Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 25 ottobre 2017, n. 48927. La revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 186, comma 9 bis, C.d.S.

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D’altro canto, in nessun modo il ricorrente ha provato al Tribunale che l’incidente stradale nel quale era rimasto coinvolto non derivasse da una sua condotta di guida colposa o dolosa.

2. Il secondo motivo di ricorso, invece, e’ fondato.

L’ordinanza, per giungere a determinare in mesi sei e giorni 17 di arresto la pena sostituita e ripristinata ancora da eseguire, effettua un doppio passaggio.

Dopo aver ricordato che la pena sostitutiva era di durata pari a mesi nove e giorni sedici (cioe’ 286 giorni) di lavoro di pubblica utilita’, corrispondenti a 572 ore di lavoro, in base al criterio di computo indicato dal Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articolo 54, comma 5, in base al quale, “ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilita’ consiste nella prestazione, anche non continuativa, di lavoro”, il provvedimento da’ atto che, prima dell’interruzione, il condannato aveva prestato 438 ore di lavoro, corrispondenti a 219 giorni di lavoro di pubblica utilita’.

L’ordinanza, a questo punto, richiama il criterio di ragguaglio di cui al Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articolo 58, comma 2, in base al quale un giorno di pena detentiva di lavoro di pubblica utilita’ equivale a tre giorni di lavoro di pubblica utilita’, ed afferma che i 219 giorni di lavoro di pubblica utilita’ gia’ prestato equivalgono a 73 giorni di pena detentiva.

Si tratta di impostazione errata: le norme di riferimento per il ripristino della pena sostituita residua sono l’articolo 186 C.d.S., comma 9 bis, applicato in sede di cognizione, secondo cui “il lavoro di pubblica utilita’ ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 Euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilita’” e il Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articolo 54, comma 5 gia’ richiamato; cosicche’, ai fini del ripristino della pena sostituita residua, il percorso non puo’ che essere corrispondente, anche se inverso, a quello utilizzato ai fini della quantificazione della pena sostitutiva e del numero di ore di lavoro di pubblica utilita’ che avrebbero dovuto essere prestate.

L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale di Udine, che si atterra’ al criterio di computo sopra indicato.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Udine.

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