Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 2 novembre 2017, n. 50180. E’ competente a decidere il giudice per le indagini preliminari in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova avanzata in sede di opposizione a decreto penale di condanna

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Sicche’, nel caso in cui detta richiesta sia stata presentata con l’atto di opposizione a decreto penale di condanna, tale giudice va individuato nel G.I.P., che avendo la disponibilita’ del fascicolo e’ da considerare il giudice che (ancora) procede (cfr., mutatis mutandis, Sez. u, n. 3088 del 17/01/2006, Bergamasco, Rv. 232360, nonche’, tra molte, in tema di abbreviato richiesto con l’opposizione a decreto penale di condanna, Sez. 1, n. 38595 del 30/09/2005 Galbignani, Rv. 232948, e successive conformi).
Non ignora certo il Collegio Sez. 1, Sentenza n. 25867 del 03/02/2016, Rv. 267062 secondo la quale “spetta al giudice del dibattimento, e non al giudice per le indagini preliminari, la competenza a decidere sulla richiesta di sospensione del procedimento e di messa alla prova ex articolo 464 bis cod. proc. pen., avanzata in sede di opposizione a decreto penale di condanna”, principio questo non condiviso e gia’ contraddetto da Sez. 1, 21324 del 02/02/2017, Rv. 270011 gia’ innanzi richiamata.
Replicando anche al riguardo le tesi svolte con il richiamato precedente, ribadisce il Collegio che non convince l’affermazione secondo cui militerebbe in favore della soluzione da quella pronuncia adottata “l’obiettiva diversita’ della richiesta di messa alla prova rispetto a quella di ammissione a un rito alternativo”; e cio’ in quanto l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova e’ comunque disciplinato nell’introdotto Titolo 5-bis del Libro 6 del codice di rito che prevede proprio i “procedimenti speciali”.
Del pari non convincente e’ poi l’affermazione, contenuta sempre nella citata pronuncia, secondo cui “se dovesse essere ritenuto competente il Giudice delle indagini preliminari, quest’ultimo, del tutto incongruamente, “dovrebbe acquisire delle prove relativamente al giudizio che, in caso di revoca dell’ordinanza di sospensione con messa alla prova, verrebbe poi ad essere celebrato, per la restante parte, dal giudice del dibattimento”, con la conseguenza che, “cosi’ argomentando il legislatore avrebbe introdotto una nuova ipotesi di “incidente probatorio”, ulteriormente derogando in maniera tra l’altro non espressa al principio di oralita’ della prova””. Stabilisce, infatti, il citato articolo 464-sexies cod. proc. pen., che “durante la sospensione del procedimento con messa alla prova il giudice, con le modalita’ stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili e quelle che possono condurre al proscioglimento dell’imputato”; ed e’ agevole constatare che siffatta norma e’ del tutto analoga a quella dell’articolo 392 cod. proc. pen. che prevede l’incidente probatorio. Potendosi solo aggiungere che e’ appunto l’uso dell’espressione “con le modalita’ stabilite per il dibattimento” utilizzata nell’articolo 464-sexies citato nella sentenza richiamata, che parrebbe dimostrare, invece, il contrario di quanto in quella si sostiene: perche’ se la competenza fosse – sempre – riservata al giudice del dibattimento, non vi sarebbe stata ragione alcuna per tale precisazione, riservata alle forme da adottare.
Dunque, ad avviso del Collegio, appare evidente l’intenzione del Legislatore: quella di consentire che le prove “non rinviabili” raccolte ai sensi dell’articolo 464-sexies c.p.p. citato possano essere usate anche dal giudice del dibattimento, cosi’ come si verifica del resto per le prove raccolte, ex articolo 392 cod. proc. pen., sia nel corso delle indagini preliminari, sia – a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 10 marzo 1994, numero 77 – anche nella fase dell’udienza preliminare.
In entrambi i casi, peraltro, la prova viene raccolta nel contraddittorio delle parti e la deroga al principio secondo cui la stessa dovrebbe formarsi nel dibattimento e’ giustificata dalla non rinviabilita’ della sua assunzione, dovuta alle ragioni indicate nell’articolo 392 cod. proc. pen. citato, alle quali deve fare riferimento il Giudice delle indagini preliminari che ha disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova.
La situazione verificatasi nel caso in esame manifesta, quindi, l’evidente asistematicita’ di una soluzione quale quella qui non condivisa, in base alla quale la sede “naturale” per la decisione sulla richiesta di sospensione del procedimento per messa alla prova e per i provvedimenti conseguenti dovrebbe essere sempre il dibattimento, cosi’ privando l’imputato della possibilita’ di eventualmente richiedere, in via subordinata come e’ accaduto nel caso in esame ovvero in caso di rigetto, la definizione mediante altri riti alternativi la cui richiesta non risulti ancora preclusa.
3. Alla stregua delle esposte considerazioni ed in applicazione pertanto delle richiamate norme positive, va in questa sede dichiarata la competenza del Giudice per indagini preliminari del Tribunale di Venezia a conoscere della domanda di sospensione del procedimento con messa alla prova ex articolo 464 bis cod. proc. pen., avanzata in sede di opposizione a decreto penale di condanna da parte di (OMISSIS).
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Venezia, cui dispone trasmettersi gli atti.
Motivazione semplificata.

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