandato irrevocabile all’incasso in data 31 maggio 1994, conferitole da (OMISSIS) s.a.s., in qualita’ di capogruppo dell’ATI alla quale erano stati affidati dall’ente pubblico, con contratto di appalto del 30 agosto 1991, i lavori di realizzazione della bretella di collegamento tra le autostrade (OMISSIS);

parte di tali lavori, in particolare la realizzazione delle (OMISSIS) erano stati, invero, successivamente concessi – dalla soceta’ consortile (OMISSIS) costituita dalle imprese riunite nell’ATI – in subappalto alla (OMISSIS) s.p.a., con contratto del 5 agosto 1993;

avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione la (OMISSIS) s.p.a., nei confronti del Comune di Cerreto Sannita e delle procedure fallimentari della (OMISSIS) s.r.l., della (OMISSIS) s.c. a r.l. e della (OMISSIS) di (OMISSIS) s.a.s., affidato a tre motivi;

il resistente Comune di Cerreto Sannita ha replicato con controricorso e con memoria ex articolo 378 cod. proc. civ.;

gli altri intimati non hanno svolto attivita’ difensiva.

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo di ricorso – denunciando la violazione e falsa applicazione degli articoli 1250, 1362 e ss. e 1703 e ss. cod. civ. e articolo 345 cod. proc. civ., nonche’ l’omessa o insufficiente motivazione su un fatto decisivo della controversa, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – la istante si duole del fatto che la Corte territoriale abbia erroneamente dichiarato inammissibile, poiche’ nuova, e comunque disattesa nel merito, la domanda della (OMISSIS), cori la quale la medesima deduceva che il contratto del 31 maggio 1994 era da qualificarsi come cessione di credito, e non come mandato irrevocabile all’incasso.

Ritenuto che:

non costituisca domanda nuova, ai sensi dell’articolo 345 cod. proc. civ., la prospettazione, in appello, di una qualificazione giuridica del contratto oggetto del giudizio diversa da quella effettuata dalla parte in primo grado, ove basata sui medesimi fatti (Cass. 07/03/2016, n, 4384; Cass. 25/09/2008, n. 24055);

tuttavia, la doglianza fatta valere dall’appellante (OMISSIS) sia stata ritenuta correttamente infondata dal giudice di appello, atteso che la cessione di credito ed il mandato irrevocabile all’incasso, pur potendo essere utilizzati per raggiungere le medesime finalita’ solutorie o di garanzia, si differenziano sostanzialmente e sono incompatibili, poiche’ la cessione produce l’immediato trasferimento del credito ad altro soggetto, che diviene titolare della legittimazione esclusiva a pretendere la prestazione del debitore, mentre il mandato “in rem propriam” conferisce al mandatario solo la legittimazione a riscuotere il credito in nome e per conto del mandante, che ne conserva la titolarita’ esclusiva (Cass. 12/12/2003, n. 19054; Cass. 03/12/2302, n. 17162);

nel caso concreto – come si desume dalla stessa clausola del contratto del 31 maggio 1994, trascritta nel ricorso (p. 9), la (OMISSIS) s.a.s. abbia semplicemente autorizzato il Comune di Cerreto Sannita a pagare i mandati e gli ordinativi di pagamento concernenti i lavori eseguiti dalla (OMISSIS) direttamente a quest’ultima, che veniva espressamente autorizzata ad incassarli, apponendovi la relativa “firma e quietanza”, senza che venisse operato, dunque, trasferimento alcuno dei crediti della mandante alla mandataria;

per tali ragioni, la censura debba, pertanto, essere rigettata.

Considerato che:

con il secondo e terzo motivo di ricorso – denunciando la violazione e falsa applicazione degli articoli 1396 e 1723 cod. civ., nonche’ l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1 nn. 3 e 5 – la (OMISSIS) lamenta che il giudice di appello abbia erroneamente ritenuto che la revoca del mandato all’incasso, rilasciato a favore della ricorrente, con atto del 31 maggio 1994, dalla (OMISSIS) S.a.S., fosse sindacabile dal mandatario solo nel rapporto interro con il mandante, facendone valere l’irrevocabilita ex articolo 1723 c.c., comma 2, in quanto mandato in rem propriam, mentre le ragioni di tale revoca non fossero opponibili al debitore Comune di Cerreto Sannita, per essere il medesimo terzo rispetto alla pattuizione intercorsa tra le parti, sicche’ l’ente non sarebbe stato piu’ tenuto, una volta venuto a conoscenza della revoca, a corrispondere il pagamento al mandatario;

la ricorrente osserva, per contro, che il Comune di Cerreto Sannita, non solo era a conoscenza del mandato, notificatogli il 2 giugno 1994, ma era stato parte attiva degli accordi formalizzati tra mandante e mandatario – raggiunti nella riunione del 26 maggio 1994, convocata proprio dal Sindaco per individuare la soluzione delle difficola’ insorte tra le parti in ordine ai pagamenti dovuti alla (OMISSIS) – impegnandosi, a sua volta, ad osservarne il contenuto, con la Delib. Giunta 8 giugno 1994, n. 300;

