Colui che determini con la sua condotta consapevole e volontaria una situazione di grave pericolo per l’altrui incolumita’ e’ obbligato a rimuoverla con tutti i mezzi a sua disposizione, diversamente restando pienamente integrata a suo carico la causalita’ materiale e piscologica dell’evento piu’ grave prodotto, ai sensi degli articoli 41, 42 e 43 c.p.

Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 3 aprile 2018, n. 14781

Colui che determini con la sua condotta consapevole e volontaria una situazione di grave pericolo per l’altrui incolumita’ e’ obbligato a rimuoverla con tutti i mezzi a sua disposizione, diversamente restando pienamente integrata a suo carico la causalita’ materiale e piscologica dell’evento piu’ grave prodotto, ai sensi degli articoli 41, 42 e 43 c.p.

Sentenza 3 aprile 2018, n. 14781
Data udienza 29 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZEI Antonella P. – Presidente

Dott. TARDIO Angela – Consigliere

Dott. FIORDALISI Domenico – rel. Consigliere

Dott. BIANCHI Luisa – Consigliere

Dott. SARACENO Rosa Anna – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 09/12/2016 della CORTE APPELLO di MILANO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. DOMENICO FIORDALISI;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. MURA ANTONIO;

Il P.G. chiede il rigetto del ricorso.

Udito il difensore l’avvocato (OMISSIS) per la parte civile si associa alle conclusioni del P.G.;

deposita conclusioni e nota spese.

L’avvocato (OMISSIS) e l’avvocato (OMISSIS) chiedono l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS), tramite il proprio difensore, Avvocato (OMISSIS), ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 8249/16 della Corte di appello di Milano del 9.12.2016 (depositata il 13.12.2016) con la quale e’ stata confermata la sentenza di condanna a dodici anni di reclusione e pene accessorie emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Busto Arsizio, per il delitto di tentato omicidio (articoli 56 e 575 c.p.) della fidanzata (OMISSIS), per averla spinta sul davanzale di casa al quinto piano di un immobile alto diciotto metri e per averle fatto oltrepassare la ringhiera del balcone, con un forte schiaffo, omettendo poi di aiutarla, nonostante le invocazioni della stessa, durante la fase in cui la vittima rimaneva aggrappata in una situazione precaria e poi precipitava, riportando lesioni gravi. Fatto avvenuto a (OMISSIS).

Col primo motivo, il (OMISSIS) deduce, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera e), la contraddittorieta’ della motivazione, per contrasto con una dichiarazione contenuta in un atto processuale, laddove a pag. 10 della sentenza si rileva che la dott.ssa (OMISSIS) avrebbe testimoniato che la ragazza presentava segni di “afferramento, comprovate dalla rottura delle unghie della mano destra e di un’unghia della mano sinistra”. Dichiarazione che avrebbe indotto la Corte a ritenere non solo il dato della caduta rasente al muro, ma anche “il tentativo della (OMISSIS) di rimanere aggrappata alla ringhiera del balcone”.

In realta’ la Corte sarebbe andata oltre il senso delle parole pronunciate effettivamente dal teste, dott.ssa (OMISSIS), la quale all’udienza del 13 gennaio 2016 aveva dichiarato testualmente “che non c’erano unghiature” e che “le mani erano prive di lesioni”; l’unico dato significativo era “la rottura delle unghie della mano destra ed una della mano sinistra”, fatto che il teste riconosceva come “possibile conseguenza della caduta” rasente al muro esterno del palazzo.

La difesa pertanto ritiene che la Corte abbia errato nel ritenere l’avvenuto tentativo della vittima di rimanere il piu’ possibile aggrappata alla ringhiera del balcone per non precipitare nel vuoto, perche’ dal documento peritale risulterebbe soltanto che “la rottura delle unghie delle mani appaiono anch’esse

compatibili, sebbene, non univocamente, con la caduta al suolo”.

