Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza13 ottobre 2017, n. 24156. In tema di controversie relative ai rapporti tra la banca ed il cliente correntista, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici

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Il terzo motivo è svolto da pagina 29 a pagina 36 del ricorso sotto la rubrica: “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c. in relazione all’articolo 360 numero 3 c.p.c. ed il riferimento alla determinazione delle somme effettivamente spettanti alla banca con rinvio alla CTU ed in assenza dell’adempimento dell’onere della prova da parte della banca”.
Il quarto motivo è svolto da pagina 36 a pagina 48 del ricorso sotto la rubrica: “Erronea, omessa, illogica, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto fondamentale della controversia nel rinvio alla CTU per la determinazione delle somme spettanti alla banca in relazione all’articolo 2697 c.c. e con riferimento all’articolo 360 numero 5 c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. con riferimento all’articolo 360 numero 5 c.p.c.”.
Il quinto motivo è svolto da pagina 48 a pagina 53 del ricorso sotto la rubrica: “Violazione e falsa applicazione degli articoli 1283 e 1284 c.c. in relazione all’articolo 360, numero 3 c.p.c. ed in riferimento all’applicazione del tasso legale e dall’applicazione della capitalizzazione degli interessi annuale”.
Il sesto motivo è svolto da pagina 53 pagina 56 del ricorso sotto la rubrica: “Erronea, omessa, illogica, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto fondamentale della controversia in relazione agli articoli 1283 e 1284 c.c., in riferimento all’applicazione del tasso legale ed all’applicazione della capitalizzazione annuale degli interessi e con riferimento all’articolo 360 numero 5 c.p.c.”.
Il settimo motivo è svolto da pagina 56 a pagina 58 del ricorso sotto la rubrica: “Violazione e falsa applicazione degli articoli 112 c.p.c., 2041, 2033 c.c. in relazione all’articolo 360 numero 4 c.p.c. ed in riferimento all’indebito arricchimento della banca ed alla conseguente ripetizione dell’indebito”.
L’ottavo motivo è svolto da pagina 58 a pagina 65 del ricorso sotto la rubrica: “Violazione e falsa applicazione degli articoli 2043, 2041 e 2033 c.c. in relazione all’articolo 360 numero 3 c.p.c. ed in riferimento alla richiesta di risarcimento dei danni determinati dalla banca ed all’indebito arricchimento”.
Il nono motivo è svolto da pagina 66 pagina 70 del ricorso sotto la rubrica: “Erronea, omessa e/o insufficiente motivazione su un punto fondamentale della controversia in ordine all’applicazione degli articoli 2043, 2041 e 2033 c.c. in relazione all’articolo 360 numero 5 c.p.c. ed in riferimento alla richiesta di risarcimento dei danni provocati dalla banca ed all’indebito arricchimento”.
Il decimo motivo è svolto da pagina 70 pagina 74 del ricorso sotto la rubrica: “Violazione e falsa applicazione degli articoli 112 c.p.c., 1956 c.c. e 1957 c.c. in relazione all’articolo 360 numero 4 c.p.c. ed Sin riferimento alla omessa pronuncia in merito alla validità delle fideiussioni rilasciate da Luigi T. e P.P.G. “.
L’undicesimo motivo è svolto da pagina 74 a pagina 70 del ricorso sotto la rubrica: “Violazione e falsa applicazione degli articoli 1956 1957 c.c. in relazione all’articolo 360 numero 3 c.p.c. ed in riferimento alla validità delle fideiussioni rilasciate da Luigi T. e P.P.G. “.
2. – Il ricorso principale è fondato nel senso che segue.
2.1. – Ha priorità logica l’esame del quinto e sesto motivo con cui i ricorrenti hanno lamentato l’erroneità del calcolo effettuato dell’importo da loro dovuto a seguito della depurazione dalla capitalizzazione trimestrale mediante applicazione del tasso di interesse legale via via in vigore per l’intero periodo.
Essi sono fondati.
Dando seguito all’indirizzo fissato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., 2 dicembre 2010, n. 24418) è stato anche recentemente ribadito che, in tema di controversie relative ai rapporti tra la banca ed il cliente correntista, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000, il giudice, dichiarata la nullità della predetta clausola, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall’art. 1283 c.c., deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione (Cass. 17 agosto 2016, n. 17150).
Va da sé che erroneamente la Corte d’appello ha adottato come parametro per la liquidazione dell’importo effettivamente spettante alla banca quello calcolato sulla base del tasso di interesse legale per entrambi conti con la capitalizzazione annuale degli interessi stessi.
2.2. – Il primo, secondo, terzo, quarto, settimo, ottavo e nono motivo sono assorbiti.
Ed infatti il ricalcolo dovuto in forza dell’applicazione del principio poc’anzi richiamato travolge la pronuncia in ordine alla determinazione del quantum, da cui l’esame di tutti detti motivi (ivi compresi quelli concernenti la domanda restitutoria e quella risarcitoria, che la Corte d’appello ha disatteso sul presupposto dell’esistenza di un credito della Banca) dipende.
2.3. – Gli ultimi due motivi, entrambi concernenti l’operatività delle fideiussioni prestate da T.L. e P.P.G. , e che come tali possono essere simultaneamente esaminati, sono inammissibili.