ad avviso della istante, ne conseguirebbe, pertanto, che il Comune di Cerreto Sannita sarebbe stato tutt’altro che terzo rispetto agli accordi intercorsi tra mandante e mandataria, avendo per contro, partecipato attivamente alla conclusione degli stessi ed essendosi espressamente impegnato ad osservarne il contenuto, sic che il medesimo sarebbe stato obbligato a continuare adempiere esclusivamente a mani del mandatario”, secondo il principio affermato in giurisprudenza dalla stessa sentenza di questa Corte n. 10819/1996, citata dal giudice di appello, che, tuttavia, avrebbe del tutto trascurato di applicare nella fattispecie il principio suesposto;

l’impugnata sentenza sarebbe comunque erronea, a parere della ricorrente, per avere ritenuto che gli effetti della revoca del mandato, nei confronti del terzo debitore, si applicassero anche per erediti della (OMISSIS) gia’ maturati prima della revoca e non adempiuti dal Comune di Cerreto Sannita, che avrebbe dovuto, invece, provvedere ai relativi pagamenti, poiche’ dovuti prima della revoca del mandato;

Ritenuto che:

effettivamente, come dedotto dalla ricorrente, il principio – richiamato dalla sentenza impugnata – secondo cui, nel mandato conferito nell’interesse del mandatario, in presenza di procura, l’irrevocabilita’ prevista dall’articolo 1723 c.c., comma 2, si esaurisce nel rapporto interno fra il mandante e il mandatario e non e’ opponibile al terzo debitore, il quale, nell’ipotesi di mandato all’incasso, avuta comunicazione della revoca della procura (sempre possibile in base alla relativa disciplina, in quanto la procura e’ atto unilaterale recettizio ed astratto, assolutamente autonomo rispetto al negozio gestorio sottostante), non e’ tenuto a corrispondere il pagamento al mandatario non piu’ legittimato ad agire in nome del mandante, non si attagli al caso in cui il terzo abbia assunto uno specifico ed espresso impegno al pagare al mandatario, non rimanendo estraneo agli accordi fra mandante e mandatario;

in siffatta ipotesi invero, come affermato in motivazione dalla stessa decisione citata dalla Corte territoriale – “il terzo e’ tenuto ad adempiere necessariamente al mandatario l’obbligazione di pagamento” (Cassa 04/12/1996, n. 10819);

tuttavia, debba trovare applicazione, nella specie, il principio secondo cui il ricorrente che intenda censurare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto deve indicare, e trascrivere nel ricorso, anche i riferimenti di carattere fattuale in concreto condizionanti gli ambiti di operativita’ della violazione denunciata (cfr. Cass. 28/07/2005, n. 15910; Cass. 04/04/2006, n. 7846; Cass. 20/12/2006, n. 27197; Cass. 13/05/2016 Euro, n. 9888);

Considerato che:

nel caso concreto, dall’esame dell’impugnata sentenza si evince esclusivamente che, con il secondo motivo di appello, la (OMISSIS) aveva censurato la decisione emessa in prime cure reputandola erronea in considerazione del fatto che, anche a voler qualificare l’atto del 31 maggio 1994 come un mandato in rem propriam all’incasso, “l’ammissione di (OMISSIS) alla procedura di concordato preventivo non poteva legittimare la revoca del mandato”, in quanto mandato irrevocabile all’incasso ex articolo 1723 c.c., comma 2, e la identica prospettazione dei fatti oggetto del motivo di appello in questione si desume dallo stesso ricorso per cassazione della (OMISSIS) s.p.a. (p. 12);

nessun riferimento ala partecipazione del debitore Comune di Cerreto Sannita agii accordi intercorsi tra la (OMISSIS) s.a.s. e la (OMISSIS) s.p.a., sfociati nel conferimento a quest’ultima del mandato all’incasso del 31 maggio 1994, e tanto meno – all’impegno dell’ente di osservarne il contenuto, espresso nella Delib. n. 300 del 1994, risulta, pertanto, operato dall’odierna ricorrente nel giudizio di appello, si’ da consentire a questa Corta di affermare che l’ambito di operativita’ delle violazioni denunciate – al fine di delibarne l’eventuale fondamento nel merito – fosse stato esteso anche a tali elementi di fatto della vicenda processuale;

e’ del tutto evidente, poi, che – come dianzi detto l’intervenuta revoca della procura ad incassare ha privato, nella specie, il mandatario (OMISSIS) della legittimazione ad agire in nome del mandante (OMISSIS) s.a.s., indistintamente sia per i crediti gia’ maturati, ma non ancora riscossi al momento della revoca, sia per i crediti maturati successivamente alla revoca, non essendo il terzo debitore Comune di Cerreto Sannita – al quale e’ inopponibile la irrevocabilita’ del mandato ex articolo 1723 c.c., comma 2, – piu’ tenuto a corrispondere alcun pagamento al mandatario;

le doglianze debbono, pertanto, essere rigettate;

Ritenuto che:

per le ragioni suesposte, il ricorso debba, di conseguenza, essere integralmente rigettato, con condanna della ricorrente soccombente alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

rigetta li ricorso. Condanna la ricorrente, in favore del controricorrente, alle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

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