2. Con un secondo motivo, il ricorrente deduce la manifesta illogicita’ della motivazione emergente dal testo del provvedimento impugnato, anche a seguito di una errata interpretazione della sentenza di primo grado, in quanto il giudice di appello avrebbe ravvisato il dolo alternativo (diretto) del tentativo omicidiario gia’ nella prima fase della condotta, quella di percosse culminate nello schiaffo, con il quale la vittima fu scaraventata oltre il parapetto del balcone.

A tale azione si legava un’altra condotta di natura questa volta omissiva, consistita nell’inerzia tenuta dal (OMISSIS) di fronte alla elevata probabilita’ della imminente caduta della donna che era rimasta in una situazione precaria, con le mani aggrappate alla ringhiera e col corpo che penzolava nel vuoto.

Il giudice di primo grado aveva fatto riferimento all’accettazione del rischio del primo evento, con la seguente frase: ” (OMISSIS) si e’ ben rappresentato i due eventi (uccidere o ferire gravemente) ed ha accettato il rischio dell’evento piu’ grave”; cosi’ – secondo il ricorrente – la sentenza di primo grado avrebbe lasciato intendere che il giudice avesse ritenuto la sussistenza del dolo eventuale (incompatibile col delitto tentato), mentre avrebbe ravvisato il dolo diretto alternativo solo nella seconda parte della condotta, quella omissiva.

Il giudice di appello – secondo l’interpretazione del ricorrente – per scongiurare la contraddizione tra dolo eventuale e tentativo insita in siffatta ricostruzione iniziale, avrebbe ritenuto la sussistenza del “dolo diretto alternativo” gia’ nella prima fase della condotta, quella attiva, dando un’interpretazione del termine “rischio”, utilizzato dal giudice di primo grado, nel senso di alta “probabilita’ dell’evento”.

Tale ricostruzione, pero’, sarebbe in contrasto anche con le risultanze istruttorie, prima fra tutte, la deposizione della vittima (OMISSIS), la quale aveva dichiarato: “non credo che la sua intenzione sia stata quella”, “lui non voleva buttarmi giu'”.

Sussisterebbe, dunque, una irrisolta incertezza sull’elemento soggettivo del fatto e la Corte avrebbe fatto cattivo uso al riguardo delle massime di esperienza.

3. Con un terzo motivo, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera e), il ricorrente deduce che vi e’ contraddittorieta’ o, alternativamente, manifesta illogicita’ della motivazione della sentenza della Corte di merito, per contrasto con la dichiarazione contenuta in un atto processuale, ed erroneo utilizzo delle massime di esperienza, laddove il giudizio sulla personalita’ dell’imputato definita come “rabbiosa e violenta”, e’ fondata sulla testimonianza della moglie separata dello stesso, Anna Barbieri, la quale si era limitata a riferire un unico episodio di lite violenta, nel corso di un non breve rapporto di convivenza.

4. Col quarto motivo, il (OMISSIS) deduce, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera e), mancanza o manifesta illogicita’ della motivazione sul trattamento sanzionatorio, per il diniego delle attenuanti generiche, stante l’asserita “estrema gravita’ del fatto commesso” e la “personalita’ violenta, brutale, totalmente insensibile di fronte alla smisurata gravita’ dell’evento” dell’imputato, nonche’ per la sua condotta successiva, senza tener conto della scarsa intensita’ del dolo pur costruito come dolo diretto alternativo.

Secondo il ricorrente, il reato in contestazione si inserirebbe nella concitazione di una estemporanea lite tra persone conviventi, di durata breve.

Il lasso di tempo della condotta, secondo la giurisprudenza di legittimita’ (Sez. 1 n. 46258 del 09/11/2012), incide a favore dell’imputato nella commisurazione della pena.

