Il contratto in frode alla legge di cui all’articolo 1344 c.c. ed in tema di nullita’ del contratto per contrarieta’ a norme imperative

Corte di Cassazione, sezione prima civile, sentenza 6 aprile 2018, n. 8499.

Nel contratto in frode alla legge di cui all’articolo 1344 c.c., gli stipulanti raggiungono attraverso gli accordi contrattuali il medesimo risultato vietato dalla legge, con la conseguenza che, nonostante il mezzo impiegato sia in thesi lecito, e’ illecito il risultato che attraverso l’abuso del mezzo e la distorsione della sua funzione ordinaria si vuole in concreto realizzare.
Dunque, presupposto indefettibile perche’ si possa parlare di contratto in frode alla legge e’ che il negozio posto in essere non realizzi quella che e’ una causa tipica – o comunque meritevole di tutela ex articolo 1322 c.c., comma 2, bensi’ una causa illecita in quanto appunto finalizzata alla violazione della legge.

In tema di nullita’ del contratto per contrarieta’ a norme imperative, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validita’ del contratto e’ suscettibile, ove non altrimenti stabilito dalla legge, di determinarne la nullita’ e non gia’ la violazione di norme, anch’esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti, la quale puo’ essere solo fonte di responsabilita’.
La violazione di una norma imperativa non da’ luogo necessariamente alla nullita’ del contratto, giacche’ l’articolo 1418 c.c., comma 1, con l’inciso “salvo che la legge disponga diversamente”, impone all’interprete di accertare se il legislatore, anche nel caso di inosservanza del precetto, abbia consentito la validita’ del negozio predisponendo un meccanismo idoneo a realizzare gli effetti voluti della norma.

Per un maggior approfondimento sulla nullità contrattuale cliccare sull’immagine seguente

Sentenza 6 aprile 2018, n. 8499
Data udienza 10 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente

Dott. FERRO Massimo – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 14890/2013 R.G. proposto da:

(OMISSIS) s.r.l., (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata presso la Corte Suprema di Cassazione.

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) s.r.l., (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in (OMISSIS).

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS) s.p.a. (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in (OMISSIS).

– controricorrente –

e contro

Fallimento (OMISSIS) s.r.l., in persona del curatore pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 587/2012 della Corte d’appello di L’Aquila, depositata il 4 maggio 2012.

Sentita la relazione svolta all’udienza del 10 gennaio 2018 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fichera.

Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mauro Vitiello, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Uditi l’avv. (OMISSIS) per la ricorrente e l’avv. (OMISSIS) per le controricorrenti.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza depositata il 4 maggio 2012, respinse l’appello avanzato da (OMISSIS) s.r.l. avverso la decisione del Tribunale di Teramo che aveva rigettato l’impugnazione dei crediti della (OMISSIS) s.r.l. (in prosieguo breviter (OMISSIS)) e della (OMISSIS) s.p.a., gia’ ammessi al concorso del fallimento della (OMISSIS) s.r.l.

Ritenne il giudice di merito che il contratto di affitto d’azienda stipulato tra la (OMISSIS) s.r.l. in bonis e la (OMISSIS), da cui discendevano i crediti oggetto di ammissione allo stato passivo, non fosse nullo perche’ in frode alle legge – essendo teso ad eludere l’applicazione della norma imperativa che vietava ai beneficiari di finanziamenti pubblici agevolati, di distogliere i beni aziendali oggetto dell’erogazione dall’uso previsto -, trattandosi invece di contratto eventualmente in frode al terzo Ministero dello Sviluppo Economico, che in precedenza aveva erogato il finanziamento e per legge poteva anche revocarlo.

Avverso la detta sentenza della corte d’appello, (OMISSIS) s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre mezzi, cui resistono con controricorso (OMISSIS) e (OMISSIS) s.p.a..

Non ha spiegato difese il fallimento della (OMISSIS) s.r.l..

Fissata su proposta del consigliere relatore adunanza in Camera di consiglio ex articolo 380-bis c.p.c., il Collegio ha quindi ritenuto di rinviare la trattazione del ricorso in udienza pubblica.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 112 c.p.c., nonche’ vizio di motivazione, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avendo la corte d’appello omesso di pronunciarsi sulla nullita’ del contratto atipico strumentalmente utilizzato dalle parti per violare una norma imperativa ai sensi dell’articolo 1344 c.c..

Con il secondo motivo deduce violazione dell’articolo 1344 c.c. e della L. n. 488 del 1992, in quanto il contratto stipulato per eludere l’applicazione della disciplina sui finanziamenti agevolati alle imprese erogati dal Ministero dello Sviluppo Economico non poteva ritenersi semplicemente in frode al terzo, trattandosi di norme di ordine pubblico.

