Corte di Cassazione, sezione quarta penale, sentenza 2 gennaio 2018, n. 5. Condannato l’infermiere che non avverte tempestivamente il medico della grave crisi ipotensiva del paziente poi deceduto

Condannato l’infermiere che non avverte tempestivamente il medico della grave crisi ipotensiva del paziente poi deceduto. L’infermiere ha una sua autonoma responsabilità professionale

Sentenza 2 gennaio 2018, n. 5
Data udienza 21 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIAMPI Francesco Mari – Presidente

Dott. MENICHETTI Carla – Consigliere

Dott. CAPPELLO Gabriella – Consigliere

Dott. TANGA Antonio L – rel. Consigliere

Dott. PICARDI Francesca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 5134/16 del 20/05/2016, della Corte di Appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Antonio Leonardo Tanga;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa CARDIA Delia, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udite le richieste del difensore delle parti civili (OMISSIS) e (OMISSIS), avv. (OMISSIS), del Foro di Roma, anche in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), difensore delle parti civili (OMISSIS) e (OMISSIS), che ha concluso riportandosi alle conclusioni scritte che deposita.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 11/07/2013, il Tribunale di Roma dichiarava (OMISSIS) colpevole del reato di cui agli articoli 113 e 589 c.p. e, concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena – sospesa – di mesi 8 di reclusione oltre al risarcimento del danno cagionato alle costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede.
1.1. Con la sentenza n. 5134/16 del 20/05/2016, la Corte di Appello di Roma, adita dall’imputato, in riforma della sentenza di primo grado dichiarava non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS) perche’ il delitto ascritto e’ estinto per intervenuta prescrizione; confermava le statuizioni civili disposte con la sentenza.
2. Avverso tale sentenza d’appello, propone ricorso per cassazione (OMISSIS), a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1,) vizi motivazionali.
Deduce che il processo vedeva in origine imputati tutti i sanitari (medici e infermieri) che, a vario titolo, avevano avuto contatti con il paziente (OMISSIS) dal momento del suo ricovero (avvenuto il (OMISSIS)) fino al momento del decesso, avvenuto in data (OMISSIS); l’istruttoria dibattimentale del processo di primo grado era stata, pertanto, tutta improntata sulla ricerca, attraverso le testimonianze dei consulenti dell’accusa, di quelli della difesa e l’esame degli imputati, delle cause che avevano portato al decesso del (OMISSIS). Afferma che gli esiti di tali mezzi di ricerca della prova avevano condotto ad un insanabile contrasto sul dato tecnico-scientifico, derivante da una netta contrapposizione tra gli elaborati dei consulenti dell’accusa e quelli delle difese; per quanto riguarda l’infermiere (OMISSIS) il Tribunale aveva rinvenuto la sua responsabilita’ nel non aver allertato il medico di guardia in presenza di una crisi ipotensiva del sig. (OMISSIS), verificatasi nel pomeriggio dell'(OMISSIS). Sostiene che attraverso una necessaria valutazione ex ante, nel corso del processo non erano emersi elementi dimostrativi della necessita’, nel pomeriggio dell'(OMISSIS), di allertare un medico di guardia, in quanto le condizioni del paziente erano perfettamente compatibili con il decorso post-operatorio in atto. Ribadisce che la Corte di Appello ha recepito l’assunto di tutti i periti sulla impossibilita’ di valutare come foriera di allarme la situazione del (OMISSIS) nel corso dell'(OMISSIS) e sull’assoluta assenza di segnali idonei a segnalare la presenza di un’emorragia, fondando su tali dati la pronuncia di assoluzione del Dott. (OMISSIS). Assume che tali elementi, pero’, sono stati disattesi dalla stessa Corte nella valutazione della condotta degli infermieri, intervenuti nel corso del pomeriggio di quella stessa giornata mentre i periti, concordemente, anche e soprattutto alla luce dei dati riportati in cartella, hanno affermato la assoluta impossibilita’ per gli infermieri di rinvenire nella condizione fisica del paziente appena operato anomalie tali da ingenerare allarme.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso e’ manifestamente infondato e percio’ inammissibile.

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