La precedente condanna per il reato di cui all’articolo 483 c.p., subita dal (OMISSIS), riguardava una vicenda priva di valenza negativa rispetto al trattamento sanzionatorio, perche’ quel fatto rientrava nell’ipotesi successivamente depenalizzata di cui all’articolo 316 ter c.p., comma 2.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ infondato.

1. In ordine al primo motivo, osserva il Collegio che la Corte di merito ha dato esaustiva e convincente ricostruzione della dinamica dei fatti e la semplice precisazione della compatibilita’ delle lesioni alle unghie con una caduta non immediata, nulla aggiunge o toglie alla situazione nella quale si trovo’ la (OMISSIS), sospesa nel vuoto ed aggrappata alla ringhiera solo con le mani, a causa della violenza subita ad opera del (OMISSIS) e non indipendentemente da essa, come ritenuto dal ricorrente.

A convincere i giudici di merito e’ stato soprattutto il racconto complessivo della vittima, che ha trovato conferma nella perizia, e che non e’ stato smentito dalla lesioni alle unghie con i segni da “afferramento” o dalla caduta dal quinto piano.

2. In ordine al secondo motivo, l’accertamento del dolo ha come oggetto la rappresentazione e la volonta’ del fatto materiale tipico in tutti i suoi elementi.

Il giudice di merito e’ tenuto alla ricostruzione storica delle circostanze che in concreto costituiscono indicatori del dolo, cioe’ di quegli elementi che possono essere espressione degli atteggiamenti psichici o comunque accompagnarli per essere con essi collegati.

Essi possono essere i piu’ vari, perche’ il giudizio avviene sulla base delle comuni massime di esperienza, sicche’ rilevano le circostanze esterne attinenti alle modalita’ della condotta, il comportamento susseguente dell’agente e le circostanze soggettive come l’interesse al reato e il movente, soprattutto se le circostanze oggettive non consentono conclusioni univoche.

La Corte di merito ha svolto con rigore l’accertamento del dolo dell’imputato e lo ha qualificato come dolo alternativo, in relazione all’evento di omicidio con una condotta che ha presentato due fasi, che si sono succedute l’una all’altra.

Nella prima fase, l’imputato con una serie di schiaffi e con la forza del proprio corpo sovrastante (il (OMISSIS) e’ alto 1,87 cm. e pesante 80 chilogrammi), scaravento’ la (OMISSIS) (alta 1,60 cm., tossicodipendente di 42 chili di peso, gia’ affetta da patologia sifilitica) oltre la ringhiera, che fungeva da parapetto nel balcone dell’appartamento al quinto piano dell’edificio, cosi’ provocando il ribaltamento del suo corpo e la gravissima situazione di pericolo per la vita, perche’ la (OMISSIS) rimase appesa nel vuoto, afferrandosi in modo precario con le mani alla ringhiera.

In quelle disperate condizioni, nella seconda fase, la donna, sentendo il compagno ancora presente nella stanza, lo imploro’ di soccorrerla e di afferrarla per non precipitare, ma il (OMISSIS) le rivolse uno “sguardo freddo e cattivo” e le disse testualmente; “tanto le merde cadono sempre in piedi”; quindi, non riuscendo da sola a risalire sul balcone, la (OMISSIS) perse la presa e precipito’ schiantandosi al suolo e riportando gravissime lesioni (cosi’ la ricostruzione della dinamica del fatto, operata in sentenza sulla base delle dichiarazioni della persona offesa).

La Corte di merito ha descritto con cura le due fasi, attribuendo il dolo di omicidio all’imputato, sulla base della sua condotta e delle parole pronunciate nell’occorso.

La Corte ha spiegato tutti gli altri aspetti fattuali nei quali maturo’ la reazione violenta del (OMISSIS): la (OMISSIS) aveva ormai scoperto i segni del tradimento del compagno sulla biancheria intima di questi che, in stato di alterazione per assunzione di stupefacenti (come risulta a pag. 9 sentenza del Tribunale di Busto Arsizio), reagi’ violentemente alle rimostranze della (OMISSIS), rappresentandosi e accettando che la stessa precipitasse dal quinto piano a causa delle percosse inflitte.

