Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 8 marzo 2018, n. 5565. Il danno cagionato mediante abuso di posizione dominante non è “in re ipsa”

Il danno cagionato mediante abuso di posizione dominante non è “in re ipsa”, ma, in quanto conseguenza diversa ed ulteriore rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza, deve autonomamente provarsi secondo i principi generali in tema di responsabilità aquiliana

Ordinanza 8 marzo 2018, n. 5565
Data udienza 7 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angela – Consigliere

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16144/2014 proposto da:

(OMISSIS) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio del dott. (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1553/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 01/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/11/2017 dal cons. LOREDANA NAZZICONE;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale LUIGI SALVATO che ha chiesto che la Corte rigetti il ricorso.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 1 agosto 2013, la Corte d’appello di Catania ha respinto la domanda di condanna al risarcimento del danno, proposta dalla (OMISSIS) s.r.l. contro l’Agenzia del territorio per abuso di posizione dominante, con riguardo alla introduzione di una nuova disciplina tariffaria dell’elenco dei soggetti (dal 3 ottobre 2006) ed alla perdita di opportunita’ per la temporanea uscita dal mercato, causata dall’avvio della sperimentazione e commercializzazione del servizio di monitoraggio, nonche’ la domanda di inibitoria del servizio di ricerca continuativa in via telematica con modalita’ diverse da quelle ex L. n. 287 del 1990, con divieto di praticare alla societa’ condizioni economiche incompatibili con un adeguato livello di concorrenzialita’ e non conformi alla direttiva 2003/98/CE.

La corte territoriale – dopo avere premesso che la societa’ lamenta due condotte ad opera dell’Agenzia, l’una riguardante gli aumenti tariffari per l’acquisto dell’elenco dei soggetti in forma cartacea, l’altra l’offerta di un nuovo servizio telematico di monitoraggio in diretta concorrenza con quelli resi dalla odierna ricorrente – ha ritenuto insussistente la prova del danno lamentato: infatti, come accertato anche a mezzo di consulenza tecnica d’ufficio, il servizio telematico di monitoraggio non e’ mai stato commercializzato dall’Agenzia del territorio, ma solo avviato in forma sperimentale per trenta giorni; inoltre, l’inibitoria concessa con provvedimento del luglio 2007, confermato in sede di reclamo nel dicembre successivo, ha impedito la concretizzazione del rischio di sviamento di clientela paventato.

La corte ha anche accertato come, nel periodo ottobre 2006-dicembre 2007, in concomitanza con la nuova tariffazione introdotta dall’Agenzia, non vi sia stata sospensione o riduzione del servizio di monitoraggio espletato da (OMISSIS) s.r.l., circostanza dimostrata dalle prove in atti e dalla espletata c.t.u. Pertanto, non sussiste il pregiudizio per la temuta compromissione del valore commerciale dell’originaria banca dati; in ogni caso, la (OMISSIS) s.p.a. non ha provato la consistenza iniziale di quest’ultima. Quanto alla domanda di inibitoria, la sopravvenuta modifica di cui al Decreto Legge n. 70 del 2011, convertito nella L. n. 106 del 2011, ha reso inattuale la pretesa, che si fondava sul precedente sistema normativo.

Avverso questa sentenza propone ricorso la soccombente, affidato a due motivi e depositando anche la memoria.

Non svolge difese l’intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – La ricorrente propone avverso la sentenza impugnata due motivi di censura, che possono essere come di seguito riassunti:

1) omesso esame di fatto decisivo, nonche’ insufficienza, illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione, perche’ la corte territoriale ha omesso di considerare, fra le denunziate condotte anticoncorrenziali, quella dell’aumento ingente delle tariffe per l’acquisto dell’elenco dei soggetti in forma cartacea; inoltre, con riguardo all’avvio di un servizio di monitoraggio telematico, la sentenza impugnata ha escluso il danno per non essere mai stato in concreto attivato detto servizio dall’Agenzia, mentre cio’ non corrisponde al vero e, comunque, anche la mera predisposizione del servizio incide sulla concorrenza;

2) violazione degli articoli 106, 109 e 120 TUE, articoli 6 e 13 Cedu, articoli 1226, 2697, 2727 e 2729 c.c. e articolo 115 c.p.c., per non avere la sentenza impugnata ritenuto provata una sospensione o una riduzione del servizio di monitoraggio da parte della ricorrente, laddove, in presenza di un’alterazione della concorrenza, conseguenza logica e necessitata e’ il danno per le altre imprese; nella specie, la ricorrente ha allegato e provato le ripercussioni negative subite, ben potendo il giudice procedere pure ad una liquidazione equitativa del danno.

2. – Il primo motivo e’ in parte inammissibile ed in parte infondato.

Esso e’ inammissibile, laddove censura il vizio motivazionale, secondo le sue caratteristiche come configurate dal precedente testo dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, anteriore alle modificazioni apportate dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134.

Come hanno chiarito le Sezioni unite, il vizio motivazionale, residuato dopo l’introduzione del nuovo n. 5 dell’articolo 360 c.p.c., va ristretto alla “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, alla “motivazione apparente”, al “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” ed alla “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053): tutte ipotesi nella specie neppure prospettate.

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