Corte di Cassazione, sezione quarta penale, sentenza 2 gennaio 2018, n. 39. La quasi flagranza non sussiste se l’identificazione del ladro è avvenuta grazie alle indicazioni di un testimone

La quasi flagranza non sussiste se l’identificazione del ladro è avvenuta grazie alle indicazioni di un testimone.

Sentenza 2 gennaio 2018, n. 39
Data udienza 30 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIAMPI Francesco Mar – Presidente

Dott. MENICHETTI Carla – Consigliere

Dott. PICCIALLI Patrizia – rel. Consigliere

Dott. MONTAGNI Andrea – Consigliere

Dott. PICARDI Francesca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI VICENZA;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 13/06/2017 del TRIBUNALE di VICENZA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PATRIZIA PICCIALLI;
lette e le conclusioni del PG Luigi Cuomo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Nei confronti di (OMISSIS) era stato eseguito l’arresto in “quasi flagranza” per il reato di cui agli articoli 624 e 625 c.p., per essersi impossessato di alcuni capi di abbigliamento del valore totale di Euro 55,75 sottraendoli nel centro commerciale (OMISSIS) (fatto del (OMISSIS)).
Il Gip presso il Tribunale di Vicenza riteneva di non convalidare l’arresto, evidenziando la l’assenza del requisito della “quasi flagranza”, in ragione del fatto che la polizia giudiziaria era pervenuta all’identificazione del responsabile del furto tramite le indicazioni di un testimone oculare (che aveva notato lo straniero disfarsi della refurtiva) e le dichiarazioni della responsabile del centro commerciale quanto alla provenienza delittuosa dei capi ivi contenuti.

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