Come si è visto in espositiva, la Corte d’appello ha affermato che “il motivo di appello relativo alla validità delle fideiussioni e alla violazione degli articoli 1956 e 1957 c.c. da parte del Tribunale va disatteso, in quanto non specificamente coltivato, anzi abbandonato dagli stessi appellanti, che hanno omesso di motivare specificamente sul punto”.
A fronte di ciò i ricorrenti hanno trascritto le conclusioni dell’atto introduttivo del giudizio di appello (pagine 71-72 del ricorso, gli stessi contenuti sono poi nuovamente riprodotti nel corpo dell’11^ motivo a pagina 75) ed altresì (a pagina 72-73 e poi nuovamente a pagina 76-77) il brano dell’impugnazione concernente (anche) le fideiussioni. Con ciò essi hanno inteso sostenere di aver coltivato la domanda riguardante le fideiussioni già proposta dinanzi al Tribunale. Vale tuttavia osservare che il Tribunale, come gli stessi ricorrenti ricordano a pagina 4-5 del ricorso per cassazione, aveva disatteso le censure concernenti l’inoperatività delle fideiussioni rilevando che esse prevedevano espressamente l’esonero della banca dall’onere di agire entro i termini di cui all’articolo 1957 c.c. e che era inoperante la norma di cui all’articolo 1956 c.c. attesa la qualità di soci dei fideiussori, sottolineando altresì la mancata erogazione da parte della banca di ulteriori somme alla società a partire dal 1990 e la mancata allegazione e prova da parte dei fideiussori del mutamento di condizioni economiche del debitore, come richiesto dalla norma.
È del tutto palese, allora, che la Corte d’appello, laddove ha evidenziato che gli appellanti non avevano coltivato le doglianze concernenti le fideiussioni, ha inteso porre in evidenza come l’atto d’appello non contenesse in proposito censure come richieste dall’articolo 342 c.p.c.: a fronte di ciò nulla vale la peraltro generica riproposizione della domanda (che per di più fa riferimento soltanto alla decorrenza del termine di sei mesi di cui all’articolo 1957 c.c.) mentre il brano per due volte trascritto a pagina 72-73 ed a pagina 76-77 non contiene alcun riferimento, tantomeno specifico, alla motivazione adottata dal Tribunale né contrappone a detta motivazione, come il citato articolo 342 c.p.c. impone, alcun argomento ad essa riferito ed idoneo a farla cadere.
In definitiva, i ricorrenti non hanno al riguardo colto la ratio decidendi posta a sostegno della reiezione della domanda concernente le fideiussioni, sicché il motivo di ricorso per cassazione è al riguardo inammissibile per mancanza del requisito di specificità richiesto dall’articolo 366 c.p.c..
4. – Il ricorso incidentale della banca contiene due motivi.
Il primo motivo è spiegato da pagina 41 a pagina 47 sotto la rubrica: “Violazione o falsa applicazione degli articoli 1284 c.c., 2697 c.c., 117 del decreto legislativo numero 385/1993, 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 numero 3 c.p.c. ed in riferimento all’applicazione del tasso legale”.
Il secondo motivo è svolto da pagina 47 a pagina 48 sotto la rubrica: “Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’articolo 360 numero 5 c.p.c., ed in riferimento all’applicazione del tasso legale in luogo di quello convenzionale”.
5. – I motivi (ammissibili, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti nel controricorso al ricorso incidentale, giacché individuano con esattezza i documenti numero 3 e 4 del fascicolo monitorio allegato al fascicolo di primo grado cui i motivi sono riferiti) vanno accolti nel senso che segue.
La Corte d’appello si è limitata in argomento ad affermare che “non era stato pattuito dalle parti alcun tasso di interesse non risultando dalla banca fornita la prova su tale punto”: ma, così facendo, il giudice di merito ha del tutto omesso di misurarsi con la circostanza che già in sede di ricorso per decreto ingiuntivo, con i documenti appena menzionati, la banca aveva prodotto documentazione dalla quale risultava l’indicazione del tasso di interesse del 21,75% per entrambi i rapporti, sicché la Corte d’appello avrebbe dovuto verificare se tali documenti soddisfacevano o meno (anche in relazione agli aspetti evidenziati nella memoria della parte ricorrente, secondo cui gli atti non erano sottoscritti e il Tribunale aveva applicato un tasso nullo), e per quali ragioni, la previsione dell’articolo 1284, terzo comma, c.c..
Sussiste pertanto il vizio di motivazione denunciato, ma non quello di violazione di legge di cui al primo motivo, giacché l’affermazione della Corte d’appello non involge l’esistenza, il significato dell’ambito applicativo delle disposizioni richiamate in rubrica del primo motivo.
6. – La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti e rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che si atterrà ai principi svolti, provvedendo anche sulle spese.

P.Q.M.

accoglie il quinto e sesto motivo del ricorso principale, assorbiti il primo, secondo, terzo, quarto, settimo, ottavo e nono, e dichiara inammissibili il decimo e l’undicesimo; accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale e rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese alla corte d’appello di Roma in diversa composizione

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