Con il terzo motivo assume vizio di motivazione, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere il giudice di merito contraddittoriamente ritenuto che la norma che vietava l’affitto dell’azienda non avesse carattere imperativo, solo perche’, successivamente ai fatti per cui e’ causa, il legislatore avrebbe espressamente consentito di derogarvi.

2. Tutti i detti motivi, meritevoli di esame congiunto essendo focalizzati sul medesimo tema, sono parimenti infondati.

E’ noto che nel contratto in frode alla legge di cui all’articolo 1344 c.c., gli stipulanti raggiungono attraverso gli accordi contrattuali il medesimo risultato vietato dalla legge, con la conseguenza che, nonostante il mezzo impiegato sia in thesi lecito, e’ illecito il risultato che attraverso l’abuso del mezzo e la distorsione della sua funzione ordinaria si vuole in concreto realizzare (Cass. 26/01/2010, n. 1523).

Dunque, presupposto indefettibile perche’ si possa parlare di contratto in frode alla legge e’ che il negozio posto in essere non realizzi quella che e’ una causa tipica – o comunque meritevole di tutela ex articolo 1322 c.c., comma 2, bensi’ una causa illecita in quanto appunto finalizzata alla violazione della legge.

Nella vicenda all’esame, come ampiamente e in maniera del tutto plausibile esposto in motivazione dalla corte d’appello, le parti stipularono un contratto denominato “di collaborazione aziendale” che, secondo l’apprezzamento del giudice di merito, doveva essere ricondotto nello schema del contratto tipico di affitto di azienda di cui all’articolo 2562 c.c.; dunque, lungi dal volere realizzare una causa diversa da quella prevista dal detto tipo negoziale – e nella prospettazione della ricorrente anche vietata dalla legge -, i contraenti vollero effettivamente affittare l’azienda appartenente alla (OMISSIS) alla societa’ poi fallita.

La circostanza che l’affitto di detta azienda abbia poi determinato, nella fattispecie concreta, la violazione della disciplina prevista dal Decreto Ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, articolo 8, comma 1, lettera b) – Regolamento recante le modalita’ e le procedure per la cessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita’ produttive nelle aree depresse del paese, a tenore del quale le agevolazioni concesse (ai sensi della L. 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione del Decreto Legge 22 ottobre 1992, n. 415, recante norme per l’agevolazione delle attivita’ produttive), sono revocate quando “vengano distolte dall’uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione e’ stata oggetto dell’agevolazione, prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell’impianto”, non puo’ all’evidenza determinare alcuna nullita’ del contratto medesimo.

Va invero osservato, anzitutto, che in tema di nullita’ del contratto per contrarieta’ a norme imperative, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validita’ del contratto e’ suscettibile, ove non altrimenti stabilito dalla legge, di determinarne la nullita’ e non gia’ la violazione di norme, anch’esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti, la quale puo’ essere solo fonte di responsabilita’ (Cass. 10/04/2014, n. 8462).

Va poi richiamato l’orientamento di questa Corte a tenore del quale la violazione di una norma imperativa non da’ luogo necessariamente alla nullita’ del contratto, giacche’ l’articolo 1418 c.c., comma 1, con l’inciso “salvo che la legge disponga diversamente”, impone all’interprete di accertare se il legislatore, anche nel caso di inosservanza del precetto, abbia consentito la validita’ del negozio predisponendo un meccanismo idoneo a realizzare gli effetti voluti della norma (Cass. 28/09/2016, n. 19196; Cass. 11/12/2012, n. 22625).

Orbene, nella vicenda all’esame e’ evidente come il divieto sancito dal cennato del Decreto Ministeriale n. 527 del 1995, articolo 8 – cioe’ di distogliere i beni oggetto del finanziamento agevolato dall’uso previsto -, per un verso, non fosse teso a condizionare la validita’ degli eventuali atti negoziali stipulati dai soggetti beneficiari dell’agevolazione e, per altro verso, la violazione del ridetto limite trovava gia’ una precisa sanzione nella potesta’, accordata al Ministero dello Sviluppo Economico, di revocare l’agevolazione accordata.

Dunque, non si puo’ affermare, come mostra invece di ritenere la ricorrente, che l’affitto d’azienda stipulato dalle parti e per mezzo del quale si era determinata la violazione della legge – senza ricorrere ad un marchingegno elusivo della legge ex articolo 1344 c.c. -, fosse per cio’ solo nullo, venendo in essere qui un divieto, quello imposto della norma in parola, rivolto al comportamento dei dell’interesse, di natura eminentemente pubblicistica, posto a fondamento del medesimo divieto.

3. Le spese seguono la soccombenza tra le parti che hanno spiegato difese; non si ravvisano tuttavia i presupposti di una condanna della ricorrente per responsabilita’ aggravata. Sussistono le condizioni per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida per ciascuno di essi in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *