Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 15 settembre 2017, n. 42238. In caso di ipotizzata intestazione fittizia di un bene immobile a terzi la norma (Dlgs 159/2011) richiede la prova della riferibilità del bene al soggetto pericoloso

In caso di ipotizzata intestazione fittizia di un bene immobile a terzi la norma (Dlgs 159/2011) richiede la prova della riferibilità del bene al soggetto pericoloso, va dimostrata la provenienza da tale soggetto delle risorse economiche impiegate in tutto o in parte per l’acquisto o il miglioramento del bene.

Sentenza 15 settembre 2017, n. 42238
Data udienza 18 maggio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI TOMASSI Mariastefania – Presidente

Dott. BONITO Francesco M. – Consigliere

Dott. MAGI Raffaell – Rel. Consigliere

Dott. MINCHELLA Antonio – Consigliere

Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso il decreto del 18/01/2016 della CORTE APPELLO di MILANO;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Magi Raffaello; lette le conclusioni del PG Dott. Birritteri Luigi che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Milano, con decreto emesso in data 18 gennaio 2016 (depositato il 24 maggio 2016) ha deciso in secondo grado sugli appelli relativi al procedimento di prevenzione svoltosi presso il Tribunale di Monza (decreto del 10 novembre 2014) nei confronti di (OMISSIS) e terzi intestatari.
1.1 La decisione di secondo grado, per quanto qui rileva:
– conferma la sottoposizione alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nei confronti di (OMISSIS) riducendone la durata ad anni quattro, con sospensione ex lege correlata allo stato di detenzione;
– revoca la confisca del bene immobile sito in (OMISSIS) intestato a (OMISSIS) e (OMISSIS);
– conferma le residue statuizioni di carattere patrimoniale e dunque la confisca di: a) un appartamento sito in (OMISSIS), intestato a (OMISSIS); b) quattro unita’ immobiliari site in (OMISSIS) e intestate a (OMISSIS) s.r.l. nonche’ la totalita’ delle quote sociali della predetta (OMISSIS); c) due imbarcazioni e una autovettura; d) cinque unita’ immobiliari site in (OMISSIS) e intestate a (OMISSIS) s.r.l.; d) sedici unita’ immobiliari site in (OMISSIS) e intestate a (OMISSIS) s.r.l.; e) due terreni siti in (OMISSIS) e intestati a (OMISSIS); f) un immobile sito in (OMISSIS) al corso (OMISSIS) intestato a (OMISSIS) e (OMISSIS); g) saldi attivi di conti correnti bancari intestati a (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS).
Gli appelli risultano proposti da (OMISSIS) del âEuroËœ(OMISSIS) (proposto), (OMISSIS) del âEuroËœ(OMISSIS) (quale titolare di quote della (OMISSIS)), la coppia (OMISSIS) e (OMISSIS) (titolari dell’immobile in (OMISSIS), restituito), la coppia (OMISSIS) e (OMISSIS) (immobile in (OMISSIS), bene rimasto in confisca).
Non tutti i soggetti terzi titolari di beni confiscati hanno dunque proposto appello, e cio’ in particolare riguarda le posizioni dei terzi (OMISSIS) e (OMISSIS) (riferibili a (OMISSIS)), titolari formali di compendi immobiliari ritenuti riferibili al proposto.
Gli attuali ricorrenti sono: (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
2. La pericolosita’ personale di (OMISSIS).
Quanto all’aspetto personale, la Corte di secondo grado, in sintesi, cosi’ esprime le ragioni della conferma del provvedimento di primo grado:
a) (OMISSIS), sin dalla fine (OMISSIS) trasferitosi a (OMISSIS) da (OMISSIS), in atto detenuto dal (OMISSIS) in riferimento ad un decreto di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica di Monza (anni diciassette e mesi tre di reclusione per estorsioni commesse in (OMISSIS) ed altri luoghi della (OMISSIS) e per detenzione a fini di spaccio di 2 kg. di cocaina, fatto avvenuto in (OMISSIS) e (OMISSIS) nel (OMISSIS)), ha manifestato concretamente la sua pericolosita’ sociale – nel tempo – attraverso la commissione di piu’ fatti, di particolare gravita’, costituenti delitto. In particolare vengono richiamate decisioni giudiziarie definitive tra cui quella per le estorsioni commesse nel (OMISSIS) in (OMISSIS) con metodo mafioso (sent. Trib. di Lamezia Terme del 2012), le plurime violazioni della disciplina sugli stupefacenti commesse in territorio lombardo nel (OMISSIS) (sent. GUP Monza del 2004) la sentenza del Tribunale di Monza del 2010 con condanna per usura e truffa (fatti del (OMISSIS) avvenuti in (OMISSIS)), la detenzione illegale di armi comuni e da guerra constatata in (OMISSIS) nel (OMISSIS) (sent. Gup Monza del 2007), l’ulteriore violazione della legge sugli stupefacenti avvenuta nel (OMISSIS) in (OMISSIS) e luoghi limitrofi (sent. Trib. Monza del 2013); b) tale costante attivita’ delittuosa, intervallata da periodi di carcerazione, va ritenuta tuttora sussistente ed e’ pienamente conforme alle previsioni in tema di pericolosita’ semplice attualmente trasfuse nel Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 1.
Sul tema, in rapporto alle obiezioni difensive, la Corte di Appello milanese:
– quanto al punto della competenza territoriale della Procura di Monza evidenzia che il (OMISSIS), dopo aver commesso le attivita’ estorsive nel (OMISSIS) in (OMISSIS) (fatti di indubbia gravita’) ha successivamente radicato la sua attivita’ criminale nel territorio della (OMISSIS) (dunque in provincia di (OMISSIS)) spaziando dalle violazioni della disciplina degli stupefacenti all’usura e alle truffe, alla violazione della legge sulle armi e di nuovo al traffico delle sostanze stupefacenti. Si tratta di condotte illecite che seppur meno gravi di quelle estorsive risultano poste in essere con continuita’ nel territorio di (OMISSIS) e prescindono dall’inquadramento del (OMISSIS) in contesti associativi di stampo mafioso. Corretta e’ dunque non solo l’attribuzione alla Procura ordinaria di Monza della competenza per territorio ma anche di quella âEuroËœfunzionale’, essendo stata proposta l’azione di prevenzione per pericolosita’ âEuroËœsemplice’ (attivita’ illecita costantemente produttiva di reddito) e non per appartenenza ad associazioni mafiose;
– quanto al punto della attualita’ di tale pericolosita’ (al momento della decisione di primo grado) la Corte di merito afferma che neanche i periodi di carcerazione hanno determinato il ridimensionamento della pericolosita’ del (OMISSIS), mantenutasi in essere specie attraverso la prosecuzione dell’attivita’ di usura e la rinnovata dedizione al traffico di stupefacenti. Precisa inoltre che l’attuale stato detentivo non e’ di ostacolo alla emissione della misura (la cui durata viene ridotta ad anni quattro) essendovi sospensione ex lege degli effetti ed obbligo di rivalutazione (corte cost. n. 291 del 2013) all’esito della limitazione di liberta’ derivante dallo stato di esecuzione pena.

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