Corte di Cassazione, sezione prima civile, sentenza 18 settembre 2017, n. 21566. I sindaci sono tenuti a rispondere anch’essi in solido con gli amministratori, per violazione dell’obbligo di vigilare, con professionalità e diligenza, sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di correttezza amministrativa nella gestione della società

I sindaci sono tenuti a rispondere anch’essi in solido con gli amministratori, per violazione dell’obbligo di vigilare, con professionalità e diligenza, sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di correttezza amministrativa nella gestione della società, a nulla valendo contestare la propria responsabilità per gli atti di gestione posti in essere nel periodo successivo alla cessazione della carica quando avessero continuato ad operare per la società in qualità di consulenti esterni, limitandosi a negare di essere stati a conoscenza delle vicende interne della società ed estendendo tale ignoranza anche al periodo successivo al nuovo conferimento della predetta carica, senza considerare che il dovere di diligenza connesso alle funzioni esercitate avrebbe loro imposto di attivarsi per il ripristino della correttezza della gestione

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Sentenza 18 settembre 2017, n. 21566
Data udienza 17 maggio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
1) sul ricorso iscritto al n. 25965/2008 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dagli Avv. Prof. (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio del primo in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) S.R.L., in persona del curatore p.t. Avv. (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS);
– controricorrente –
e
(OMISSIS), rappresentato e difeso dagli Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS);
– controricorrente e ricorrente incidentale –
e
(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in qualita’ di eredi di (OMISSIS), e (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS);
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
e
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS) e dall’Avv. Prof. (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio del primo in (OMISSIS);
– controricorrente e ricorrente incidentale –
e
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) S.P.A., (OMISSIS) S.P.A., (OMISSIS) S.P.A.;
– intimati –
2) sul ricorso iscritto al n. 26738/2008 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. Prof. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) S.R.L., in persona del curatore p.t. Avv. (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS);
– controricorrente –
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS);
– controricorrente e ricorrente incidentale –
e
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) S.P.A., (OMISSIS) S.P.A. e (OMISSIS) S.P.A.;
– intimati –
3) sul ricorso iscritto al n. 28580/2008 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS) e dall’Avv. Prof. (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio del primo in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) S.R.L., in persona del curatore p.t. Avv. (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in R (OMISSIS);
– controricorrente –
e
(OMISSIS) S.P.A. (gia’ (OMISSIS) S.p.a.), rappresentata da (OMISSIS), in virtu’ di procura speciale per notaio (OMISSIS) dell’8 novembre 2007, rep. n. (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS);
– controricorrente –
e
(OMISSIS) S.P.A. (gia’ (OMISSIS) S.p.a.), rappresentata da (OMISSIS), in virtu’ di procura speciale, e (OMISSIS) S.P.A. (gia’ (OMISSIS) S.p.a.), in persona del legale rappresentante p.t. (OMISSIS), rappresentate e difese dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS);
– controricorrente –
e
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS);
– intimati –
4) sul ricorso iscritto al n. 29661/2008 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dagli Avv. Prof. (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) S.R.L., in persona del curatore p.t. Avv. (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in R (OMISSIS);
– controricorrente –
e
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) S.P.A., (OMISSIS) S.P.A. e (OMISSIS) S.P.A.;
– intimati –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 1664/08 depositata il 17 aprile 2008;
nonche’
5) sul ricorso iscritto al n. 1211/2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dagli Avv. Prof. (OMISSIS) e dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) S.R.L., in persona del curatore p.t. Avv. (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS);
– controricorrente –
e
(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in qualita’ di eredi di (OMISSIS), e (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS);
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
e
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS);
– controricorrente e ricorrente incidentale –
e
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. Prof. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS);
– controricorrente e ricorrente incidentale –
e
(OMISSIS), in qualita’ di erede di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) S.P.A., (OMISSIS) S.P.A., (OMISSIS) S.P.A.;
– intimati –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 5783/16 depositata il 1 ottobre 2016.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 17 maggio 2017 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino;
uditi gli Avv. (OMISSIS);
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha chiesto la riunione dei ricorsi, opponendosi alle richieste dei difensori delle parti e concludendo per il rigetto del ricorso per revocazione proposto da (OMISSIS) e dei ricorsi adesivi proposti da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), l’accoglimento dei primi sette motivi e del diciottesimo motivo del ricorso proposto dal (OMISSIS), l’accoglimento del motivo A del ricorso proposto dal (OMISSIS), l’accoglimento dei primi due motivi del ricorso proposto dal (OMISSIS), l’accoglimento del primo motivo e del settimo e dell’ottavo punto del terzo motivo del ricorso proposto dallo (OMISSIS), l’accoglimento del motivo B del ricorso proposto da (OMISSIS), l’accoglimento del secondo e del terzo motivo del ricorso proposto da (OMISSIS) e l’accoglimento dei primi tre motivi del ricorso proposto da (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
1. Il curatore del fallimento della (OMISSIS) S.r.l. convenne in giudizio (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), gia’ amministratori della societa’ fallita, nonche’ (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), gia’ componenti del collegio sindacale, per sentirli dichiarare responsabili del dissesto della societa’, con la conseguente condanna al risarcimento dei danni.
A sostegno della domanda, affermo’ che i convenuti avevano violato gli obblighi inerenti alle rispettive cariche, avendo assecondato consapevolmente l’attivita’ antieconomica della societa’, avendo consentito che le strategie aziendali fossero condizionate da (OMISSIS), titolare di parte del capitale sociale attraverso altre societa’, avendo violato i principi di veridicita’, trasparenza e prudenza nella formazione dei bilanci, avendo omesso di procedere al recupero di crediti nei confronti di terzi, con conseguente lievitazione delle perdite sociali, avendo consentito ai soci di contribuire ad aumenti di capitale attraverso la compensazione con propri crediti, ed avendo ceduto a prezzo vile crediti vantati dalla societa’ nei confronti di societa’ collegate alle proprie controllanti o al (OMISSIS).
1.1. Si costituirono i convenuti, e resistettero alla domanda, chiedendone il rigetto. Il (OMISSIS) ed il (OMISSIS) eccepirono in subordine l’insussistenza del vincolo di solidarieta’, chiedendo l’accertamento della quota di risarcimento a loro carico.
Su richiesta del (OMISSIS), fu autorizzata la chiamata in causa delle (OMISSIS) S.p.a., (OMISSIS) S.p.a., (OMISSIS) S.p.a. e (OMISSIS) S.p.a., in qualita’ di coassicuratrici della responsabilita’ professionale, nei confronti delle quali il convenuto propose domanda di manleva.
2. Il giudizio fu successivamente riunito a quello promosso dal curatore del fallimento nei confronti di (OMISSIS), ed avente ad oggetto l’accertamento dell’ingerenza spiegata da quest’ultimo nell’amministrazione della societa’ fallita, con la conseguente condanna al risarcimento dei danni.

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