L’evento morte per la caduta dal quinto piano si profilo’ come altamente probabile, nel corso della condotta aggressiva, stante l’altezza di diciotto metri dell’edificio, ma cio’ non valse a trattenere l’agente che, con condotta commissiva prima ed omissiva poi, contribui’ consapevolmente e volontariamente alla caduta della vittima, miracolosamente scampata alla morte.

Tale ricostruzione materiale e psicologica del fatto e’ rispettosa delle risultanze processuali (in particolare delle dichiarazioni della persona offesa non contraddetta da altri elementi) e non presenta profili di manifesta illogicita’ o contraddittorieta’, sicche’ e’ insindacabile in questa sede.

Le diverse frasi: “non credo che la sua intenzione sia stata quella”, “lui non voleva buttarmi giu'”, pronunciate dalla persona offesa nei giorni successivi al fatto e in fase di ripresa fisica, costituiscono una valutazione soggettiva della (OMISSIS), legata sentimentalmente fino all’ultimo al (OMISSIS), come in modo convincente argomenta la Corte di merito, a pag. 16 della sentenza impugnata,e rafforzano l’attendibilita’ della prima immediata dichiarazione e il disinteresse accusatorio della (OMISSIS).

In particolare, sull’elemento psicologico del reato (pag. 15 della sentenza impugnata), deve ritenersi corretta ed immune dai vizi denunciati la ricostruzione fatta dalla Corte in termini di dolo alternativo, perche’ la condotta complessivamente tenuta illumina e permette di accertare nella sua progressione la volonta’ dell’imputato: chiudere a chiave la stanza per impedire alla donna di fuggire, riempire di forti schiaffi la giovane compagna malata, di scarso peso, sovrastandola con la forza del proprio corpo fino a farle oltrepassare la ringhiera del parapetto del balcone.

Il (OMISSIS) volle la sua caduta per precipitazione e, quindi, alternativamente l’evento della morte o le gravissime lesioni conseguenti.

In conclusione va affermato il seguente principio di diritto: colui che determini con la sua condotta consapevole e volontaria una situazione di grave pericolo per l’altrui incolumita’ e’ obbligato a rimuoverla con tutti i mezzi a sua disposizione, diversamente restando pienamente integrata a suo carico la causalita’ materiale e piscologica dell’evento piu’ grave prodotto, ai sensi degli articoli 41, 42 e 43 c.p. (in senso conforme, Sez. 4, n. 27591, del 10/01/2013, Santacroce, Rv. 255452).

3. Il terzo motivo di ricorso appare privo di consistenza, perche’ la Corte di merito ha desunto il carattere rabbioso e violento della personalita’ dell’imputato non solo dalle circostanze riferite dalla testimone (OMISSIS), ma da tutti gli elementi fattuali descritti nei minimi dettagli in sentenza sulla base delle risultanze istruttorie.

4. Sul trattamento sanzionatorio, legittimo appare il diniego delle attenuanti generiche e la commisurazione della pena, per il complesso di elementi oggettivi e soggettivi sopra indicati e richiamati in modo specifico dalla Corte di merito, mentre appare generica e di merito e, percio’, inammissibile la critica sulla pregressa inconsistenza della precedente condanna, per il delitto di cui all’articolo 483 c.p., in assenza di elementi che ne dimostrino la corrispondenza all’ipotesi depenalizzata di cui all’articolo 316 ter c.p., comma 2.

5. Complessivamente il ricorso deve essere rigettato e l’imputato va condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile che, in relazione alla difficolta’ della causa e alle questioni trattate, sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese del presente grado del giudizio a favore della parte civile costituita, (OMISSIS), che liquida nella complessiva somma di Euro 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta/00), oltre rimborso forfettario delle spese generali, CPA ed IVA, come per legge.

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